Riduzione della squalifica del Trabzonspor da parte della Commissione Arbitrale
La Commissione Arbitrale ha confermato la squalifica di una giornata per i giocatori del Fenerbahçe Jayden Oosterwolde e İrfan Can Eğribayat, mentre ha ridotto da 6 a 4 giornate la squalifica del Trabzonspor a giocare a porte chiuse.
12punto
Ecco le decisioni prese dalla Commissione Arbitrale dopo la riunione odierna:
"10. E.2024/183 - K.2024/174 (EK)
È stato esaminato il ricorso del Fenerbahçe Futbol A.Ş. contro la decisione del PFDK del 03.04.2024, n. E.2023-2024/1009 - K.2023-2024/1270, riguardante i calciatori Jayden Quinn Oosterwolde e İrfan Can Eğribayat. È stato constatato che la decisione motivata del PFDK, la cui esecuzione era stata sospesa nella riunione della Commissione Arbitrale del 03.04.2024, è stata notificata il 04.04.2024 e che il Club ricorrente ha presentato un ricorso dettagliato; si è quindi proceduto all'esame nel merito. A seguito della discussione:
- Valutando gli eventi accaduti dopo la partita nel loro insieme, è stato oggetto di critica, nel quadro del sistema previsto dal Regolamento Disciplinare Calcistico (FDT), il fatto che le sanzioni inflitte a Jayden Quinn Oosterwolde e İrfan Can Eğribayat siano state determinate partendo dal limite minimo senza considerare le modalità di svolgimento dell'evento e che sia stata applicata una riduzione della pena attraverso l'applicazione di disposizioni sulla provocazione ingiusta, sebbene ciò non fosse possibile; tenendo conto anche del divieto di reformatio in peius, è stata emessa la seguente sentenza con il voto contrario di alcuni membri, i quali ritenevano che le azioni rientrassero nell'ambito dell'aggressione.
- Per quanto riguarda la sanzione inflitta al calciatore del Fenerbahçe Futbol A.Ş. Jayden Quinn Oosterwolde, consistente in un'ammenda di 39.000,00 TL ai sensi degli articoli 36/2 e 35/4 del FDT per comportamento antisportivo verso le tribune della squadra avversaria, e in 1 giornata di squalifica e un'ammenda di 13.000,00 TL ai sensi degli articoli 45/1-a, 35/4 e 12 del FDT per aver partecipato a una rissa con i tifosi della squadra avversaria, il ricorso è stato respinto in quanto ritenuto infondato e la decisione è stata confermata, a maggioranza.
- Per quanto riguarda la sanzione inflitta al calciatore del Fenerbahçe Futbol A.Ş. İrfan Can Eğribayat, consistente in 1 giornata di squalifica e un'ammenda di 13.000,00 TL ai sensi degli articoli 45/1-a, 35/4 e 12 del FDT per aver partecipato a una rissa con i tifosi della squadra avversaria, il ricorso è stato respinto in quanto ritenuto infondato e la decisione è stata confermata, a maggioranza.
Opinione dissenziente: Considerando che sul terreno di gioco si trovano solo calciatori e arbitri, che in quest'area non possono entrare allenatori, dirigenti e giocatori di riserva senza il permesso dell'arbitro, che l'ingresso dei tifosi sul terreno di gioco è assolutamente impossibile, che in quanto tale il terreno di gioco è un'area protetta e inviolabile riservata a calciatori e arbitri, che ogni tipo di misura di sicurezza per impedire l'ingresso sul terreno di gioco deve essere adottata dalla squadra di casa e dalle autorità amministrative competenti, che questa responsabilità della squadra di casa in merito alla sicurezza del campo, dei calciatori, dell'arbitro, della squadra ospite e dello stadio è, in senso giuridico, una "responsabilità oggettiva", che i calciatori e gli arbitri scendono in campo con la garanzia che la propria sicurezza sia assicurata dalla squadra di casa e dalle autorità amministrative e giocano a calcio con questa fiducia, e che un'accettazione contraria renderebbe il gioco del calcio impraticabile;
Considerando che i calciatori del Fenerbahçe Futbol A.Ş., dopo che i tifosi della squadra di casa hanno lanciato per tutta la partita oggetti estranei, infiammabili ed esplosivi in misura tale da colpire calciatori, allenatori e guardalinee, stavano festeggiando al termine della partita, dopo aver battuto la squadra di casa, a centrocampo, lontano dalle tribune e in un luogo più sicuro, quando i tifosi della squadra di casa sono entrati sul terreno di gioco, dove non avrebbero mai dovuto scendere, attaccando l'integrità fisica dei calciatori del Fenerbahçe Futbol A.Ş., e che i calciatori sono entrati sul terreno di gioco e si sono difesi in modo proporzionato e con la stessa intensità contro gli attacchi subiti per proteggere se stessi e i compagni di squadra dall'attacco dei tifosi e dell'allenatore della squadra di casa, eliminando per riflesso l'attacco grave e attivo diretto alla loro integrità fisica; sebbene nel Regolamento Disciplinare Calcistico non vi sia una disposizione sulla legittima difesa, ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento della Commissione Arbitrale, la disposizione sulla legittima difesa regolata dall'articolo 25/1 del Codice Penale Turco n. 5237, interpretata nel quadro degli articoli 4/2-4 del Regolamento Disciplinare Calcistico, dovrebbe essere applicata a favore dei calciatori che hanno commesso l'infrazione disciplinare, valutando i loro sforzi per respingere l'ingiusto attacco in corso contro la loro integrità fisica con una risposta dello stesso livello come uno stato di conformità alla legge, e pertanto ritengo che si debba decidere che non vi è luogo a procedere per la determinazione della pena nei confronti dei calciatori del Fenerbahçe A.Ş., İrfan Can Eğribayat e Jayden Quinn Oosterwolde, motivo per cui non condivido l'opinione della maggioranza.
15. E.2024/188 - K.2024/187
È stato esaminato il ricorso del Trabzon Spor A.Ş. contro la decisione del PFDK del 03.04.2024, n. E.2023-2024/1009 - K.2023-2024/1269. A seguito della discussione:
- È stata annullata la sanzione di 6 giornate di squalifica a giocare a porte chiuse nel proprio stadio e l'ammenda di 3.000.000,00 TL inflitte ai sensi dell'articolo 52/2 del FDT a causa degli incidenti sul campo causati dai tifosi del Trabzon Spor A.Ş.; a causa degli incidenti sul campo causati dai tifosi del Trabzon Spor A.Ş., tenendo conto delle modalità di svolgimento, dell'inizio, dello sviluppo e della conclusione dell'evento, è stata inflitta una sanzione di 4 giornate di squalifica a giocare a porte chiuse nel proprio stadio e un'ammenda di 448.000,00 TL ai sensi dell'articolo 52/2 del FDT, a maggioranza,
- È stato deciso all'unanimità di respingere il ricorso e confermare la decisione riguardante il blocco delle tessere elettroniche dei tifosi presenti nei settori Batı Alt VIP Platinum C, Socios.Com Tra Fan Token Doğu Alt Tribünü Doğu Alt J, I, Kuzey Kale Arkası Kuzey Alt J, coinvolti negli incidenti sul campo, impedendo loro l'ingresso alla successiva partita casalinga ai sensi dell'articolo 52/3 del FDT, non essendo stati riscontrati errori nella prova, nella qualificazione giuridica e nella determinazione della pena."