Sentenza della Cassazione sui divorzi: 'L'uomo che non si occupa della moglie...'

La 2ª Sezione Civile della Corte di Cassazione ha emesso una sentenza che farà giurisprudenza nei casi di divorzio. La decisione stabilisce che il fatto che un uomo non si occupi della casa e della famiglia o non abbia un lavoro regolare non costituisce un'offesa ai diritti personali della moglie.

İHA

La 2ª Sezione Civile della Corte di Cassazione ha emesso una sentenza significativa in materia di divorzi. Nella decisione si afferma che i comportamenti colpevoli dell'uomo, come "non occuparsi della casa e della famiglia, non provvedere ai bisogni e non avere un lavoro regolare", non costituiscono un'offesa ai diritti personali della moglie che ha presentato istanza di divorzio.

LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO È STATA IMPUGNATA

Secondo le informazioni ottenute dall'applicazione İçtihat Bülteni, la 10ª Sezione Civile della Corte d'Appello di Istanbul, in una causa di divorzio e risarcimento tra coniugi, aveva condannato il marito al pagamento di un risarcimento per danni morali a favore della moglie.

Il marito ha presentato ricorso contro tale decisione entro i termini previsti e il fascicolo è stato esaminato dalla 2ª Sezione Civile della Corte di Cassazione.

"NON COSTITUISCE UN'OFFESA AI DIRITTI PERSONALI"

La 2ª Sezione Civile della Corte di Cassazione, al termine dell'esame, ha dichiarato quanto segue:

"I comportamenti colpevoli del marito convenuto, accertati e riconosciuti dal tribunale, ovvero il fatto che 'non si occupi della casa e della famiglia, non provveda ai bisogni e non abbia un lavoro regolare', non costituiscono un'offesa ai diritti personali della moglie ricorrente. Non si sono verificate le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 174 della Legge n. 4721 a favore della donna. Pertanto, la richiesta di risarcimento per danni morali della moglie avrebbe dovuto essere respinta; la decisione di accoglierla come stabilito dal tribunale non è stata ritenuta corretta e ha reso necessaria la cassazione della sentenza."

COSTITUISCE UN PRECEDENTE NEI CASI DI DIVORZIO

Con questa decisione, è stato stabilito che le accuse frequentemente riscontrate nei casi di divorzio, come la "mancanza di interesse del coniuge" o la "disoccupazione", non costituiscono di per sé motivo di risarcimento per danni morali. In questo modo, la Cassazione ha emesso un importante precedente, stabilendo che, anche in presenza di tali accuse, non è possibile disporre un risarcimento per danni morali.