Ampia riforma fiscale dal Tesoro: resi noti i dettagli sulla pace fiscale e sugli incentivi

L'Amministrazione delle Entrate ha annunciato le modalità di attuazione per il rimpatrio delle attività estere e per alcuni nuovi incentivi fiscali.

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L'Amministrazione delle Entrate (GİB) del Ministero del Tesoro e delle Finanze ha definito le modalità di attuazione relative al provvedimento noto al pubblico come "pace fiscale". Con il comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore, è stato chiarito il processo per il rimpatrio di alcune attività detenute all'estero e per la registrazione di attività nazionali non presenti nei registri contabili aziendali.

Secondo il regolamento, denaro, oro, valuta estera, titoli e altri strumenti del mercato dei capitali detenuti all'estero potranno essere dichiarati alle banche o agli intermediari finanziari in Turchia fino al 31 luglio 2027. Le dichiarazioni per conto di persone fisiche e giuridiche potranno essere effettuate anche da delegati autorizzati o rappresentanti legali.

Le banche e gli intermediari finanziari riscuoteranno in anticipo un'imposta del 5% sulle attività dichiarate dal titolare della dichiarazione. Tale imposta dovrà essere dichiarata entro la sera del 15° giorno del mese successivo alla dichiarazione, in qualità di sostituto d'imposta.

Il comunicato include anche il quadro relativo all'applicazione dell'imposta agevolata. Di conseguenza, l'imposta agevolata potrà essere applicata qualora venga assunto l'impegno di mantenere le attività dichiarate in conti a termine, titoli di debito pubblico interno, certificati di locazione o fondi di investimento in capitale di rischio.

CHIARITI ANCHE ALTRI INCENTIVI FISCALI

Con il Comunicato Generale sull'Imposta sul Reddito pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sono state inoltre chiarite le condizioni dell'esenzione concessa alle persone fisiche che vivono all'estero e che si trasferiscono in Turchia soddisfacendo determinati requisiti. In questo contesto, è stato definito il processo di domanda e attuazione relativo all'esenzione dall'imposta sul reddito per 20 anni sui guadagni e sui proventi ottenuti all'estero da tali soggetti.

Con altri comunicati pubblicati, è stato delineato il quadro attuativo delle normative volte a rafforzare gli investimenti, la produzione, l'esportazione, il commercio internazionale, i servizi ad alto valore aggiunto e l'economia registrata.

Sono state regolate le procedure e i principi relativi all'esenzione fiscale sui salari del personale qualificato che lavora nei centri di servizi qualificati. L'esenzione sarà applicata alla parte dei salari dei dipendenti che soddisfano i requisiti fino a tre volte il salario minimo lordo. Per i dipendenti che lavorano nei centri di servizi qualificati operanti presso l'Istanbul Finance Center e in determinate zone industriali, questo limite è stato fissato a cinque volte il salario minimo lordo.

Nel comunicato è stata inoltre dettagliata la modalità di applicazione dell'esenzione dall'imposta sul reddito relativa alle azioni fornite gratuitamente o a prezzo scontato ai dipendenti delle aziende di tecnostartup. È stata fatta chiarezza sul calcolo dell'importo dell'esenzione, sui periodi di detenzione delle azioni e sulle conseguenze fiscali derivanti dalla loro alienazione prima dei periodi stabiliti.

Nel Comunicato Generale sull'Imposta sulle Società sono stati regolati l'ambito delle riduzioni da applicare ai guadagni ottenuti dal commercio di transito o dall'intermediazione nell'acquisto e vendita di beni all'estero, la riduzione dell'imposta sulle società relativa ai guadagni esteri dei centri di servizi qualificati e le applicazioni delle aliquote per le istituzioni produttrici.

Sono state inoltre chiarite le operazioni relative all'applicazione di un'aliquota dell'imposta sulle società del 12,5% sui guadagni delle istituzioni produttrici in possesso di un certificato di registrazione industriale e di coloro che operano nella produzione agricola. Inoltre, sono stati stabiliti i principi relativi al beneficio dell'esenzione dall'imposta sulle società per i contribuenti che producono nelle zone franche, qualora vendano i prodotti fabbricati all'interno della zona stessa e ad altre zone franche.