Modifiche alla Legge sull'istruzione superiore nella Gazzetta Ufficiale: carcere per chi apre istituti non conformi
La legge recante modifiche alla Legge sull'istruzione superiore e ad alcune altre leggi è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Secondo la disposizione transitoria introdotta dalla legge entrata in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli studenti che hanno abbandonato l'università per vari motivi, inclusi coloro che hanno interrotto il rapporto di propria volontà, o che non si sono immatricolati nonostante fossero stati assegnati a un programma, potranno riprendere gli studi nell'anno accademico 2026-2027, a condizione che presentino domanda entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Sono esclusi dalla disposizione coloro che sono stati condannati per determinati reati, come reati di terrorismo, omicidio volontario, tortura, maltrattamenti, violenza sessuale, abuso sessuale su minori, produzione e traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché coloro la cui iscrizione è stata annullata a causa di documenti falsi.
Anche coloro che sono stati allontanati dall'Accademia di Polizia, dall'Accademia della Gendarmeria e della Guardia Costiera, nonché da alcuni istituti di formazione affiliati all'Università della Difesa Nazionale, non potranno beneficiare di questo diritto.
Pene per chi scrive tesi per conto terzi
Con la modifica, i titoli accademici o le qualifiche ottenuti tramite tesi, articoli, libri o progetti scritti parzialmente o interamente da altri, al di fuori del proprio impegno personale e del proprio background accademico, saranno revocati e i soggetti interessati potranno essere espulsi dalla professione di docente universitario.
Nel caso in cui tali lavori vengano preparati per conto terzi o si agisca come intermediari, verrà applicata una sanzione pecuniaria giudiziaria da 5.000 a 10.000 giorni.
Se l'atto viene commesso come attività professionale, la pena non potrà essere inferiore a 10.000 giorni né superiore a 20.000 giorni.
Pena detentiva per chi apre istituti di istruzione non conformi
Con la modifica, a coloro che aprono e gestiscono istituti di istruzione in Turchia in modo non conforme alla normativa per conto di un istituto di istruzione estero, sarà inflitta una pena detentiva da 2 a 4 anni.
In questo contesto, a chi promuove istituti e attività vietate sarà inflitta una pena detentiva da 1 a 3 anni e una sanzione pecuniaria giudiziaria da 50 a 500 giorni.
Coloro che falsificano o fanno falsificare diplomi, certificati di laurea o attestati appartenenti a istituti di istruzione superiore turchi o stranieri saranno puniti secondo le disposizioni del Codice Penale Turco relative alla 'falsificazione di documenti ufficiali'.
Fonte della notizia: 12punto
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