Sentenza della Corte di Cassazione sul furto tramite bancomat

L'8ª Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, che chiedeva di qualificare come "reato informatico" – fattispecie che prevede una pena più severa – l'azione di un imputato che aveva prelevato denaro utilizzando una carta bancaria dimenticata in un bancomat, reato per il quale era stato condannato per "furto".

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Nel distretto di Bafra, a Samsun, una donna, dopo aver prelevato denaro dal proprio conto bancario, ha dimenticato la carta nel bancomat e si è allontanata.

La persona in fila dietro di lei, accortasi della presenza della carta nel dispositivo, ha proseguito l'operazione prelevando 480 lire dal conto. La titolare della carta, tornata dopo poco tempo per recuperarla, si è accorta del prelievo e ha sporto denuncia. È stato quindi avviato un procedimento penale contro l'individuo, identificato tramite le registrazioni delle telecamere di sorveglianza.

Il 2° Tribunale Penale di Bafra, competente per il caso, ha stabilito che l'azione rientrava nel reato di "furto", condannando l'imputato per il reato di "uso indebito di carte bancarie o di credito", previsto dall'articolo 245 del Codice Penale Turco (TCK), che contempla una pena detentiva da 3 a 6 anni. La decisione del tribunale locale è stata confermata dall'8ª Sezione Penale della Corte di Cassazione.

IL RICORSO DELLA PROCURA GENERALE PER "FURTO AGGRAVATO"

La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha presentato ricorso contro la sentenza di condanna, sostenendo che l'imputato avesse commesso il fatto utilizzando sistemi informatici.

Nel ricorso, sottolineando che il furto commesso tramite sistemi informatici costituisce una "forma aggravata del reato" e richiede una pena più severa, è stato affermato che la valutazione giuridica della condanna avrebbe dovuto seguire tale orientamento.

L'articolo 142, comma 2, lettera e del TCK, che disciplina il reato di "furto aggravato mediante l'uso di sistemi informatici", prevede per l'autore del reato una pena detentiva da 5 a 10 anni.

RICORSO RESPINTO

L'8ª Sezione Penale della Corte di Cassazione, al termine dell'esame, ha stabilito che l'azione dell'imputato rientrava nel reato di "uso indebito di carte bancarie o di credito" e ha respinto a maggioranza il ricorso della Procura Generale.

Nella sentenza, in cui si precisa che nel caso in esame l'imputato ha prelevato denaro dal conto tramite la carta dimenticata dalla vittima nel bancomat, senza essersene impossessato e senza averla detenuta in seguito, è stato indicato che l'azione rientra nel reato di furto disciplinato dall'articolo 141 del TCK.

Nella decisione, in cui si afferma che il fatto che l'imputato non si sia impossessato della carta esclude l'uso di sistemi informatici, è stato comunicato che il ricorso è stato respinto per tale motivo.