Approvata in Commissione Giustizia la norma sull'"agente di influenza"
La proposta di legge "omnibus", contenente disposizioni relative al sistema giudiziario e definita dall'opposizione come "legge sull'agente di influenza", è stata approvata dalla Commissione Giustizia nonostante gli avvertimenti delle ONG e dell'opposizione, incluso l'articolo 16.
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Secondo quanto previsto, saranno puniti con la reclusione coloro che, nell'interesse di uno Stato o di un'organizzazione straniera, svolgono o fanno svolgere ricerche su cittadini turchi o stranieri residenti in Turchia.
Coloro che saranno giudicati per questo reato rischiano una pena detentiva da tre a sette anni.
Con l'articolo che sarà aggiunto al Codice Penale turco, chi commette reati a favore di altri Stati sarà punito sia per spionaggio che per gli altri reati commessi.
Se il reato viene commesso durante un periodo di guerra o mette in pericolo i preparativi bellici dello Stato, l'autore potrà essere condannato a una pena detentiva da otto a 12 anni.
Se il reato viene commesso da persone che ricoprono incarichi in istituzioni strategiche, la pena sarà ulteriormente aumentata.
L'ARTICOLO STRALCIATO DAL 9° PACCHETTO GIUSTIZIA È ENTRATO NEL DECRETO OMNIBUS
La "legge omnibus", composta da 23 articoli che contengono modifiche o disposizioni in 12 diverse leggi, definita dall'opposizione come "legge sull'agente di influenza" e descritta dal Presidente della Commissione come "una continuazione del nono pacchetto giustizia all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale", è stata approvata dalla Commissione Giustizia al termine delle discussioni, nonostante gli avvertimenti delle ONG e dell'opposizione, incluso l'articolo 16.
'L'ARTICOLO 16 DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE STRALCIATO DALLA PROPOSTA'
La modifica contenuta nell'articolo 16 della proposta ha scatenato accese discussioni tra i parlamentari della maggioranza e dell'opposizione. Durante il dibattito, anche i rappresentanti delle ONG e del MIT hanno espresso le proprie opinioni. Le organizzazioni della società civile hanno proposto che l'articolo 16 venisse immediatamente rimosso dalla proposta.
L'articolo in questione:
ARTICOLO 16- Con questo articolo, viene introdotto un nuovo reato aggiungendo una disposizione al Secondo Libro, Quarta Parte, Settimo Capitolo del Codice Penale turco n. 5237. Nel suddetto Settimo Capitolo sono disciplinati i reati contro i "Segreti di Stato e Spionaggio". In generale, in questo Capitolo, la distruzione, il danneggiamento, l'acquisizione o la divulgazione di documenti e informazioni relativi alla sicurezza dello Stato e ai suoi interessi politici interni o esterni sono regolati come reati e soggetti a sanzioni. Anche il compimento di tali atti con finalità di spionaggio politico o militare è regolato come reato. Non è stata prevista alcuna sanzione per altre attività svolte contro la sicurezza dello Stato e i suoi interessi politici interni o esterni, al di fuori dell'acquisizione o della divulgazione di documenti e informazioni. Con l'articolo, viene introdotto un nuovo reato denominato "commissione di reati contro la sicurezza o gli interessi politici dello Stato", stabilendo che coloro che commettono reati contro la sicurezza dello Stato e i suoi interessi politici interni o esterni, in linea con gli interessi strategici o le istruzioni di uno Stato o di un'organizzazione straniera, saranno puniti con la reclusione da tre a sette anni. In tal modo, anche la commissione di reati con finalità di spionaggio, al di fuori dell'acquisizione o della divulgazione di documenti e informazioni, viene regolata come reato distinto, con l'obiettivo di combattere più efficacemente le attività di spionaggio.
La proposta di legge, criticata da ONG, politici e cittadini sin dalla sua apparizione, ha causato lunghe discussioni anche in Commissione. All'avvio dell'esame in Commissione, le organizzazioni professionali dei giornalisti avevano protestato contro le ingiustizie e le pressioni che potrebbero derivare dall'eventuale approvazione della legge.