Le discussioni sono durate 15,5 ore: approvato il 10° Pacchetto Giustizia! Ecco i dettagli...
Il 10° Pacchetto Giustizia è stato approvato dalla Commissione Giustizia della Grande Assemblea Nazionale Turca (TBMM). In base al testo, vengono aumentati i limiti minimi e massimi delle pene detentive a tempo determinato che sostituiranno l'ergastolo e l'ergastolo ostativo in caso di tentativo di reato, così come le pene detentive per i reati di lesioni personali intenzionali e minacce. Il limite minimo della pena detentiva per chi guida sotto l'effetto di alcol o droghe, o pur non essendo in grado di condurre il veicolo in sicurezza per altri motivi, sarà elevato da 3 a 6 mesi. Chiunque impedisca il movimento di un veicolo di trasporto terrestre, lo fermi o lo porti in un luogo diverso da quello di destinazione attraverso un comportamento illecito sarà punito con la reclusione da 1 a 3 anni, mentre per chi ostacola il movimento di un mezzo di trasporto aereo o lo dirotta è prevista una pena da 5 a 10 anni.
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La proposta di legge, nota al pubblico come "10° Pacchetto Giustizia", recante modifiche alla Legge sull'Esecuzione delle Pene e delle Misure di Sicurezza e ad alcune altre leggi, è stata approvata dalla Commissione Giustizia della TBMM.
Con la proposta, si apportano modifiche alla Legge sull'Esecuzione Forzata e sul Fallimento in conformità con la decisione di annullamento della Corte Costituzionale.
Di conseguenza, per la presentazione e l'esame dei ricorsi in appello e in cassazione, si prenderanno come riferimento i limiti monetari vigenti al momento dell'apertura del caso o della presentazione del reclamo. Viene abrogata la disposizione che prevedeva che l'aumento dei limiti monetari dovuto alla rivalutazione non si applicasse alle decisioni riemesse a seguito di annullamento da parte dei tribunali regionali o della Corte di Cassazione, stabilendo invece che si debbano applicare i limiti monetari validi alla data della prima decisione.
In linea con la decisione di annullamento della Corte Costituzionale, la modifica alla Legge sui Notai stabilisce che ai notai, in caso di accertamento di comportamenti non conformi ai doveri e alla dignità della loro funzione, verranno inflitte sanzioni disciplinari in base alla natura e alla gravità dell'azione.
Vengono elencati separatamente i comportamenti che richiedono ammonimento, censura, sanzione pecuniaria, sospensione temporanea o radiazione dall'albo, definendo in quali casi tali misure debbano essere applicate. Ad eccezione della radiazione, anche azioni simili per natura e gravità a quelle specificate nella norma saranno considerate passibili della relativa sanzione disciplinare.
Il titolo della disposizione "Effetto delle vecchie sanzioni" nella Legge viene modificato in "Applicazione di una sanzione disciplinare di grado superiore o inferiore e prescrizione". Di conseguenza, se un notaio, a cui è stata inflitta una sanzione disciplinare, commette un nuovo atto passibile di sanzione entro 5 anni dalla data in cui la precedente è divenuta definitiva, verrà applicata la sanzione di grado immediatamente superiore prevista dalla legge.
A un notaio che commette per la prima volta un atto passibile di sanzione disciplinare e che ha avuto un percorso professionale positivo, potrà essere applicata una sanzione di grado inferiore, ad eccezione dei casi che comportano la radiazione. Salvo i casi di radiazione, non sarà possibile avviare un'indagine disciplinare se sono trascorsi 3 anni dalla conoscenza dell'atto, né infliggere una sanzione se sono trascorsi 5 anni dalla data in cui l'atto è stato commesso. Se per lo stesso fatto è stata avviata un'indagine o un procedimento penale, si applicheranno i termini di prescrizione previsti dal codice penale. Se il Consiglio Disciplinare decide di attendere l'esito del procedimento penale, il potere di infliggere la sanzione si prescriverà un anno dopo che la decisione del tribunale sarà divenuta definitiva.
Al fine di armonizzare tali disposizioni, viene abrogata la norma della Legge relativa al "Comportamento contrario ai divieti" e viene modificata la sanzione per i notai che non versano entro i termini la quota spettante al conto corrente comune dei notariati.
In conformità con la decisione della Corte Costituzionale, viene modificata la Legge sulla Procedura di Giustizia Amministrativa. Di conseguenza, per determinare i casi in cui è obbligatoria l'udienza presso il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi e fiscali, nonché per i casi soggetti ad appello o cassazione, si prenderà come riferimento il limite monetario alla data di apertura del caso.
PENE DETENTIVE PER TENTATIVO DI REATO E LESIONI PERSONALI INTENZIONALI
Con la modifica al Codice Penale Turco, vengono aumentati i limiti minimi e massimi della pena detentiva a tempo determinato che sostituisce l'ergastolo e l'ergastolo ostativo in caso di tentativo di reato. Di conseguenza, in caso di tentativo, al colpevole verrà inflitta una pena da 13 a 20 anni al posto dell'ergastolo ostativo, che viene portata a 14-21 anni; mentre la pena da 9 a 15 anni prevista al posto dell'ergastolo viene portata a 10-18 anni.
Vengono inoltre aumentate le pene per il reato di lesioni personali intenzionali. Il limite minimo della pena per chi causa dolore fisico, deterioramento della salute o della capacità di percezione di un'altra persona viene elevato da 1 anno a 1 anno e 6 mesi. Se l'effetto dell'atto è lieve e risolvibile con un semplice intervento medico, la pena detentiva da 4 mesi a 1 anno, applicabile su querela della vittima, viene modificata in 6 mesi - 1 anno e 6 mesi. Se il reato è commesso contro una donna, il limite minimo della pena viene elevato da 6 a 9 mesi.
Vengono aumentate anche le pene per le lesioni personali aggravate dalle conseguenze. Di conseguenza, se l'atto causa l'indebolimento permanente della funzione di un organo o senso, difficoltà permanente nel parlare, sfregio permanente sul viso, pericolo di vita o parto prematuro in una donna incinta, il limite minimo della pena viene elevato da 3 a 4 anni; se l'atto causa fratture ossee o lussazioni, il limite minimo della pena viene elevato da 5 a 6 anni.
Se l'atto causa una malattia incurabile, stato vegetativo, perdita della funzione di un organo o senso, perdita della capacità di parlare o procreare, sfregio permanente o aborto in una donna incinta, il limite minimo della pena viene elevato da 5 a 6 anni; se causa fratture ossee o lussazioni, il limite minimo viene elevato da 8 a 9 anni.
Se dalle lesioni personali intenzionali deriva la morte, la pena da 8 a 12 anni viene modificata in 10-14 anni. Se la morte deriva da lesioni che hanno causato fratture ossee o lussazioni, il limite minimo della pena viene elevato da 12 a 14 anni.
LOTTA EFFICACE CONTRO IL REATO DI MINACCIA
La proposta di legge mira a combattere più efficacemente il reato di minaccia e a garantirne la deterrenza.
Di conseguenza, per la minaccia di causare un grave danno patrimoniale o altro male, il limite minimo della pena detentiva, applicabile su querela della vittima, sarà di 2 mesi.
Il limite massimo della pena per le minacce commesse con armi, travisandosi, tramite lettere anonime o segni particolari, da parte di più persone insieme, o sfruttando il potere intimidatorio di organizzazioni criminali esistenti o presunte, viene elevato da 5 a 7 anni.
Anche le armi in grado di sparare proiettili a salve o a gas vengono incluse nel reato di "messa in pericolo intenzionale della sicurezza pubblica". Di conseguenza, chi spara con armi, incluse quelle a salve o a gas, o utilizza esplosivi, sarà punito con la reclusione da 1 a 5 anni.
Se i reati di incendio doloso pericoloso per la vita, la salute o il patrimonio, o che causano crolli, frane, valanghe, inondazioni, o l'uso di armi (incluse quelle a salve o a gas) o esplosivi, vengono commessi in luoghi affollati, la pena sarà aumentata da metà fino a un intero.
PENE DETENTIVE PER CHI METTE IN PERICOLO LA SICUREZZA STRADALE
Vengono aumentate anche le pene per chi mette in pericolo la sicurezza stradale. Di conseguenza, il limite minimo della pena per chi guida mezzi di trasporto terrestri, marittimi, aerei o ferroviari in modo pericoloso per la vita, la salute o il patrimonio viene elevato da 3 a 4 mesi; il limite minimo per chi guida sotto l'effetto di alcol o droghe, o pur non essendo in grado di condurre il veicolo in sicurezza per altri motivi, viene elevato da 3 a 6 mesi.
Si mira inoltre a combattere più efficacemente gli atti di aggressività nel traffico e a garantire la sicurezza della vita e dei beni. A tal fine, il titolo della norma "Dirottamento o sequestro di mezzi di trasporto" viene modificato in "Ostacolo al movimento, dirottamento o sequestro di mezzi di trasporto".
Chiunque impedisca il movimento di un veicolo di trasporto terrestre, lo fermi mentre è in movimento o lo porti in un luogo diverso da quello di destinazione attraverso un comportamento illecito sarà punito con la reclusione da 1 a 3 anni. Se il reato riguarda mezzi di trasporto marittimo o ferroviario, la pena sarà da 2 a 5 anni.
Per chi impedisce il movimento di un mezzo di trasporto aereo o lo porta in un luogo diverso da quello di destinazione, è prevista una pena da 5 a 10 anni. Se durante la commissione di tali reati viene commesso un altro reato, si applicherà anche la pena per quest'ultimo.
Con la modifica alla Legge sull'Esecuzione delle Pene e delle Misure di Sicurezza, alla definizione di "istituti penali chiusi per minori" vengono aggiunti, oltre ai minori in custodia cautelare, anche i minori condannati.
Il trasferimento dei minori condannati dagli istituti penali chiusi ai centri di rieducazione per minori sarà deciso a seguito di una valutazione della buona condotta. Il periodo di attesa per una nuova valutazione dei minori condannati il cui comportamento è stato valutato negativamente non potrà superare i 6 mesi.
Le pene inflitte ai minori condannati per reati intenzionali con una pena totale di 3 anni o meno, o per reati colposi con una pena totale di 5 anni o meno, saranno scontate direttamente nei centri di rieducazione per minori.
I minori condannati presenti in tali istituti, inclusi quelli ammessi direttamente, che evadono, che sono destinatari di un ordine di custodia cautelare per un altro reato, che hanno ricevuto una sanzione disciplinare di ritorno all'istituto penale chiuso o di isolamento in cella divenuta definitiva, o il cui comportamento costituisce un pericolo per l'ordine dell'istituto o la sicurezza personale anche se la sanzione disciplinare non è ancora definitiva, saranno inviati agli istituti penali chiusi per minori con decisione del "consiglio di amministrazione e osservazione".
Ad eccezione dei minori in custodia cautelare pericolosi, con rischio di inquinamento delle prove, che mettono in pericolo lo scopo dell'indagine o del processo o la sicurezza dell'istituto, o che mostrano comportamenti che consentono la reiterazione del reato, i minori in custodia cautelare per reati con pena massima di 15 anni o meno potranno essere ospitati nei centri di rieducazione per minori con decisione del consiglio di amministrazione e osservazione e approvazione del giudice dell'esecuzione. I minori che perdono i requisiti per la permanenza nei centri di rieducazione saranno inviati agli istituti penali chiusi.
Le procedure e i principi relativi alla separazione dei minori condannati nei centri di rieducazione in base al tipo di reato e pena, ai periodi di permanenza, al trasferimento agli istituti penali chiusi, all'ammissione diretta e ad altre questioni saranno stabiliti dal regolamento.
Per un condannato di buona condotta che si trova in un istituto penale aperto o in un centro di rieducazione per minori e a cui manca 1 anno o meno alla liberazione condizionale, per beneficiare della misura della libertà vigilata sarà necessario aver trascorso in carcere almeno un decimo del periodo che deve trascorrere fino alla data di liberazione condizionale, non inferiore a 5 giorni.
Viene introdotta la possibilità di liberazione condizionale per i condannati a cui si applicano le disposizioni sulla seconda recidiva. In questo contesto, il tasso di liberazione condizionale per le pene detentive a tempo determinato sarà applicato ai tre quarti. In caso di applicazione della seconda recidiva, il condannato potrà beneficiare della liberazione condizionale dopo aver scontato in buona condotta nell'istituto di esecuzione 39 anni per l'ergastolo ostativo, 33 anni per l'ergastolo, al massimo 32 anni in caso di condanna a più pene detentive a tempo determinato, o due terzi della pena detentiva a tempo determinato.
DISPOSIZIONI SPECIALI DI ESECUZIONE
Con la proposta, viene ampliato l'ambito delle disposizioni speciali di esecuzione e viene introdotta l'esecuzione domiciliare per i condannati che hanno compiuto 80 anni.
Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del condannato, potrà decidere che la pena detentiva totale di 3 anni o meno per reati intenzionali, o di 5 anni o meno per reati colposi (escluso l'omicidio colposo), sia scontata nei fine settimana entrando il venerdì alle 19:00 e uscendo la domenica alla stessa ora, oppure durante le notti entrando ogni giorno alle 19:00 e uscendo il giorno successivo alle 07:00. La modalità di esecuzione potrà essere applicata anche nei giorni feriali dall'istituto penale, a condizione che la durata sia la stessa, in base alla vita lavorativa e familiare del condannato e al funzionamento dell'istituto.
Fatte salve le responsabilità legali per il risarcimento integrale del danno causato dal reato, il giudice dell'esecuzione potrà decidere che la pena detentiva totale di 3 anni per donne, minori o persone che hanno compiuto 65 anni, di 4 anni per chi ha compiuto 70 anni, di 5 anni per chi ha compiuto 75 anni, o di 6 anni per chi ha compiuto 80 anni, sia scontata presso il proprio domicilio.
Ad eccezione dei condannati all'ergastolo ostativo, il giudice dell'esecuzione potrà decidere che la pena sia scontata a domicilio per i condannati che, a causa di una grave malattia o disabilità, non sono in grado di vivere da soli in condizioni carcerarie e non rappresentano un pericolo grave e concreto per la sicurezza pubblica.
La situazione del condannato sarà riesaminata dalla Procura della Repubblica a intervalli di un anno. Se in base ai risultati il condannato risulta guarito, il giudice dell'esecuzione revocherà la decisione. Il condannato sarà monitorato dall'ufficio di libertà vigilata e dalle autorità di polizia locali. Per i condannati con una pena totale superiore a 10 anni, il monitoraggio tramite dispositivi elettronici sarà obbligatorio. In caso di violazione di tali obblighi, la decisione di esecuzione domiciliare sarà revocata.
Il giudice dell'esecuzione potrà decidere che la pena sia scontata a domicilio per le donne condannate a una pena totale di 5 anni o meno, o la cui pena pecuniaria sia stata convertita in detentiva, trascorsi 6 mesi dalla data del parto. Per coloro a cui è concessa l'esecuzione speciale, si applicheranno le disposizioni sulla liberazione condizionale e sulla libertà vigilata in base al regime di esecuzione a cui sono soggette.
I condannati che non adempiono a determinati obblighi relativi alla libertà vigilata non potranno beneficiare delle modalità di esecuzione speciale.
Viene introdotta una disposizione di armonizzazione per consentire la liberazione condizionale ai condannati a cui si applicano le disposizioni sulla seconda recidiva.
La disposizione che obbliga i condannati di buona condotta in istituti aperti o centri di rieducazione, a cui manca 1 anno o meno alla liberazione condizionale, a trascorrere almeno un decimo del periodo residuo in carcere per beneficiare della libertà vigilata, non si applicherà ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della norma.
DISPOSIZIONI PER LE PUBBLICAZIONI ONLINE
Con la proposta, in linea con la decisione di annullamento della Corte Costituzionale, viene modificata la Legge sulla Regolamentazione delle Pubblicazioni Online e sulla Lotta contro i Reati Commessi tramite tali Pubblicazioni. La definizione di "rimozione del contenuto dalla pubblicazione" viene modificata in "rimozione del contenuto dall'ambiente internet".
La definizione di "metodo di avviso" viene regolata come "notifica effettuata dall'Autorità o dalle persone che sostengono che i propri diritti siano stati violati a causa del contenuto pubblicato online".
Quando viene applicata la misura di "rimozione del contenuto", tali contenuti potranno essere rimossi dall'ambiente internet in modo reversibile, se necessario.
Il titolo della disposizione della Legge "Rimozione del contenuto dalla pubblicazione e blocco dell'accesso", annullata dalla Corte Costituzionale, viene modificato in "Violazione dei diritti della personalità". Secondo la norma riformulata, le persone che sostengono che i propri diritti della personalità siano stati violati a causa di un contenuto pubblicato potranno rivolgersi al giudice di pace per la rimozione del contenuto e/o il blocco dell'accesso.
Il giudice di pace emetterà una decisione di rimozione del contenuto e/o blocco dell'accesso entro 24 ore nei casi in cui la violazione sia evidente a prima vista, senza necessità di un esame approfondito.
Su richiesta delle persone che sostengono la violazione dei diritti della personalità, il giudice di pace deciderà che il nome del richiedente non sia associato agli indirizzi internet oggetto della violazione, nei casi in cui la violazione sia evidente a prima vista. La decisione includerà i motori di ricerca a cui inviare la notifica. Nei casi in cui la violazione non sia evidente a prima vista, la richiesta sarà respinta.
Il giudice di pace emetterà una decisione limitata esclusivamente alla pubblicazione in cui si è verificata la violazione. Non potrà essere deciso il blocco dell'accesso all'intero sito web. Tuttavia, se si forma il convincimento che la violazione non possa essere impedita bloccando l'accesso al singolo URL o se la decisione di rimozione del contenuto non è stata eseguita, potrà essere deciso il blocco dell'intero sito web, indicandone chiaramente le motivazioni.
La decisione del giudice di pace sarà inviata direttamente all'Unione per essere notificata ai fornitori di accesso e ai fornitori di contenuti e hosting. La decisione sarà notificata dall'Unione ai soggetti interessati. A seguito della notifica, la decisione dovrà essere eseguita immediatamente e al più tardi entro 4 ore.
Se il contenuto oggetto della violazione dei diritti della personalità viene pubblicato anche su altri indirizzi internet, l'interessato potrà rivolgersi all'Unione per richiedere l'applicazione della decisione anche per tali indirizzi. Se l'Unione accetta la richiesta, la decisione esistente sarà applicata anche a tali indirizzi. Contro l'accettazione della richiesta da parte dell'Unione, sarà possibile presentare ricorso al giudice che ha emesso la decisione. Questa disposizione non si applicherà alle decisioni di blocco dell'intero sito web.
Se il contenuto oggetto del blocco dell'accesso viene rimosso, la decisione del giudice decadrà automaticamente. Se il contenuto oggetto della decisione di blocco dell'intero sito viene rimosso, la decisione sarà revocata dal giudice di pace che l'ha emessa, su richiesta dell'interessato. Contro le decisioni dei giudici di pace sarà possibile presentare ricorso secondo le disposizioni del Codice di Procedura Penale. Il giudice o l'autorità competente a esaminare il ricorso potrà ascoltare le parti se lo ritiene necessario. I fornitori di accesso e i responsabili dei fornitori di contenuti e hosting che non eseguono tali decisioni saranno puniti con una sanzione pecuniaria da 1.000 a 5.000 giorni.
Se la decisione di rimozione del contenuto non viene eseguita da un fornitore di social network con sede all'estero che ha più di 10 milioni di accessi giornalieri dalla Turchia, su richiesta dell'interessato l'Unione invierà una nuova notifica al fornitore per garantirne l'esecuzione. Se nonostante la notifica la decisione non viene eseguita entro 24 ore, l'interessato potrà rivolgersi al giudice di pace che ha emesso la decisione per richiedere la riduzione della larghezza di banda del traffico internet del fornitore di social network del 50%.
Se il contenuto non viene rimosso entro 30 giorni dall'esecuzione della decisione del giudice di riduzione della banda, l'interessato potrà rivolgersi al giudice di pace per richiedere la riduzione della larghezza di banda fino al 90%. Nella decisione sulla seconda richiesta, il giudice potrà stabilire una percentuale inferiore, non inferiore al 50%, tenendo conto della natura del servizio offerto. Le decisioni del giudice saranno inviate all'Unione per la notifica ai fornitori di accesso. Le decisioni dovranno essere eseguite immediatamente e al più tardi entro 4 ore dalla notifica. Se la decisione di rimozione del contenuto viene eseguita, la decisione di riduzione della larghezza di banda sarà revocata dal giudice di pace su richiesta dell'interessato.
DISPOSIZIONI PER IL CONSIGLIO DEI GIUDICI E DEI PUBBLICI MINISTERI
Con la proposta, in linea con la decisione di annullamento della Corte Costituzionale, viene modificata la Legge sul Diritto Internazionale Privato e di Procedura Civile.
Di conseguenza, anche in caso di scelta della legge nel contratto di lavoro, se in base a tutte le circostanze esiste un ordinamento giuridico più strettamente connesso, sarà possibile applicare tale legge invece di quella scelta, nell'ambito del potere discrezionale del giudice, fatte salve le norme imperative del luogo in cui il lavoro viene svolto.
Secondo la modifica alla Legge sul Consiglio dei Giudici e dei Pubblici Ministeri (HSK), coloro che sono stati eletti tra i membri delle alte corti e il cui mandato nel Consiglio termina, torneranno alla loro funzione di membri dell'alta corte per completare il mandato residuo, senza necessità di alcuna procedura e indipendentemente dalla disponibilità di posti vacanti; il primo posto vacante sarà loro assegnato.
Coloro che sono stati eletti tra i giudici e i pubblici ministeri della magistratura ordinaria e amministrativa e il cui mandato nel Consiglio termina per qualsiasi motivo (escluso il completamento del mandato), saranno assegnati dal Consiglio Generale a una funzione appropriata in una delle tre sedi da loro preferite, tenendo conto della loro anzianità. Coloro che completano il mandato e sono stati eletti tra i giudici e i pubblici ministeri ordinari potranno essere eletti dal Consiglio Generale come membri della Corte di Cassazione, e quelli eletti tra i giudici e i pubblici ministeri amministrativi come membri del Consiglio di Stato, indipendentemente dalla disponibilità di posti vacanti. In assenza di posti vacanti, saranno loro assegnati i primi posti che si renderanno disponibili.
Le procedure di elezione o nomina saranno effettuate entro 30 giorni dalla data di cessazione del mandato nel Consiglio. Fino all'elezione o nomina, gli interessati saranno considerati in congedo e continueranno a beneficiare dei diritti personali legati al mandato nel Consiglio.
In conformità con la decisione di annullamento della Corte Costituzionale, la modifica al Codice di Procedura Civile stabilisce che per l'applicazione dei limiti monetari relativi all'obbligo di prova documentale e al divieto di prova testimoniale contro documento, si prenderà come riferimento la data dell'atto giuridico; per i limiti monetari relativi alle decisioni appellabili, alle decisioni non ricorribili in cassazione e alle norme sull'esame e l'udienza in cassazione, si prenderà come riferimento la data di apertura del caso.
Le discussioni presso la Commissione Giustizia della TBMM sono durate circa 15,5 ore.