La 9ª Sezione Civile della Corte di Cassazione ha emesso un'importante sentenza riguardante i crediti per ferie annuali non godute, che si trasformano in indennità monetaria al momento della cessazione del rapporto di lavoro. La Sezione ha stabilito che il termine di prescrizione per tali crediti non è di 10 anni, bensì di 5 anni a partire dalla data di risoluzione del contratto.
La decisione costituisce un precedente per i lavoratori che richiedono il pagamento delle ferie non godute dopo aver lasciato il posto di lavoro. Di conseguenza, qualora il datore di lavoro sollevi un'eccezione di prescrizione, le richieste di pagamento delle ferie presentate oltre 5 anni dopo la data di risoluzione del contratto potrebbero essere respinte.
Nella prassi, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del Codice delle Obbligazioni turco n. 6098 e la Legge sui Tribunali del Lavoro n. 7036 del 2017, era stata applicata l'interpretazione di un termine di prescrizione di 10 anni per le indennità di ferie. Tuttavia, la 9ª Sezione Civile della Corte di Cassazione, in seguito alla fusione con la soppressa 22ª Sezione Civile, ha riesaminato la questione e ha stabilito un nuovo orientamento giurisprudenziale fissando il termine a 5 anni.
IL CASO PORTATO IN CASSAZIONE
Nel fascicolo oggetto della sentenza, è stato indicato che D.K., dopo aver lasciato il posto di lavoro presso cui era impiegato da 11 anni, non aveva ricevuto il pagamento delle ferie annuali non godute. Dopo il decesso di D.K., i suoi familiari hanno intentato una causa contro l'azienda datrice di lavoro per ottenere il pagamento del TFR (indennità di anzianità), dell'indennità di preavviso, delle ferie annuali, degli straordinari, del riposo settimanale e delle indennità per festività nazionali e giorni festivi.
L'azienda edile convenuta ha sollevato l'eccezione di prescrizione, sostenendo che il contratto di lavoro era terminato per conclusione dei lavori e che non vi erano crediti residui. Il tribunale di primo grado, basandosi sui registri dell'Istituto di Previdenza Sociale (SGK) e sugli atti del fascicolo, ha accertato che il lavoratore era effettivamente impiegato presso l'azienda convenuta e che il datore di lavoro non era riuscito a dimostrare una risoluzione del contratto che non desse diritto a indennità. Il tribunale ha inoltre riconosciuto che il lavoratore aveva maturato un totale di 110 giorni di ferie annuali retribuite e che non era stato dimostrato che tali ferie fossero state godute o che le relative indennità fossero state corrisposte.
Anche il Tribunale Regionale d'Appello ha respinto i ricorsi contro la decisione di primo grado. A seguito del ricorso in Cassazione, la 9ª Sezione Civile della Corte di Cassazione ha annullato la sentenza, motivando che il termine di prescrizione per il credito relativo alle ferie è di 5 anni.
Nella sentenza della Sezione è stato sottolineato che il termine di prescrizione per il credito relativo alle ferie annuali retribuite decorre dalla data di risoluzione del contratto. Nel caso concreto, è stato rilevato che il contratto di lavoro si è concluso il 4 dicembre 2013 e che la causa è stata intentata il 24 ottobre 2019.
Il termine di prescrizione per il credito relativo alle ferie annuali retribuite è di cinque anni e tale termine decorre dalla data di risoluzione del contratto. Poiché il contratto di lavoro del ricorrente si è concluso il 04.12.2013 e la causa è stata intentata il 24.10.2019, è necessario disporre il rigetto della richiesta di pagamento delle ferie annuali retribuite per intervenuta prescrizione.
Fonte della notizia: 12punto