Sentenza della Corte di Cassazione sul risarcimento per un intervento di chirurgia estetica non riuscito
Una donna, sottopostasi a un intervento di chirurgia estetica presso un ospedale privato per correggere un'asimmetria mammaria post-operatoria a seguito di un tumore al seno, ha fatto causa all'ospedale e al medico dopo che tre operazioni non hanno prodotto il risultato sperato e hanno causato una perforazione intestinale. La Corte di Cassazione ha stabilito che, nel caso di specie, debbano applicarsi le disposizioni del "contratto d'opera" e che le richieste di risarcimento della donna debbano essere accolte a causa del mancato raggiungimento del risultato pattuito.
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La 6ª Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che alla donna, il cui intervento di chirurgia estetica dopo una mastectomia per tumore al seno ha avuto esito negativo, debba essere corrisposto un risarcimento per danni materiali e morali.
Ad Antalya, una donna che presentava un'asimmetria mammaria dopo un intervento per tumore al seno, si era rivolta a un ospedale privato per risolvere il problema.
Poiché l'asimmetria non è stata risolta con il primo intervento, la donna ha tentato, su consiglio del medico, la tecnica della liposuzione. Durante il prelievo di grasso dalla zona addominale, tuttavia, si è verificata una perforazione intestinale che ha reso necessario un terzo intervento chirurgico per riparare il danno.
Non avendo ottenuto l'aspetto desiderato durante questo percorso, la donna ha intentato una causa contro l'ospedale e il medico, richiedendo un risarcimento di 13 mila lire turche per danni materiali e 100 mila lire turche per danni morali.
Nell'atto di citazione è stato sottolineato che, nel tentativo di correggere l'asimmetria, "l'addome della donna è stato inciso per l'operazione" e che la paziente, profondamente provata, ha sofferto dolori e traumi intensi a causa degli interventi subiti.
L'ospedale e il medico convenuti hanno sostenuto che tutti gli interventi sono stati eseguiti in conformità con le norme mediche, negando qualsiasi colpa e affermando di aver debitamente informato la paziente sui rischi delle operazioni.
IL TRIBUNALE LOCALE HA SENTENZIATO "NESSUNA COLPA"
Il 2º Tribunale dei Consumatori di Antalya, competente per il caso, ha richiesto una perizia all'Istituto di Medicina Legale. Nel rapporto è stato indicato che l'intervento era clinicamente appropriato e che la perforazione intestinale post-operatoria doveva essere considerata una "complicanza". Il rapporto ha concluso che non vi è stata alcuna negligenza medica nel caso.
Il tribunale ha respinto la causa, stabilendo che non era possibile richiedere un risarcimento poiché non era stata accertata alcuna colpa da parte dell'ospedale o del medico.
Nella sentenza del tribunale si legge che nel consenso informato firmato dalla paziente per gli interventi era indicato che la perforazione degli organi interni addominali era una complicanza rara e che, secondo la perizia tecnica, l'operazione era stata eseguita correttamente dal punto di vista medico.
"DEVE ESSERE GARANTITO IL RISULTATO ESTETICO DESIDERATO"
La 6ª Sezione Civile della Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, ha stabilito che la decisione del tribunale di respingere la causa non era corretta, poiché le richieste di risarcimento per danni materiali e morali della ricorrente avrebbero dovuto essere valutate nel merito. Di conseguenza, la Corte ha annullato la sentenza del tribunale locale.
Nella sentenza si afferma che il contratto tra le parti differisce dal tipico contratto di cura tra medico e paziente e che, nel caso in esame, si applicano le disposizioni del "contratto d'opera", in cui una parte si impegna a realizzare un'opera e l'altra a pagarne il corrispettivo.
Sebbene la perizia disposta dal tribunale avesse concluso per l'assenza di errori medici, la Corte ha sottolineato che nel contratto d'opera esiste un obbligo di risultato, aggiungendo le seguenti considerazioni:
"Se il risultato non viene raggiunto, si deve ritenere che l'appaltatore non abbia adempiuto alla propria prestazione. Nel caso in questione, la ricorrente è stata sottoposta a un intervento di chirurgia estetica al seno per l'aumento e la correzione dell'asimmetria, e doveva essere garantito il raggiungimento della forma desiderata. È emerso che, a causa del mancato raggiungimento del risultato dopo il primo intervento, la ricorrente è stata costretta a sottoporsi a una seconda operazione, durante la quale si è verificata una perforazione intestinale che ha reso necessario un ulteriore intervento, causando nuove cicatrici e lasciando irrisolta l'asimmetria mammaria. Pertanto, è evidente che la parte convenuta non ha adempiuto alla propria prestazione orientata al risultato. In tale contesto, la decisione del tribunale di respingere la causa, senza valutare le richieste di risarcimento per danni materiali e morali della ricorrente, non è corretta e la sentenza deve essere annullata."