Obbligo assicurativo per gli operatori di impianti nucleari
Le persone giuridiche che gestiscono impianti nucleari saranno tenute a stipulare un'assicurazione o a fornire una garanzia finanziaria in relazione alla loro responsabilità civile per i danni derivanti da incidenti nucleari, prima di ottenere l'autorizzazione per le attività nucleari.
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Il "Regolamento sull'assicurazione e sulla garanzia per la responsabilità civile relativa ai rischi nucleari", preparato dall'Autorità di Regolamentazione Nucleare e dall'Autorità di Regolamentazione e Vigilanza sulle Assicurazioni e sulle Pensioni Private, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore.
In base a ciò, sono state stabilite le procedure e i principi relativi all'assicurazione che le persone giuridiche che gestiscono impianti nucleari devono stipulare, o alla garanzia che devono fornire, nell'ambito della loro responsabilità civile per i danni nucleari derivanti da incidenti nucleari.
Nell'ambito del regolamento, l'operatore dell'impianto nucleare sarà tenuto a stipulare un'assicurazione o a fornire una garanzia prima che l'Autorità di Regolamentazione Nucleare autorizzi le sue attività, prima che venga concesso il permesso per il trasporto di materiale nucleare e 30 giorni prima che avvenga il transito.
Per ogni impianto nucleare e ogni attività di trasporto, nonché per ogni transito di materiali nucleari che avvenga nel territorio sovrano della Repubblica di Turchia e che sia soggetto all'autorizzazione dell'Autorità, l'operatore dovrà stipulare un'assicurazione o fornire una garanzia valida per la durata dell'attività, per l'importo e nei tempi stabiliti dal regolamento, e presentare il relativo documento all'Autorità.
L'importo dell'assicurazione o della garanzia presentato dall'operatore è stato fissato a 700 milioni di euro per i reattori nucleari con una potenza termica superiore a 10 megawatt e per altri impianti nucleari che saranno determinati dalla valutazione preliminare alla licenza che l'Autorità rilascerà per la gestione di impianti nucleari, mentre è stato limitato a 70 milioni di euro per gli impianti nucleari che non rientrano in tale ambito.
L'importo dell'assicurazione o della garanzia sarà limitato a 80 milioni di euro per il trasporto di materiali nucleari e a 80 milioni di euro per il transito di materiali nucleari.
Saranno applicate sanzioni nel caso in cui l'attività nucleare venga svolta senza aver adempiuto all'obbligo di stipulare un'assicurazione o di fornire una garanzia.