Secondo le decisioni pubblicate nell'edizione odierna della Gazzetta Ufficiale, la Procura Generale presso la Corte di Cassazione si era rivolta alla Corte Costituzionale affinché dichiarasse la cessazione dell'esistenza legale dei suddetti partiti, con la motivazione che non avevano tenuto i loro primi congressi generali e non avevano costituito gli organi obbligatori.
Esaminando le richieste, l'Alta Corte ha stabilito che l'Uyanış Partisi, il Türkiye Yaşam Partisi e il Yeni Yol Partisi devono essere considerati sciolti e che la loro esistenza legale è terminata.
La Corte ha deciso che, in conformità con la Legge sui Partiti Politici n. 2820, tutti i beni dei suddetti partiti devono passare al Tesoro e che copie della sentenza devono essere inviate alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione per l'esecuzione.
Fonte della notizia: 12punto