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Multa record dell'Autorità Garante della Concorrenza per 'Nesine.com'

Secondo quanto riportato sul sito web dell'Autorità Garante della Concorrenza (Rekabet Kurumu), si è conclusa l'indagine avviata in merito all'accusa secondo cui D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ avrebbe violato la Legge sulla Tutela della Concorrenza attraverso accordi contenenti clausole di esclusività.

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Multa record dell'Autorità Garante della Concorrenza per 'Nesine.com'

Il Consiglio ha stabilito che D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ ha violato la Legge sulla Tutela della Concorrenza e ha pertanto deciso di infliggere all'impresa in questione una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 77 milioni 708 mila 195 lire turche.

D'altra parte, il Consiglio ha imposto a D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ anche alcuni obblighi. È stato deciso che, ad eccezione delle aree presenti sulle divise (come schiena, petto, pantaloncini, maniche, calzettoni), tutte le clausole che potrebbero portare direttamente o indirettamente a un'esclusività nei contratti di pubblicità, promozione e sponsorizzazione stipulati con i club sportivi e in vigore alla data di adozione della presente decisione del Consiglio, debbano essere rimosse e documentate all'Autorità entro 60 giorni dalla notifica della decisione motivata. 

È stato inoltre stabilito che, ad eccezione delle aree presenti sulle divise (come schiena, petto, pantaloncini, maniche, calzettoni), nei contratti da stipulare con i club sportivi per pubblicità, promozione e sponsorizzazione non debbano essere inserite clausole che portino a un'esclusività diretta o indiretta.

RITENUTO OPPORTUNO DOCUMENTARE ENTRO 60 GIORNI

È stato ritenuto opportuno che tutte le clausole contenute nei contratti già stipulati con le imprese per la pubblicità a bordo campo dei club sportivi, e in vigore alla data di adozione della presente decisione del Consiglio, che potrebbero portare direttamente o indirettamente a un'esclusività, debbano essere rimosse e documentate all'Autorità entro 60 giorni dalla notifica della decisione motivata. È stato deciso di non inserire clausole che portino a un'esclusività diretta o indiretta nei contratti da stipulare con le imprese per la pubblicità a bordo campo dei club sportivi.

È stato deciso all'unanimità di imporre l'obbligo di non inserire clausole che portino a un'esclusività diretta o indiretta nei contratti da stipulare con Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ per l'acquisto di pubblicità e servizi, con possibilità di ricorso presso i Tribunali Amministrativi di Ankara entro 60 giorni dalla notifica della decisione motivata.



Fonte della notizia: AA

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