Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: finisce l'era dei pagamenti in contanti! Introdotto l'obbligo per le cifre superiori a questa soglia

Secondo la decisione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, è diventato obbligatorio effettuare incassi e pagamenti superiori a 7 mila lire turche tramite banche o istituti finanziari.

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Il comunicato generale del Ministero del Tesoro e delle Finanze sulla Legge di Procedura Fiscale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Secondo la decisione, è stato introdotto l'obbligo di effettuare qualsiasi tipo di incasso e pagamento superiore a 7 mila lire turche tramite banche e istituti finanziari.

D'altra parte, anche i soggetti non contribuenti dovranno effettuare i propri incassi e pagamenti superiori a 7 mila lire turche relativi agli acquisti effettuati da soggetti soggetti all'obbligo di documentazione tramite istituti finanziari intermediari. Alle parti che non rispetteranno l'obbligo di documentazione verranno applicate sanzioni separate.

L'obbligo di documentazione si riterrà rispettato qualora gli incassi e i pagamenti superiori a 7 mila lire turche vengano effettuati sul conto di chi incassa, recandosi personalmente presso le filiali degli istituti finanziari intermediari e includendo le causali relative all'operazione.

Nel caso in cui una persona che non possiede alcun conto bancario o carta di credito effettui il pagamento del bene o servizio acquistato recandosi presso una filiale della banca in cui si trova il conto del venditore, includendo le causali relative all'operazione e ottenendo in cambio una ricevuta bancaria, l'obbligo di documentazione si riterrà rispettato e non verrà applicata alcuna sanzione.

Se una persona che non possiede alcun conto bancario o carta di credito acquista prodotti per un valore superiore a 7 mila lire turche e il venditore riceve questo denaro in contanti per poi depositarlo successivamente sul proprio conto bancario, in questo caso l'obbligo di documentazione si riterrà non rispettato e verranno applicate sanzioni separate sia all'acquirente che al venditore.