Donna considerata in colpa in una causa di divorzio perché 'non cucinava'

La 2ª Sezione Civile della Corte di Cassazione, in una causa di divorzio reciproco a Bursa, ha stabilito che, oltre agli insulti e alle umiliazioni rivolte al marito, anche il fatto che la donna non fosse presente in casa e non cucinasse debba essere considerato una colpa nell'ambito del deterioramento del vincolo matrimoniale.

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La 2ª Sezione Civile della Corte di Cassazione ha annullato le decisioni del tribunale locale e della corte d'appello in una causa di divorzio reciproco a Bursa. La Sezione ha stabilito che le azioni della donna, consistenti in insulti e umiliazioni verso il marito, così come il fatto di non essere presente in casa e di non cucinare, debbano essere valutate come colpe all'interno del vincolo matrimoniale.

Secondo gli atti, la coppia, che viveva una grave incompatibilità, ha presentato una domanda di divorzio reciproco. Il tribunale di primo grado ha accolto la richiesta della donna, ritenendo l'uomo pienamente responsabile, e ha respinto la causa intentata dall'uomo. La decisione è stata confermata anche dalla 2ª Sezione Civile del Tribunale Regionale di Giustizia di Bursa, a seguito del ricorso in appello presentato dall'uomo.

Il fascicolo è giunto davanti alla 2ª Sezione Civile della Corte di Cassazione in seguito al ricorso presentato dall'avvocato dell'uomo. La Sezione ha precisato che, sebbene nel Codice Civile turco il "viaggiare troppo" o il "non cucinare" non siano di per sé considerati motivi di divorzio, nel caso concreto debbano essere valutati come colpa nell'ambito del deterioramento del vincolo matrimoniale.

Nella sentenza si legge: “È emerso che la donna ha trascurato i doveri coniugali attraverso continui atti di insulto e umiliazione verso il marito, oltre a non essere presente in casa e a non cucinare, e che tali fatti debbano essere imputati alla donna come colpa.”

Nella decisione è stato sottolineato che, di fronte a tali accertamenti, l'uomo aveva ragione a intentare la causa e che si sono verificate le condizioni per l'accoglimento della domanda di divorzio. La Corte di Cassazione, ritenendo errata la reiezione della causa dell'uomo, ha stabilito all'unanimità l'annullamento della decisione del Tribunale Regionale di Giustizia e la cassazione della sentenza di primo grado.

Con la decisione di annullamento, sarà necessario emettere un nuovo giudizio nel fascicolo per quanto riguarda entrambe le cause e le conseguenze accessorie del divorzio. Per questo motivo, la Corte di Cassazione ha deciso che non vi è luogo a procedere, per il momento, all'esame degli altri motivi di ricorso.