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Decisione della 3ª Sezione Penale della Corte di Cassazione su Can Atalay

ULTIM'ORA... La 3ª Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto ancora una volta la richiesta di sospensione del processo a carico di Can Atalay, eletto deputato nelle liste del Partito dei Lavoratori di Turchia (TİP). La Sezione ha stabilito che la seconda sentenza di violazione dei diritti emessa dalla Corte Costituzionale non ha valore giuridico e ha deciso di non conformarsi alla stessa.

Decisione della 3ª Sezione Penale della Corte di Cassazione su Can Atalay

La 3ª Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che la seconda sentenza di violazione dei diritti emessa dalla Corte Costituzionale non ha valore giuridico e ha deciso di non conformarsi alla stessa.

La 3ª Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato che la seconda sentenza di violazione emessa dalla Corte Costituzionale riguardo a Şerafettin Can Atalay è priva di valore giuridico e che, in questo contesto, non esiste una decisione applicabile ai sensi dell'Articolo 153/6 della Costituzione, decidendo pertanto di non conformarsi alla sentenza della Corte Costituzionale.

La Sezione ha affermato che tale decisione costituisce un comportamento giuristocratico (la giuristocrazia è il governo dei giudici.

A differenza della democrazia, definisce la creazione di un governo oligarchico da parte dei giudici e ha un significato critico).

STORIA DEL CASO CAN ATALAY

Gli avvocati di Can Atalay, eletto deputato del TİP per Hatay durante le elezioni parlamentari del 28° mandato, avevano presentato ricorso alla Corte di Cassazione chiedendo che "il processo a carico del loro assistito fosse sospeso e che venisse scarcerato a causa della sua elezione a deputato".

Dopo che la Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, Atalay ha presentato un ricorso individuale alla Corte Costituzionale, la quale ha stabilito che i diritti di "eleggibilità e attività politica" e di "libertà e sicurezza personale" erano stati violati, ordinando un nuovo processo e la scarcerazione di Atalay.

Il fascicolo, inviato dalla Corte Costituzionale al tribunale locale per il nuovo processo e la scarcerazione di Atalay, è stato trasmesso alla 3ª Sezione Penale della Corte di Cassazione prima che il tribunale locale potesse emettere una decisione; la suddetta sezione penale non si era conformata alla sentenza di violazione.

ERA STATA EMESSA UNA SECONDA SENTENZA DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI

Gli avvocati di Atalay avevano presentato un secondo ricorso a causa della mancata conformità alla sentenza di violazione emessa dalla Corte Costituzionale riguardo ad Atalay, condannato a 18 anni di carcere nell'ambito del caso di Gezi Park.

Nel ricorso era stato affermato che "il diritto all'eleggibilità e all'attività politica è stato violato a causa della mancata attuazione della sentenza di violazione della Corte Costituzionale, e il diritto alla libertà e sicurezza personale è stato violato a causa della prosecuzione dell'esecuzione della condanna".

La Corte Costituzionale aveva quindi emesso una seconda sentenza di violazione dei diritti a favore di Atalay.

IL FASCICOLO ERA STATO INVIATO ALLA CORTE DI CASSAZIONE PER LA SECONDA VOLTA

Il fascicolo di Can Atalay, che non era stato scarcerato nonostante la sentenza di 'violazione dei diritti' della Corte Costituzionale, era stato inviato alla Corte di Cassazione dalla 13ª Corte d'Assise di Istanbul.

La Corte di Cassazione ha deciso che "la seconda sentenza di violazione della Corte Costituzionale non ha valore giuridico e che non ci si conformerà alla decisione".


Fonte della notizia: 12punto

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