La 10ª Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che le persone che continuano a convivere di fatto con l'ex coniuge da cui hanno divorziato non possono percepire la pensione di reversibilità o di morte. La Sezione ha sottolineato che, ai fini della revoca della pensione, non si deve considerare se il divorzio sia reale o simulato, bensì la situazione di convivenza di fatto successiva al divorzio.
Nel caso oggetto della sentenza, una donna che percepiva la pensione di reversibilità dopo la morte del padre avvenuta nel 2002, aveva divorziato dal marito nel 2001. L'Istituto di Previdenza Sociale (SGK) ha revocato la pensione il 26 ottobre 2008, sostenendo di aver accertato che la donna conviveva di fatto con l'ex coniuge, e ha registrato i pagamenti effettuati in precedenza come debito.
La donna ha presentato ricorso per l'annullamento del provvedimento dell'SGK, ma la sua richiesta è stata respinta. Nel 2022, la donna si è rivolta nuovamente all'istituto e, a seguito di una risposta negativa, si è rivolta al Tribunale del Lavoro chiedendo il ripristino della pensione di reversibilità e il pagamento delle mensilità non corrisposte con gli interessi legali.
Il Tribunale del Lavoro ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di diniego dell'SGK del 12 agosto 2022. Il tribunale ha disposto il pagamento della pensione di reversibilità a partire dalla data della domanda, il 19 luglio 2022, e la corresponsione degli importi maturati alla ricorrente con gli interessi legali. Dopo che il ricorso in appello dell'SGK è stato respinto dal Tribunale Regionale di Giustizia, il fascicolo è stato trasferito alla Corte di Cassazione.
CASSAZIONE: NON CONTA LO SCOPO DEL DIVORZIO, MA LA CONVIVENZA DI FATTO
La 10ª Sezione Civile della Corte di Cassazione, nel suo esame, ha richiamato la disposizione contenuta nella Legge n. 5510 sulle Assicurazioni Sociali e l'Assicurazione Sanitaria Generale. È stato ricordato che la legge prevede la revoca del reddito o della pensione per le persone che, "pur avendo divorziato dal coniuge, risultano convivere di fatto con l'ex coniuge".
Secondo la Sezione, la legge non richiede alcuna condizione aggiuntiva riguardo allo scopo per cui è stato effettuato il divorzio. Pertanto, l'SGK o i tribunali non devono indagare se l'intenzione di divorzio dei coniugi fosse sincera. Il criterio determinante è se gli ex coniugi convivano di fatto dopo il divorzio.
Nella sentenza si afferma che, a partire dal 1° ottobre 2008, in caso di accertamento che coniugi divorziati convivano di fatto nuovamente per qualsiasi motivo, la revoca del reddito o della pensione erogata è obbligatoria. Di conseguenza, il fatto che il divorzio sia "reale" non è stato considerato sufficiente di per sé per il mantenimento della pensione.
La Corte di Cassazione ha concluso che, nel caso concreto, l'istruttoria era incompleta. La Sezione ha osservato che è necessario indagare sugli indirizzi di residenza della ricorrente e dell'ex coniuge nel sistema di registrazione anagrafica e determinare, tramite le forze dell'ordine, chi vivesse effettivamente in tali indirizzi durante il periodo controverso.
È stato inoltre dichiarato che è necessario ascoltare testimoni come il capo villaggio (muhtar), i vicini, il portiere e l'amministratore di condominio per chiarire in modo dettagliato il fenomeno della convivenza di fatto. Per questi motivi, la decisione del Tribunale Regionale di Giustizia è stata annullata e la sentenza del tribunale di primo grado è stata cassata all'unanimità. Nel fascicolo, una nuova decisione sarà presa in base alle prove che emergeranno a seguito delle indagini da compiere.
Fonte della notizia: 12punto