La Corte di Cassazione stabilisce che paragonare la nuova moglie alla defunta costituisce motivo di divorzio
Ad Ankara, una causa di divorzio giunta fino alla Corte di Cassazione ha portato a una sentenza significativa. Il tribunale ha ritenuto colpevole il marito che paragonava costantemente la propria moglie alla defunta consorte, condannandolo al pagamento di un assegno di mantenimento.
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La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha ritenuto pienamente responsabile il marito che paragonava la propria moglie alla defunta consorte, decretando lo scioglimento del matrimonio e condannando l'uomo al pagamento di un assegno di mantenimento e di un risarcimento danni a favore della donna.
Secondo la sentenza della Corte, un uomo residente ad Ankara aveva presentato istanza di divorzio sostenendo che la moglie non gli prestasse attenzione, che avesse abbandonato la casa coniugale, che avesse utilizzato i gioielli appartenuti alla defunta moglie e che avesse apportato modifiche a tali gioielli, come restringimenti o alterazioni dei nomi incisi, senza informarlo, pianificando inoltre il divorzio. L'uomo aveva richiesto al tribunale un risarcimento di 50 mila lire per danni materiali e 50 mila lire per danni morali.
LA MOGLIE HA PRESENTATO DOMANDA RICONVENZIONALE
In risposta alla causa intentata dal marito, la donna ha presentato una domanda riconvenzionale, sostenendo che le accuse fossero infondate e che, al contrario, fosse il marito a paragonarla costantemente alla defunta moglie, disprezzandola, emarginandola, insultandola e arrivando persino a cacciarla di casa. La donna ha richiesto un assegno di mantenimento provvisorio e di povertà di 1500 lire, oltre a un risarcimento di 100 mila lire per danni materiali e 100 mila lire per danni morali.
Il tribunale di primo grado, al termine del procedimento, ha accertato che "il marito paragonava la moglie alla defunta consorte e non la voleva nella casa coniugale", mentre non è stata provata alcuna colpa a carico della donna. Ritenendo il marito pienamente responsabile, il tribunale ha pronunciato il divorzio, condannando l'uomo al pagamento di un assegno di mantenimento provvisorio e di povertà di 1500 lire, oltre a 40 mila lire per danni materiali e 30 mila lire per danni morali.
A seguito del ricorso in appello presentato contro la sentenza di primo grado, la Prima Sezione Civile del Tribunale Regionale di Giustizia di Ankara ha respinto il ricorso nel merito. Il marito ha quindi presentato ricorso per Cassazione.
LA CORTE DI CASSAZIONE CONFERMA LA SENTENZA
Esaminando l'impugnazione contro la decisione del tribunale di primo grado, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che la sentenza del tribunale locale era conforme alla legge.
La Sezione, determinando che le motivazioni addotte dal marito ricorrente non erano tali da giustificare l'annullamento della sentenza, ha deciso di confermare il verdetto ai sensi dell'articolo 370 del Codice di Procedura Civile n. 6100.