Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la modifica al Regolamento sull'edilizia nelle aree non pianificate

Il regolamento relativo alla modifica del Regolamento sull'edilizia nelle aree non pianificate è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Secondo quanto stabilito, nei villaggi colpiti dai terremoti del 6 febbraio, per la ricostruzione delle abitazioni con danni medi o superiori, dovrà essere mantenuta una distanza di almeno 1,50 metri dai confini del lotto, sia sul fronte stradale che sugli altri lati, e di 3 metri tra gli edifici.

12punto

Il regolamento del Ministero dell'Ambiente, dell'Urbanizzazione e del Cambiamento Climatico relativo alla modifica del Regolamento sull'edilizia nelle aree non pianificate è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Con l'articolo transitorio aggiunto al regolamento, viene introdotta una disposizione riguardante la ricostruzione in loco nelle regioni colpite dai terremoti del 6 febbraio. Il suddetto articolo transitorio recita quanto segue:

“Nelle località colpite dai terremoti avvenuti il 6 febbraio 2023, per la ricostruzione in loco di edifici residenziali destinati all'abitazione, identificati come aventi danni medi o superiori, situati all'interno o all'esterno dei confini di pertinenza municipale, nelle aree insediative di villaggi e frazioni prive di piano regolatore e nelle aree insediative rurali, dovrà essere mantenuta una distanza di almeno 1,50 metri dai confini del lotto sui fronti stradali, di almeno 1,50 metri sugli altri lati e di almeno 3,00 metri tra gli edifici presenti sul lotto.

Nei lotti in cui non è possibile garantire le distanze specificate, l'amministrazione competente è autorizzata a valutare e determinare le distanze dai vicini, dai giardini e dai fronti stradali in base allo schizzo di stato dei luoghi che mostra la posizione della struttura prima del disastro.”