Avviso del Ministero del Commercio sulle "leggendarie offerte di novembre"

Il Ministero del Commercio ha rivolto avvertimenti a venditori e consumatori in merito alle campagne di sconti che si terranno nel mese di novembre.

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Nella nota diffusa dal Ministero del Commercio si afferma che, per evitare che i cittadini subiscano danni, proseguono le attività, le indagini e il monitoraggio relativi ad atti contrari all'etica commerciale e non conformi alla vita economica.

"Leggendarie offerte di novembre", "offerte del venerdì fantastico" e campagne di vendita simili sono state definite come un metodo di marketing molto preferito in Turchia, così come nel resto del mondo. Nella nota si legge: "Gli acquisti a distanza/e-commerce, che consentono ai consumatori di accedere a un'ampia varietà di prodotti in condizioni vantaggiose in modo semplice ed economico, senza limiti di tempo e di luogo, soprattutto con il cambiamento delle abitudini di acquisto, possono comportare alcuni disagi per i consumatori. È necessario prestare la massima attenzione ad alcuni aspetti nei contratti a distanza, affinché i nostri consumatori non subiscano danni, in particolare durante le campagne di sconto effettuate intensamente via internet e tramite applicazioni mobili con l'arrivo di novembre, e affinché i venditori o i fornitori non vadano incontro a sanzioni amministrative a causa di tali disagi."

Nella nota, in cui si sottolinea che i consumatori devono determinare correttamente le proprie esigenze prima di effettuare acquisti, sono stati forniti i seguenti avvertimenti:

"È di grande importanza effettuare un controllo preliminare sul venditore/fornitore, ricercare il prezzo del bene o servizio da acquistare rispetto ai prodotti equivalenti, prestare attenzione all'importo o alle percentuali di sconto, verificare se l'indirizzo del sito web appartiene effettivamente al venditore o al fornitore, prestare attenzione alle pagine reindirizzate tramite i canali social, controllare la presenza di elementi di sicurezza come il certificato SSL e il sistema 3D Secure sul sito web, e leggere attentamente le informazioni preliminari che devono essere trasmesse al consumatore prima di effettuare il pagamento."

"NON UTILIZZATE ESPRESSIONI CHE POSSONO TRARRE IN INGANNO I CONSUMATORI"

Nella nota è stato rivolto un appello anche ai venditori e ai fornitori che organizzano campagne, specificando che le date di inizio e fine delle vendite scontate e la quantità di beni o servizi offerti in quantità limitata devono essere indicate in modo chiaro e comprensibile.

Sottolineando che non devono essere utilizzate espressioni o immagini che possano creare confusione o trarre in inganno i consumatori, dando l'impressione che venga applicato uno sconto maggiore, nella nota si afferma: "Nel calcolare l'importo o la percentuale dello sconto effettuato, deve essere preso come riferimento il prezzo precedente a quello scontato; per i beni o servizi oggetto di vendita scontata, deve essere preso come riferimento il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti la data di applicazione dello sconto; se esiste un limite di tempo o di scorte relativo alla validità del prezzo, tale durata e quantità di scorte devono essere chiaramente indicate nelle pubblicità."

Nella nota si precisa infine che, per quanto riguarda le campagne di vendita scontate ingannevoli e fuorvianti, è possibile rivolgersi al Consiglio per la Pubblicità (Reklam Kurulu) interno al Ministero, mentre i consumatori che hanno subito una perdita di diritti nelle campagne di vendita scontate possono rivolgersi ai collegi arbitrali dei consumatori o ai tribunali dei consumatori, tenendo conto anche dei limiti monetari previsti.