Attenzione a chi cambia spesso postazione di lavoro! Sentenza esemplare della Corte di Cassazione...

La Corte di Cassazione ha stabilito che il frequente spostamento della sede di lavoro di un dipendente e l'assegnazione di mansioni non in linea con la sua carriera costituiscono mobbing.

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Un giovane, impiegato come operatore informatico presso un ospedale statale distrettuale tramite un'azienda in appalto, ha risolto il proprio contratto sostenendo di essere stato vittima di mobbing (molestie psicologiche), a causa del continuo spostamento della sua postazione di lavoro da parte del datore e dell'essere stato costretto a svolgere mansioni non di sua competenza.

Il lavoratore, rivolgendosi al Tribunale del Lavoro, ha richiesto il pagamento del TFR e delle ferie annuali non godute. L'avvocato dell'azienda convenuta ha respinto le accuse. Il tribunale ha stabilito che l'accusa di molestie psicologiche avanzata dal ricorrente non era provata, rimanendo confinata nell'ambito di un semplice disagio verso le pratiche aziendali. A seguito del ricorso presentato dal ricorrente, è intervenuta la 7ª Sezione Civile della Corte di Cassazione.

SENTENZA DI PRIMO GRADO ANNULLATA

Nella sentenza è stato ricordato che il ricorrente, assunto come operatore informatico, era stato sottoposto a frequenti cambi di sede. È stato sottolineato che, da ultimo, il dipendente era stato assegnato a una mansione presso la porta della sala operatoria, incompatibile con il suo ruolo e in contrasto con la sua carriera. È stato inoltre ricordato che, dalle testimonianze raccolte, è emerso che tali cambiamenti erano stati attuati con l'obiettivo di spingere il dipendente alle dimissioni. Definendo tali pratiche come mobbing, la sentenza del tribunale è stata annullata.

SENTENZA ESEMPLARE!

Nel nuovo processo, il Tribunale del Lavoro ha stabilito che il ricorrente era stato effettivamente vittima di mobbing. È stato ribadito che il dipendente era stato frequentemente spostato e, infine, assegnato a una mansione presso la porta della sala operatoria, estranea alle sue competenze e in contrasto con la sua carriera. Il tribunale ha quindi accolto la richiesta di TFR, riconoscendo che il lavoratore era stato sottoposto a molestie psicologiche. Questa volta, a seguito del ricorso presentato dall'avvocato della controparte, è intervenuta la 9ª Sezione Civile della Corte di Cassazione. La Sezione ha confermato la decisione del Tribunale del Lavoro, stabilendo che l'assegnazione di un dipendente a una mansione in contrasto con la sua carriera costituisce mobbing.