Sentenza della Corte di Cassazione sull'affitto pagato in anticipo: il periodo successivo alla vendita spetta al nuovo proprietario
La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di vendita di un immobile, la parte dell'affitto riscossa in anticipo relativa al periodo successivo alla data di vendita deve essere versata dal vecchio proprietario al nuovo.
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La 3ª Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di vendita di un immobile per il quale l'affitto è stato pagato in anticipo, il canone di locazione corrispondente al periodo successivo alla data di vendita appartiene al nuovo proprietario.
Secondo la decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, la controversia è sorta dopo il cambio di proprietà di un immobile ad Ankara, avvenuto il 18 dicembre 2023. Il nuovo proprietario, Y.Ö., ha richiesto il pagamento al locatario per il periodo di locazione iniziato il 15 dicembre. Il locatario ha tuttavia dichiarato di aver già versato tale importo al precedente proprietario, B.K.
Di conseguenza, il nuovo proprietario Y.Ö. ha richiesto al vecchio proprietario la parte del canone di locazione relativa al periodo successivo alla vendita. A seguito del rifiuto della richiesta, è stata avviata una causa. Il 14º Tribunale Civile di Primo Grado di Ankara ha respinto la causa, sostenendo che il diritto di riscuotere il canone di locazione al momento della vendita spettava al vecchio proprietario.
Su richiesta del Ministero della Giustizia di annullamento a favore della legge, il fascicolo è stato trasferito alla 3ª Sezione Civile della Corte di Cassazione. La Corte ha ritenuto la decisione del tribunale locale contraria alla legge e l'ha annullata, senza che ciò influisse sul risultato finale.
Nella decisione è stato sottolineato che, ai sensi del Codice delle Obbligazioni turco n. 6098, la persona che acquista l'immobile diventa parte del contratto di locazione a partire dalla data di vendita.
''Il querelante, che ha acquistato l'immobile locato il 18 dicembre, ha l'autorità di riscuotere il canone di locazione a partire da tale data; il convenuto locatore, che ha riscosso il canone in anticipo, è tenuto a restituire al querelante il canone di locazione corrispondente al periodo successivo alla data di vendita.''
In questo modo, la Corte di Cassazione ha indicato che, anche se pagato in anticipo al vecchio proprietario prima della vendita dell'immobile, il credito dell'affitto per il periodo successivo alla data di vendita appartiene al nuovo proprietario.