Sviluppi sulla registrazione anagrafica delle donne sposate e divorziate: la decisione spetta alla Corte Costituzionale

Ai sensi dell'articolo 23 della Legge sui Servizi Anagrafici, le donne vengono trasferite nel nucleo familiare del marito al momento del matrimonio e, in caso di divorzio, vengono nuovamente trasferite nel nucleo familiare del padre. Nel 2020, l'avvocato Ömer Çakırgöz e sua moglie hanno portato la questione in tribunale per chiederne l'annullamento.

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In Turchia si è registrato un importante sviluppo riguardo alla pratica, oggetto di dibattito da molti anni, che prevede il trasferimento della registrazione anagrafica delle donne nel nucleo familiare del marito dopo il matrimonio.

È stato presentato ricorso alla Corte Costituzionale per l'annullamento della pratica di "trasferimento" delle donne nel registro del marito al momento del matrimonio e della loro "restituzione" al registro del padre in caso di divorzio.

Il caso, al termine di una battaglia legale durata anni, ha raggiunto una fase cruciale presso il tribunale civile di primo grado. Secondo quanto riportato da Rengin Temoçin per Cumhuriyet, il tribunale ha deciso di rivolgersi alla Corte Costituzionale (AYM) per l'annullamento di tale disposizione. Ora gli occhi sono puntati sulla decisione che prenderà la Corte Costituzionale.

L'avvocato Süreyya Kardelen Yarlı ha dichiarato quanto segue:

“L'obbligo di trasferire automaticamente la registrazione anagrafica della donna nel nucleo familiare del marito dopo il matrimonio non è solo una procedura tecnica amministrativa; è una pratica simbolica in cui si istituzionalizza la disuguaglianza di genere. La decisione del 14° Tribunale Civile di Istanbul di presentare un ricorso per il controllo concreto di legittimità costituzionale relativo al secondo comma dell'articolo 23 della Legge sui Servizi Anagrafici rappresenta un importante punto di resistenza contro l'offuscamento, per via legale, dell'identità individuale, dell'appartenenza spaziale e dello stato civile delle donne. Il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 10 della Costituzione, il diritto alla riservatezza della vita privata e alla protezione dei dati personali garantito dall'articolo 20, e la libertà di scegliere la propria residenza regolata dall'articolo 23, offrono una base costituzionale contro tali pratiche automatiche basate sul genere.” 

Yarlı ha riassunto le sue parole come segue:

“Anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), nella sua giurisprudenza consolidata, adotta un approccio che pone al centro l'autonomia e l'identità dell'individuo nelle procedure relative ai cambiamenti di stato civile (ad esempio, Burghartz c. Svizzera, 1994). In questo senso, è chiaro che la pratica in Turchia non è né rispettosa dei diritti individuali né conforme agli standard internazionali.

Questa decisione va ben oltre il luogo in cui una donna sarà ‘registrata’ dopo il matrimonio.

Si tratta di un test legale sulla possibilità che il nucleo familiare della donna possa dipendere dalla sua stessa volontà. Questa coraggiosa decisione presa dal tribunale non è solo un controllo di legittimità costituzionale che sarà portato davanti alla Corte Costituzionale; è una soglia importante verso il riconoscimento delle donne come soggetti giuridici.”