Sentenza della Corte di Cassazione sull'obbligo di assistenza al coniuge malato: marito ritenuto gravemente colpevole

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del tribunale che ha stabilito la colpa grave di un marito che non si prendeva cura della moglie affetta da problemi di salute.

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La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha emesso una sentenza significativa riguardante l'obbligo di assistenza e sostegno tra coniugi all'interno dell'unione matrimoniale. È stato respinto il ricorso presentato dal marito, ritenuto la parte in colpa per non essersi interessato alla moglie affetta da problemi di salute e per non averla sostenuta durante il processo di cura.

L'anziano uomo, rivolgendosi al Tribunale della Famiglia, aveva chiesto il divorzio sostenendo che la moglie lo disprezzasse, lo umiliasse, lo insultasse e lo avesse cacciato di casa. Il ricorrente ha inoltre affermato che la carta della sua pensione non gli veniva consegnata, che la sua libertà economica era limitata e che, dopo aver lasciato la casa, era rimasto per un periodo in strada, rifugiandosi in una moschea per proteggersi dal freddo. Nell'atto di citazione, ha richiesto anche un assegno di mantenimento provvisorio e di povertà, oltre al risarcimento dei danni materiali e morali.

IL TRIBUNALE: LA PARTE IN COLPA È IL RICORRENTE

La donna convenuta ha respinto le accuse. Ha spiegato di non essere in grado di prendersi cura del marito a causa dei propri problemi di salute, avendo iniziato a soffrire di perdita della vista dovuta al diabete, e di non aver ricevuto alcun sostegno dal coniuge durante questo periodo. La donna ha precisato che, durante i ricoveri ospedalieri e i trattamenti, è stata assistita dal fratello, dalla figlia e dal genero.

La parte convenuta ha sostenuto che il ricorrente non ha adempiuto agli obblighi derivanti dall'unione matrimoniale, che considerava la malattia della moglie come una colpa e che il fatto che lui soggiornasse di tanto in tanto nella sala da tè gestita in una moschea era dovuto al suo rifiuto di prendersi cura della moglie malata.

Il tribunale di primo grado ha sottolineato che la separazione di fatto non può essere attribuita come colpa alla sola donna convenuta. Tenendo conto anche delle testimonianze, il tribunale ha concluso che il ricorrente non si è preso cura della moglie malata e non l'ha sostenuta di fronte ai suoi problemi di salute. Per questo motivo, la richiesta di divorzio è stata respinta; è stato inoltre stabilito che l'assegno di mantenimento provvisorio disposto a favore della convenuta dovrà continuare fino al passaggio in giudicato della sentenza.


Il ricorso in appello contro la sentenza è stato respinto dal Tribunale Regionale di Giustizia. Successivamente, il marito ricorrente ha portato il caso davanti alla Corte di Cassazione. La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale della Famiglia e ha confermato la sentenza.

In questo modo, l'alta corte ha stabilito che non sostenere il coniuge malato e non interessarsi ai suoi problemi di salute rientra nell'ambito della colpa grave rispetto agli obblighi dell'unione matrimoniale.