La 5ª Sezione Civile della Corte di Cassazione ha emesso una sentenza significativa riguardante la data a partire dalla quale si applica l'obbligo di mediazione nelle controversie derivanti dalla proprietà condominiale. La Sezione ha stabilito che una causa avviata prima dell'entrata in vigore della normativa non può essere respinta per motivi procedurali a causa della mancata richiesta di mediazione.
La decisione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2026, è stata emessa in relazione al fascicolo n. 2022/300 (ruolo generale) e n. 2023/1212 (sentenza) del 6° Tribunale Civile di Ankara. Il caso ha avuto origine dalla richiesta di una compagnia assicurativa di recuperare, tramite azione di regresso, l'indennizzo versato per un danno subito in un condominio.
Secondo l'atto di citazione, il 29 gennaio 2020 si è verificato un danno da infiltrazioni d'acqua in un appartamento nel distretto di Keçiören, ad Ankara. La compagnia assicurativa ha dichiarato che l'acqua, rifluita a causa di un'ostruzione nelle parti comuni dell'edificio, ha raggiunto l'appartamento dell'assicurato, portando al pagamento di un indennizzo pari a 10.720 TL.
La società ha avviato una procedura esecutiva per il recupero dell'importo versato. A seguito dell'opposizione dei debitori, è stata intentata una causa per l'annullamento dell'opposizione, la prosecuzione della procedura esecutiva sospesa e la condanna dei convenuti al risarcimento per lite temeraria. I convenuti, dal canto loro, hanno chiesto il rigetto della domanda sostenendo che non fosse certo che l'ostruzione derivasse da un'area comune.
L'ENFASI DELLA CASSAZIONE SULLA DATA
Il 6° Tribunale Civile di Ankara ha respinto la causa per motivi procedurali. Dopo che la decisione è passata in giudicato, il Ministero della Giustizia ha richiesto un riesame del fascicolo nell'interesse della legge.
La 5ª Sezione Civile della Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, ha precisato che la controversia deriva da un edificio soggetto a proprietà condominiale e che deve trovare applicazione la Legge sulla Proprietà Condominiale n. 634. La Sezione ha sottolineato che, ai sensi dell'articolo 1 aggiuntivo della Legge sulla Proprietà Condominiale, il tribunale competente per tali controversie è il tribunale civile di pace.
Nella sentenza della Cassazione è stato ricordato che, con la Legge n. 7445, il ricorso alla mediazione prima dell'avvio di una causa è diventato una condizione di procedibilità per le controversie derivanti dalla Legge sulla Proprietà Condominiale. Tuttavia, è stato evidenziato che tale normativa è entrata in vigore il 1° settembre 2023.
Avendo accertato che la causa in questione è stata avviata l'11 agosto 2022, la Sezione ha rilevato che alla data di inizio del procedimento non sussisteva l'obbligo di mediazione per le controversie condominiali. Pertanto, il rigetto della causa per mancato ricorso alla mediazione è stato ritenuto contrario alla legge.
La Cassazione ha inoltre affermato che le norme sulla competenza riguardano l'ordine pubblico e devono essere rilevate d'ufficio dal tribunale in ogni fase del giudizio, anche se non sollevate dalle parti. È stato precisato che, qualora il tribunale ritenga che la competenza spetti ai tribunali commerciali, avrebbe dovuto emettere una dichiarazione di incompetenza.
La Sezione ha accolto il ricorso del Ministero della Giustizia nell'interesse della legge e ha annullato la decisione del 6° Tribunale Civile di Ankara "senza pregiudizio per l'esito". La decisione è stata presa all'unanimità l'8 giugno 2026.
Fonte della notizia: 12punto