Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: nuova decisione per i conti deposito protetti dal tasso di cambio

Secondo la decisione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, è stata introdotta una ritenuta alla fonte tra il 5% e il 7,5% sui conti deposito protetti dal tasso di cambio (KKM). L'obiettivo della misura è la riduzione dei conti KKM.

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Sono state aumentate le aliquote della ritenuta alla fonte applicate ai conti deposito protetti dal tasso di cambio (KKM) e ai conti di partecipazione.

Secondo la decisione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, continuerà l'applicazione dell'aliquota di ritenuta ridotta sugli interessi e sui dividendi derivanti da depositi e conti di partecipazione in lire turche (TL). Per i conti deposito/partecipazione aperti o rinnovati tra il 1° agosto e il 31 ottobre, le aliquote di ritenuta sugli interessi e sui dividendi da corrispondere continueranno a essere applicate come segue: 7,5% per i conti con scadenza fino a 6 mesi (inclusi), 5% per i conti con scadenza fino a 1 anno (inclusi) e 2,5% per i conti con scadenza superiore a 1 anno.

Agli interessi e ai dividendi derivanti dai conti KKM e di partecipazione verranno applicate le aliquote di ritenuta previste per i depositi e i conti di partecipazione in TL. L'aliquota di ritenuta dello 0% applicata ai conti KKM e di partecipazione sarà sostituita, per gli interessi e i dividendi da corrispondere sui conti KKM/partecipazione aperti o rinnovati tra il 1° agosto e il 31 ottobre, da un'aliquota del 7,5% per i conti con scadenza fino a 6 mesi (inclusi) e del 5% per i conti con scadenza fino a 1 anno (inclusi). Per i conti aperti o rinnovati prima del 1° agosto, continuerà ad essere applicata l'aliquota ridotta (0%).

REDDITO DERIVANTE DA FONDI DI INVESTIMENTO

Continuerà l'applicazione dell'aliquota di ritenuta ridotta del 7,5% valida per i redditi derivanti dai fondi di investimento.

Al fine di incoraggiare gli investitori a orientarsi verso titoli emessi in lire turche, è stata prorogata fino al 31 ottobre la durata dell'applicazione della ritenuta ridotta sui redditi derivanti da fondi di investimento il cui portafoglio è costituito da lire turche e titoli emessi in lire turche.

Nell'ambito della normativa, una ritenuta ridotta del 7,5% sarà applicata anche ai redditi derivanti dai certificati di partecipazione acquisiti tra il 1° agosto e il 31 ottobre. Per i redditi derivanti da fondi di investimento variabili, misti, eurobond, debito estero, esteri, fondi liberi e fondi che contengono il termine "valuta" nel proprio titolo, continuerà ad essere applicata, come in precedenza, una ritenuta del 10%.

STRUMENTI DI DEBITO EMESSI DALLE BANCHE

È stata prorogata fino al 31 ottobre la durata dell'applicazione della ritenuta ridotta sui redditi derivanti da obbligazioni e titoli emessi dalle banche e sui redditi derivanti da certificati di locazione in cui l'utilizzatore dei fondi è rappresentato da tali banche.

Nell'ambito della normativa, le aliquote di ritenuta sui redditi derivanti da tali titoli acquisiti nel periodo in questione continueranno ad essere applicate come segue: 7,5% per quelli con scadenza fino a 6 mesi (inclusi), 5% per quelli con scadenza fino a 1 anno (inclusi) e 2,5% per quelli con scadenza superiore a 1 anno.

L'applicazione della ritenuta dello 0% sui redditi derivanti da titoli di Stato, Buoni del Tesoro e certificati di locazione emessi da società di leasing di asset istituite dal Tesoro è stata prorogata fino al 31 ottobre.

Con la normativa, è stato inoltre deciso di prorogare fino al 31 ottobre la validità dell'applicazione dell'aliquota di ritenuta ridotta (7,5%) vigente per i redditi e i guadagni derivanti da titoli garantiti da attività, titoli garantiti da ipoteca, titoli garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteca emessi da istituti di finanziamento ipotecario istituiti in conformità con le disposizioni della Legge sui Mercati dei Capitali.