Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 'Regolamento sulla mobilitazione e lo stato di guerra' con la firma di Erdoğan

Il Presidente della Repubblica e leader dell'AKP, Recep Tayyip Erdoğan, ha abrogato lo 'Statuto sulla mobilitazione e lo stato di guerra' pubblicato il 24 maggio 1990.

12punto

Secondo il regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale con la firma di Erdoğan, lo 'Statuto sulla mobilitazione e lo stato di guerra', in vigore da 24 anni, è stato abrogato. Al suo posto è stato pubblicato il 'Regolamento sulla mobilitazione e lo stato di guerra'.

Il Presidente della Repubblica e leader dell'AKP, Tayyip Erdoğan, ha abrogato lo 'Statuto sulla mobilitazione e lo stato di guerra' pubblicato il 24 maggio 1990. 

In conformità con il regolamento apparso nella Gazzetta Ufficiale con la firma di Erdoğan, è entrato in vigore il 'Regolamento sulla mobilitazione e lo stato di guerra'.  

La decisione numero 8510 recita quanto segue:

“È stato deciso di abrogare lo ‘Statuto sulla mobilitazione e lo stato di guerra’, entrato in vigore con la Decisione del Consiglio dei Ministri del 24/5/1990 numero 90/500, e di far entrare in vigore l’allegato ‘Regolamento sulla mobilitazione e lo stato di guerra’, in conformità con l’articolo 19 della Legge sulla mobilitazione e lo stato di guerra numero 2941 del 4/11/1983 e l’articolo 57 della Legge sul reclutamento militare numero 7179 del 25/6/2019.”

COMPITI DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA, DELLO STATO MAGGIORE E DEI COMANDI DI FORZA

Nel secondo capitolo del nuovo regolamento, intitolato “Organizzazione, compiti, autorità e responsabilità”, e specificamente nei commi quinto e sesto dell'articolo cinque che disciplina l'“Organizzazione”, le assegnazioni tra il Ministero della Difesa Nazionale, lo Stato Maggiore Generale e i comandi di forza sono state indicate come segue:

5° comma:

“L'organico e l'organizzazione relativi alle operazioni di mobilitazione nelle Forze Armate turche sono determinati dallo Stato Maggiore Generale e approvati dal Ministero della Difesa Nazionale. I servizi di coordinamento, controllo e ispezione relativi ai preparativi per la mobilitazione e lo stato di guerra delle Forze Armate turche sono espletati separatamente dal Ministero della Difesa Nazionale, dallo Stato Maggiore Generale e dai comandi di forza per le proprie unità dipendenti e sotto il proprio comando.

6° comma:

“Il Ministero della Difesa Nazionale adotta le disposizioni necessarie in conformità con i principi del presente Regolamento per poter svolgere i compiti e i servizi relativi ai preparativi per la mobilitazione e lo stato di guerra in armonia con le proprie istituzioni dipendenti, correlate e collegate, in base alle aree di responsabilità e competenza.”

FUNZIONE DI COORDINAMENTO

L'articolo sei del regolamento definisce la “Funzione di coordinamento”.

L'articolo recita quanto segue:

“(1) Nel garantire che i preparativi per la mobilitazione e lo stato di guerra siano effettuati e attuati ai massimi livelli;

a) Il Ministero della Difesa Nazionale;

1) Nelle operazioni relative alle Forze Armate turche;

2) Nelle operazioni relative alle unità del Comando Generale della Gendarmeria e del Comando della Guardia Costiera che passeranno sotto il comando dei comandanti di forza con decisione del Presidente in caso di mobilitazione e stato di guerra,

b) Il Segretariato Generale del Consiglio di Sicurezza Nazionale; nelle operazioni al di fuori dell'ambito di competenza delle Forze Armate turche,

c) La Presidenza della Repubblica; nell'esecuzione congiunta delle operazioni indicate nelle lettere (a),

svolge la funzione di coordinamento.”

COMPITI E POTERI DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

L'articolo sette del regolamento porta il titolo “Compiti e poteri della Presidenza della Repubblica”.

L'articolo recita quanto segue:

“(1) I compiti e i poteri della Presidenza della Repubblica sono i seguenti:

a) Garantire che i preparativi per la mobilitazione e lo stato di guerra, nonché tutte le attività durante la mobilitazione e lo stato di guerra, siano svolti in modo coordinato.

b) Svolgere i compiti assegnati dalla legislazione.

c) Svolgere altri compiti assegnati dal Presidente della Repubblica.”