Sentenza esemplare della Corte di Cassazione: niente indennità per il lavoratore che fa 'pettegolezzi'
La 9ª Sezione Civile della Corte di Cassazione ha aperto la strada al licenziamento senza indennità per il lavoratore che calunnia i colleghi e diffonde pettegolezzi. Con questa sentenza esemplare, il personale che crea zizzania tra i colleghi sul posto di lavoro facendo pettegolezzi sarà licenziato senza diritto ad alcuna indennità.
İHA
Un giovane, licenziato dal posto di lavoro dove prestava servizio come guardia notturna, si è rivolto al Tribunale del Lavoro.
Il giovane ricorrente, che ha richiesto l'indennità di anzianità e il preavviso, ha avanzato pretese anche per il pagamento degli straordinari. L'avvocato dell'azienda convenuta, deponendo in tribunale, ha sostenuto che i crediti richiesti dal ricorrente erano prescritti e che non vi erano spettanze dovute per riposi settimanali o festività.
L'ACCUSA DI 'PETTEGOLEZZO' DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro ha sostenuto che il ricorrente non ha svolto il proprio lavoro in conformità con le regole di correttezza e buona fede, che ha messo i lavoratori l'uno contro l'altro facendo pettegolezzi e che il contratto di lavoro è stato risolto poiché non ha modificato il proprio comportamento nonostante i richiami verbali, chiedendo quindi il rigetto della causa. Il tribunale ha sentenziato l'accoglimento parziale della domanda.
LA CORTE DI CASSAZIONE RITIENE LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO SENZA INDENNITÀ PER IL LAVORATORE CHE FA PETTEGOLEZZI
Con il ricorso presentato dagli avvocati di entrambe le parti, è intervenuta la 9ª Sezione Civile della Corte di Cassazione, che ha emesso una sentenza di natura esemplare. L'alta corte ha ritenuto legittimo il licenziamento senza indennità del lavoratore che calunnia i colleghi e diffonde pettegolezzi sul loro conto.
LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
La Corte ha disposto l'annullamento della sentenza solo per quanto riguarda il calcolo degli orari di lavoro. Nella decisione della Corte di Cassazione si legge:
"Nel caso concreto; nella memoria difensiva è stata richiesta una somma di 2.000 TL per straordinari, riservandosi il diritto di richiedere ulteriori importi. Sebbene sia stata disposta la liquidazione degli straordinari richiesti nella memoria, l'accettazione dell'importo calcolato nella perizia integrativa come compenso per straordinari senza applicare una riduzione adeguata, e la decisione presa senza riservarsi il diritto di richiedere ulteriori importi, risultano improprie e hanno reso necessario l'annullamento."