Arriva l'adeguamento del 'salario minimo' per i buoni pasto

Sono state apportate modifiche ai pagamenti effettuati nei casi in cui non venga fornito il vitto sul posto di lavoro. Con la nuova normativa, i pagamenti per il costo dei pasti non saranno più limitati al solo contante. Anche i buoni pasto potranno essere utilizzati in questo ambito.

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La modifica al Regolamento sulle operazioni di previdenza sociale è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Di conseguenza, i buoni pasto e gli assegni sono stati inclusi nei pagamenti per il costo dei pasti nei luoghi di lavoro in cui non viene fornito il vitto.

MODIFICATO IL CALCOLO DEL SALARIO MINIMO

Con la nuova normativa, nel calcolo del costo dei pasti, invece di convertire il valore del salario minimo giornaliero in un costo del pasto secondo una percentuale stabilita, si prenderà come base il costo giornaliero del pasto.

Nel vecchio articolo erano presenti le seguenti espressioni: "A condizione che non venga fornito vitto sul posto di lavoro o nelle sue pertinenze, l'importo trovato moltiplicando la percentuale del salario minimo giornaliero determinata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per il numero di giorni effettivamente lavorati, relativo a qualsiasi pagamento effettuato agli assicurati o a terzi per conto degli assicurati sotto il nome di costo del pasto".

Nel nuovo articolo, invece, figurano le seguenti espressioni: "Nei casi in cui non venga fornito vitto sul posto di lavoro o nelle sue pertinenze, qualora i benefici forniti all'assicurato tramite la somministrazione di pasti vengano erogati in contanti o tramite strumenti come buoni pasto/assegni/coupon utilizzabili al di fuori dell'acquisto del servizio di ristorazione, la parte che non supera l'importo del costo giornaliero del pasto per i giorni effettivamente lavorati, determinato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, moltiplicato per il numero di giorni effettivamente lavorati."

ENTRERÀ IN VIGORE IL 1° GENNAIO

La normativa pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entrerà in vigore il 1° gennaio 2025.