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Sentenza significativa della Corte di Cassazione in una causa di divorzio: marito che umiliava i pasti della moglie considerato gravemente colpevole

La 2ª Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che il marito che sminuisce l'impegno della moglie e non provvede alle necessità della cucina è da considerarsi gravemente colpevole.

Sentenza significativa della Corte di Cassazione in una causa di divorzio: marito che umiliava i pasti della moglie considerato gravemente colpevole

La 2ª Sezione Civile della Corte di Cassazione ha confermato una sentenza che dichiara gravemente colpevole un marito che, in una causa di divorzio caratterizzata da accuse reciproche di ingiurie, umiliava costantemente i pasti preparati dalla moglie, la insultava e non provvedeva adeguatamente alle necessità alimentari della casa.

La coppia, che viveva una profonda crisi coniugale, aveva presentato una domanda di divorzio reciproco presso il Tribunale della Famiglia. Il marito ricorrente sosteneva che la moglie gli rivolgesse epiteti come "vecchio rimbambito", "idiota", "schifo" e "vattene", che non gli preparasse da mangiare e che chiudesse il frigorifero a chiave. L'uomo chiedeva inoltre l'affidamento del figlio comune e il riconoscimento di un risarcimento per danni materiali e morali.

La donna, dal canto suo, ha dichiarato che il marito umiliava lei e i figli nati da un precedente matrimonio. Sostenendo che l'uomo criticasse costantemente i suoi piatti, la donna ha riferito che il marito utilizzava espressioni come "i tuoi pasti fanno schifo", "i tuoi pasti sono velenosi", "sei ignorante", "cosa ne capisci tu", "ladra" e "svergognata".

Il Tribunale della Famiglia ha riconosciuto che le parti si sono scambiate insulti. Tuttavia, il tribunale ha stabilito che il marito è più colpevole della moglie, non solo per averla umiliata verbalmente, ma anche per non aver provveduto adeguatamente alla spesa alimentare e per aver tenuto comportamenti che sminuivano l'impegno della donna.

Il tribunale ha pronunciato il divorzio, ha affidato il figlio comune al padre e ha disposto il versamento di un assegno di mantenimento mensile a favore della donna. È stato inoltre ordinato il pagamento di 20 mila lire turche per danni materiali e 15 mila lire turche per danni morali a favore della moglie.

Dopo che il marito ha presentato ricorso in appello e successivamente in Cassazione, il fascicolo è giunto alla 2ª Sezione Civile della Corte di Cassazione. La Sezione, ritenendo conformi alla legge le valutazioni del tribunale di primo grado e della Corte d'Appello, ha confermato la sentenza.

Nella decisione è stato sottolineato che le espressioni umilianti rivolte al coniuge all'interno dell'unione matrimoniale e l'inadempimento delle responsabilità fondamentali in famiglia possono essere presi in considerazione nella valutazione della colpa. È stato così dimostrato che parole e comportamenti che sminuiscono l'impegno del coniuge costituiscono un elemento importante nella determinazione della colpa nelle cause di divorzio.


Fonte della notizia: 12punto

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