La Corte Costituzionale (AYM) ha stabilito che, nel ricorso individuale presentato da Gülşah K., la cui causa di reintegro era stata respinta in appello con la motivazione che non avesse soddisfatto il requisito di 6 mesi di anzianità, è stato violato il diritto a una decisione motivata, parte integrante del diritto a un equo processo.
Secondo la decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Gülşah K., che aveva iniziato a lavorare come specialista in investimenti presso una banca il 15 marzo 2021, è stata licenziata il 13 settembre 2021 per "insufficiente rendimento". La notifica di licenziamento è stata consegnata alla dipendente, che era in malattia dal 5 al 18 settembre 2021 a causa del Covid-19, il 18 settembre.
Nella causa di reintegro intentata presso l'11° Tribunale del Lavoro di Istanbul, Gülşah K. ha sostenuto di aver soddisfatto il requisito di 6 mesi di anzianità, considerando la data di notifica del licenziamento. La ricorrente, affermando di essere stata apprezzata dai suoi superiori durante il periodo di lavoro, ha sostenuto che il licenziamento per insufficiente rendimento fosse ingiusto e illegittimo.
La banca convenuta, dal canto suo, ha sostenuto che il rapporto di lavoro era stato risolto per giusta causa il 13 settembre 2021 e che il requisito di 6 mesi di anzianità richiesto per la causa di reintegro non era stato soddisfatto.
Il tribunale di primo grado ha deciso per il reintegro di Gülşah K. Nella sentenza si afferma che il rapporto di lavoro è stato risolto a 2 giorni dal raggiungimento dei 6 mesi di anzianità, ma che, a causa della malattia della ricorrente, la notifica è stata consegnata il 18 settembre e che, pertanto, la dipendente avrebbe dovuto beneficiare delle disposizioni sulla tutela del lavoro. Il tribunale ha inoltre valutato che l'operazione non è stata eseguita in conformità con le forme e le condizioni previste, poiché non è stata richiesta la difesa della dipendente prima del licenziamento.
La 31ª Sezione Civile del Tribunale Regionale di Giustizia di Istanbul, esaminando il fascicolo a seguito del ricorso in appello, ha invece stabilito in via definitiva il rigetto della causa, considerando l'anzianità della dipendente pari a 5 mesi e 28 giorni.
La Corte Costituzionale, esaminando il ricorso individuale, ha dichiarato che il tribunale di primo grado aveva motivato il raggiungimento del requisito di 6 mesi di anzianità basandosi sul certificato medico e sulla data di ricezione della notifica di licenziamento, mentre la corte d'appello non ha fornito una motivazione sufficiente per spiegare il motivo del rigetto della causa.
L'Alta Corte ha deciso di rinviare il fascicolo alla 31ª Sezione Civile del Tribunale Regionale di Giustizia di Istanbul affinché venga celebrato un nuovo processo per porre rimedio alle conseguenze della violazione.
Fonte della notizia: 12punto