Nuove disposizioni sulla ritenuta d'acconto! Al via dal 1° gennaio... Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Il "Comunicato generale sull'imposta sul reddito" dell'Amministrazione delle entrate del Ministero del Tesoro e delle Finanze è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. In base a ciò, sono state apportate modifiche all'applicazione dell'aliquota di ritenuta d'acconto, fissata all'1% per le vendite di beni e i servizi nell'ambito del commercio elettronico.
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Il "Comunicato generale sull'imposta sul reddito" dell'Amministrazione delle entrate del Ministero del Tesoro e delle Finanze è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. In base a ciò, i pagamenti effettuati dai fornitori di servizi di intermediazione e dai fornitori di servizi di intermediazione per il commercio elettronico ai fornitori di servizi e ai fornitori di servizi di commercio elettronico, in relazione alle loro attività rientranti nell'ambito della suddetta Legge, sono stati inclusi nel regime di ritenuta d'acconto.
Dopo che l'aliquota di ritenuta d'acconto era stata precedentemente fissata all'1% con decreto presidenziale, è stato pubblicato il comunicato contenente le spiegazioni e gli esempi relativi alle procedure e ai principi di applicazione di tale normativa.
I fornitori di servizi di intermediazione, ovvero le persone fisiche e giuridiche che forniscono un ambiente di commercio elettronico per lo svolgimento di attività economiche e commerciali appartenenti ad altri, e i fornitori di servizi di intermediazione per il commercio elettronico, ovvero i fornitori di servizi di intermediazione che consentono la stipula di contratti o l'effettuazione di ordini per l'approvvigionamento di beni o servizi dei fornitori di servizi di commercio elettronico nei marketplace di commercio elettronico, sono stati resi responsabili dell'effettuazione della ritenuta fiscale sui pagamenti per i quali fungono da intermediari, in relazione alle attività rientranti nell'ambito della Legge sulla regolamentazione del commercio elettronico.
PER CHI È VALIDO?
La ritenuta sarà effettuata da coloro che fungono da intermediari sui pagamenti effettuati a fronte di vendite di beni e prestazioni di servizi, oltre che dai fornitori di servizi, dalle persone fisiche o giuridiche che operano nel commercio elettronico e dai fornitori di servizi di commercio elettronico che stipulano contratti o ricevono ordini per l'approvvigionamento di beni o servizi nei marketplace di commercio elettronico o nei propri ambienti di commercio elettronico.
Nel caso in cui i fornitori di servizi o i fornitori di servizi di commercio elettronico siano istituzioni a responsabilità limitata che operano in Turchia tramite sedi di lavoro o rappresentanti permanenti, la ritenuta sarà applicata anche sui pagamenti a loro destinati.
PER CHI NON È VALIDO?
La ritenuta non si applicherà ai pagamenti effettuati nei confronti di coloro che operano nell'ambiente del commercio elettronico e non hanno una responsabilità fiscale dovuta ad attività commerciali, agricole o professionali, agli artigiani esenti da imposte nell'ambito della relativa legge, a coloro i cui guadagni sono determinati secondo il regime semplificato e a coloro per i quali la ritenuta è già effettuata sul fatturato ai sensi della Legge.
SE EFFETTUATE PAGAMENTI A GENNAIO 2025...
Nei casi in cui, pur rientrando nella definizione di fornitori di servizi di intermediazione e fornitori di servizi di intermediazione per il commercio elettronico, questi vendano beni e servizi propri, o nei casi in cui i contribuenti vendano beni e servizi propri, ovvero quando non vi è intermediazione nel pagamento, non sarà prevista alcuna ritenuta su tali pagamenti.
Inoltre, nel periodo di transizione, nel caso in cui i pagamenti relativi alle vendite di beni e servizi effettuate nel 2024 vengano corrisposti ai fornitori di servizi e ai fornitori di servizi di commercio elettronico nel mese di gennaio 2025, non sarà applicata alcuna ritenuta su tali pagamenti.
BASE IMPONIBILE DELLA RITENUTA
La base imponibile della ritenuta è stata definita come "il prezzo di vendita del prodotto e del servizio, esclusi l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta di soggiorno, relativi alle vendite di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dai fornitori di servizi e dai fornitori di servizi di commercio elettronico, nonché i benefici forniti dai fornitori di servizi di intermediazione o dai fornitori di servizi di intermediazione per il commercio elettronico ai fornitori di servizi e ai fornitori di servizi di commercio elettronico sotto forma di premi, bonus o simili".
La ritenuta sarà calcolata sull'importo lordo, mentre l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta di soggiorno non saranno incluse nella base imponibile della ritenuta.
Nell'ambito dei contratti stipulati tra le parti, gli importi trattenuti dai pagamenti effettuati ai fornitori di servizi e ai fornitori di servizi di commercio elettronico sotto forma di commissioni, spese di spedizione, costi di servizio, commissioni bancarie, ecc., non potranno essere dedotti dalla base imponibile della ritenuta.
TEMPI DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA TRATTENUTA
I fornitori di servizi di intermediazione e i fornitori di servizi di intermediazione per il commercio elettronico saranno tenuti a dichiarare e versare le ritenute effettuate sui pagamenti corrisposti ai fornitori di servizi e ai fornitori di servizi di commercio elettronico entro un mese, tramite la dichiarazione dei redditi e dei contributi previdenziali entro la sera del 26 del mese successivo.
STATO DELLA RITENUTA NEI RESI DI PRODOTTI
Nel caso in cui i clienti restituiscano i prodotti dopo che il pagamento è stato effettuato con l'applicazione della ritenuta a chi ha venduto beni o prestato servizi, il valore del prodotto restituito non sarà correlato alla base imponibile della ritenuta e sarà detratto dall'imposta sul reddito e dall'imposta sulle società calcolata sulle dichiarazioni dei redditi provvisorie e annuali di chi ha effettuato la vendita di beni o la prestazione di servizi.
Nello stesso mese, qualora il prodotto e il suo prezzo vengano restituiti prima che l'imposta trattenuta sia dichiarata e versata all'ufficio delle imposte, la ritenuta non potrà essere applicata sul valore del prodotto restituito e sarà possibile apportare le necessarie rettifiche nei registri dei fornitori di servizi di intermediazione e dei fornitori di servizi di intermediazione per il commercio elettronico.
AL VIA DAL 1° GENNAIO
Le imposte trattenute saranno detratte dall'imposta sul reddito e dall'imposta sulle società calcolata dai contribuenti che effettuano vendite di beni e prestazioni di servizi tramite le dichiarazioni dei redditi provvisorie e annuali.
Gli importi che non possono essere detratti nelle dichiarazioni annuali saranno soggetti a rimborso nell'ambito delle disposizioni contenute nei precedenti comunicati.
Il comunicato entrerà in vigore il 1° gennaio 2025.