La Corte Costituzionale (AYM) ha stabilito che la libertà di espressione di Özgür Özel, leader del Partito Popolare Repubblicano (CHP), è stata violata nel caso di risarcimento danni morali in cui era stato condannato per le sue dichiarazioni contro l'allora Vicepresidente Fuat Oktay.
L'Alta Corte ha ordinato il pagamento di 50 mila lire turche a titolo di risarcimento danni morali a favore di Özel e ha disposto l'invio del fascicolo al 25° Tribunale Civile di Primo Grado di Ankara affinché venga celebrato un nuovo processo per eliminare gli effetti della violazione.
COSA ERA SUCCESSO?
Il processo era iniziato in seguito alle dichiarazioni rilasciate da Özel durante le conferenze stampa tenute presso la Grande Assemblea Nazionale Turca (TBMM) il 14 e 15 ottobre 2020, riguardanti i precedenti incarichi di Fuat Oktay. Özel aveva rivolto dure critiche ricordando che Oktay era stato membro del consiglio di amministrazione di Türk Telekom e dirigente di alto livello presso la YİMPAŞ Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret AŞ, società affiliata alla YİMPAŞ Holding.
Nel suo discorso, rivolgendosi a Oktay, Özel aveva affermato: “Avete commesso un reato alla YİMPAŞ. Per vostra fortuna siete andati al governo, la cosa è stata insabbiata e l'avete fatta franca. Ma verrà il giorno in cui ne risponderete. Avete commesso un reato alla Türk Telekom. Avete svenduto le tasse di tutti noi alla famiglia Hariri. Verrà il giorno in cui ne risponderete”.
In seguito a queste parole, Fuat Oktay aveva intentato una causa per danni morali contro Özel chiedendo 150 mila lire turche. Al termine del processo, il Tribunale Regionale di Giustizia aveva condannato Özel a pagare 10 mila lire turche di risarcimento danni morali a Oktay. Özel aveva quindi presentato un ricorso individuale sostenendo che la decisione violasse la libertà di espressione.
LA CORTE COSTITUZIONALE: NON È STATO STABILITO UN EQUO BILANCIAMENTO
Nella sua decisione, la Corte Costituzionale ha affermato che le dichiarazioni di Özel riguardavano una questione di interesse pubblico e che, sebbene le espressioni fossero dure e fastidiose, dovevano essere valutate nel contesto del dibattito politico.
Nelle motivazioni della sentenza si legge quanto segue:
"Il ricorrente ha mosso alcune accuse fattuali su una questione di interesse pubblico, accompagnandole con espressioni che possono essere considerate sarcastiche, dure, esagerate e persino fastidiose per il destinatario. È chiaro che nella memoria di risposta ha presentato alcune prove a sostegno. Tuttavia, il tribunale di primo grado non le ha prese in considerazione e l'autorità d'appello ha ritenuto che le accuse non potessero essere considerate rientranti nella libertà di espressione. Eppure, un politico, scendendo nell'arena politica, è una persona che accetta di sottoporre tutte le sue azioni nella sfera pubblica, comprese quelle passate, all'osservazione e al controllo dell'opinione pubblica.
Infatti, considerando che le difese del ricorrente, secondo cui vi erano varie accuse di coinvolgimento in atti di corruzione da parte di una società di cui si è compreso che il querelante faceva parte del consiglio di amministrazione, e che vi erano notizie pubblicate da vari organi di stampa in merito, non sono state valutate dalle autorità giudiziarie, non appare possibile accettare che le dichiarazioni del ricorrente costituissero un attacco infondato, del tutto arbitrario e personale. È stato valutato che non si possa parlare di un equo bilanciamento stabilito tra la libertà di espressione del ricorrente e il diritto alla protezione dell'onore e della reputazione del querelante. Per le ragioni esposte, è necessario decidere che la libertà di espressione, garantita dall'articolo 26 della Costituzione, è stata violata."
Fonte della notizia: 12punto