Modifiche alle società di gestione del portafoglio e alle loro attività

Il comunicato relativo alle modifiche alle società di gestione del portafoglio e alle loro attività è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

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È stata apportata una modifica al settimo comma dell'articolo 20 del comunicato relativo alle società di gestione del portafoglio e ai principi riguardanti le attività di tali società.

Il comunicato relativo alle modifiche alle società di gestione del portafoglio e alle loro attività è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Nella dichiarazione si legge: "Qualora i gestori di portafoglio e l'unità di servizio del fondo siano costituiti all'interno della Società, il gestore del fondo viene assunto dalla Società a tempo pieno ed esclusivamente per svolgere tali mansioni. Anche altro personale specializzato che presta servizio nelle unità che devono essere costituite all'interno della Società nel quadro delle disposizioni del presente Comunicato, fatti salvi i casi specificati nel presente Comunicato, viene assunto a tempo pieno ed esclusivamente per la relativa mansione. Nel quadro delle normative del Consiglio relative al rilascio delle licenze, il personale che lavora come assistente alle dipendenze del gestore di portafoglio è tenuto a possedere la Licenza di Livello 1 per le Attività sui Mercati dei Capitali. È possibile lavorare come assistente gestore di portafoglio per un massimo di tre anni. Tale periodo può essere esteso fino a cinque anni qualora vengano ottenute le licenze richieste dalle normative del Consiglio per la gestione di portafoglio.".

È stato aggiunto alla normativa il seguente articolo: "Le Società che, alla data di entrata in vigore del presente comma, hanno ottenuto l'autorizzazione all'attività di consulenza sugli investimenti e in cui un esperto di ricerca è stato incaricato come consulente per gli investimenti, sono tenute a conformarsi al settimo comma dell'articolo 20 del presente Comunicato entro e non oltre il 30/06/2024".