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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale: la Corte Costituzionale annulla la norma che negava il risarcimento ai dipendenti pubblici licenziati tramite decreto

La Corte Costituzionale ha annullato la disposizione del decreto-legge (KHK) riguardante i dipendenti pubblici licenziati e successivamente reintegrati nelle loro funzioni. La decisione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale: la Corte Costituzionale annulla la norma che negava il risarcimento ai dipendenti pubblici licenziati tramite decreto

La Corte Costituzionale ha annullato la disposizione del Decreto-Legge (KHK) riguardante i dipendenti pubblici che erano stati licenziati dai loro incarichi tramite decreto e successivamente reintegrati. 

La decisione, presa dalla Corte Costituzionale in seguito al ricorso presentato dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato, è stata pubblicata oggi nella Gazzetta Ufficiale.

Secondo la sentenza, è stato stabilito che la quarta frase del secondo comma dell'articolo 2 della legge relativa alla modifica e all'approvazione del Decreto-Legge sullo Stato di Emergenza (OHAL KHK) n. 7098, datato 13 febbraio 2018, è contraria alla Costituzione. 

L'articolo oggetto del ricorso stabiliva che “coloro che sono stati direttamente rimossi dal pubblico impiego tramite un decreto sullo stato di emergenza e successivamente reintegrati nel loro incarico tramite un altro decreto sullo stato di emergenza, non possono avanzare alcuna richiesta di risarcimento a causa del loro licenziamento dal pubblico impiego”.

SPIEGATA LA MOTIVAZIONE DELL'ANNULLAMENTO

La Corte Costituzionale ha spiegato le motivazioni dell'annullamento come segue: 

“La norma consente un'applicazione che supera la durata dello stato di emergenza. In altre parole, la norma non prevede una regolamentazione limitata alla durata dello stato di emergenza. Per questo motivo, l'esame della norma deve essere effettuato secondo il regime di controllo previsto dalla Costituzione per i periodi ordinari.”

La Corte Costituzionale aveva già annullato una disposizione simile nella sua sentenza del 30 giugno 2022, n. E.2018/137, K.2022/86. Sottolineando che, per quanto riguarda la norma oggetto del ricorso, non vi è alcuna situazione che richieda di discostarsi da tale decisione, la Corte Costituzionale ha affermato: “Prevedere che coloro che sono stati reintegrati in servizio nell'ambito della norma non possano avanzare alcuna richiesta di risarcimento per il loro licenziamento dal pubblico impiego non è compatibile con l'obbligo dello Stato di fornire meccanismi di riparazione efficaci contro le interferenze nell'esistenza materiale e morale dell'individuo”. 


Fonte della notizia: 12punto

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