La Legge sulla tutela dei consumatori è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
La proposta di legge recante modifiche alla Legge sulla tutela dei consumatori e ad altre leggi è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dopo essere stata approvata dall'Assemblea Generale della Grande Assemblea Nazionale Turca (TBMM).
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Il regolamento che include modifiche alla legge 7529 sulla tutela dei consumatori e ad altre leggi è entrato in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSA PREVEDE LA LEGGE?
Secondo la legge, i requisiti di forma per i contratti tra finanziatori e consumatori nell'ambito della Legge sulla tutela dei consumatori sono stati riorganizzati, consentendo la stipula tramite metodi che includono la verifica dell'identità del consumatore attraverso un dispositivo informatico o di comunicazione elettronica. Di conseguenza, il contratto di credito al consumo non sarà valido se non stipulato in forma scritta o a distanza.
Considerando la possibilità di stipulare contratti di credito al consumo a distanza tramite strumenti di comunicazione remota, è stata introdotta una disposizione per consentire anche le altre operazioni legate al contratto di essere effettuate a distanza in ambiente elettronico tramite un supporto durevole. Di conseguenza, il conto relativo a un contratto di credito a tempo determinato si chiuderà con il rimborso del credito, a meno che il consumatore non richieda diversamente per iscritto o tramite un supporto durevole.
Le stesse disposizioni si applicheranno anche ai contratti tra istituti di finanziamento immobiliare e consumatori.
Con la legge, i sistemi di vendita diretta sono stati definiti come "un sistema di vendita in cui i venditori diretti, che non sono assunti tramite contratto di lavoro ma operano come rappresentanti indipendenti, distributori, consulenti e simili in cambio di benefici come commissioni, premi, incentivi e ricompense, commercializzano beni o servizi ai consumatori, creati da un'azienda di vendita diretta". Sarà obbligatorio che l'azienda di vendita diretta sia una società di capitali e soddisfi le altre condizioni stabilite dal regolamento.
Il sistema di vendita diretta dovrà basarsi sulla vendita di beni o servizi ai consumatori e non sulla distribuzione dei guadagni ottenuti principalmente dall'acquisizione di nuovi venditori diretti nel sistema, e dovrà essere conforme agli altri principi stabiliti dal regolamento. Ai venditori diretti non potrà essere richiesto alcun pagamento o documento che li ponga in debito sotto nomi come rinnovo, pacchetto, quota, abbonamento e simili, che non includano i beni o servizi previsti per la vendita al consumatore, per entrare o rimanere nel sistema.
L'acquisto di beni o servizi in quantità o importi determinati dall'azienda di vendita diretta non potrà determinare il livello del venditore diretto all'interno del sistema. Il consumatore che acquista beni o servizi nell'ambito del sistema di vendita diretta avrà il diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni senza dover fornire alcuna giustificazione e senza pagare penali. Sarà sufficiente che la notifica dell'esercizio del diritto di recesso sia stata indirizzata al venditore diretto o all'azienda di vendita diretta entro tale termine.
L'azienda di vendita diretta sarà tenuta a istituire un sistema che consenta al consumatore di essere informato sulle questioni determinate dal Ministero del Commercio e di trasmettere le proprie richieste e notifiche. Questa disposizione entrerà in vigore 9 mesi dopo la pubblicazione della legge.
AUMENTANO LE SANZIONI PER LE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI
È stata introdotta una regolamentazione per aumentare l'effetto deterrente e proteggere efficacemente i consumatori, dato che le sanzioni amministrative pecuniarie fisse previste per la pubblicità e le pratiche commerciali sleali risultavano insufficienti.
Nei confronti di chi agisce in violazione degli obblighi previsti dalle disposizioni sulle pratiche commerciali sleali, verranno applicate le sanzioni di "sospensione cautelare fino a 3 mesi" o "sospensione cautelare" della pratica commerciale sleale, oppure una "sanzione amministrativa pecuniaria da 60 mila lire turche a 600 mila lire turche".
La sanzione amministrativa pecuniaria sarà applicata da 600 mila lire turche a 6 milioni di lire turche se la violazione si è verificata a livello nazionale.
In caso di mancata esibizione corretta di ogni tipo di informazione e documento alle persone o agli enti autorizzati e incaricati durante le ispezioni, verrà intimato di fornire le informazioni e i documenti corretti o di consentire l'ispezione in loco entro 7 giorni. In caso di persistenza della violazione nonostante l'intimazione, verrà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'uno percento dei ricavi lordi annuali realizzati alla fine dell'anno fiscale precedente alla data della violazione, non inferiore a 80 mila lire turche.
Nei casi in cui il reddito lordo non venga dichiarato o venga dichiarato erroneamente, verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di 6 milioni di lire turche per le vendite di immobili prepagate e di 1 milione di lire turche per le altre vendite.
Al Consiglio per la Pubblicità viene conferito il potere di infliggere sanzioni amministrative pecuniarie entro questi limiti, tenendo conto di fattori quali il contenuto di ingiustizia della violazione, l'entità del beneficio ottenuto o del danno causato dalla violazione, nonché la colpa e la situazione economica di chi ha commesso la violazione.
SISTEMI DI VENDITA PIRAMIDALE
Con la legge, le disposizioni pertinenti del Codice Penale Turco saranno applicate a coloro che avviano, organizzano o diffondono un sistema di vendita piramidale in violazione delle disposizioni sui sistemi di vendita piramidale contenute nella legge pertinente, o che supportano per scopi commerciali la diffusione di tale sistema in altro modo, tramite riunioni, e-mail o altri metodi idonei a garantire la partecipazione di molte persone.
Inoltre, vengono determinate le sanzioni amministrative pecuniarie da applicare nel caso in cui venga accertato che l'azienda di vendita diretta non sia una società di capitali, che il sistema di vendita diretta non sia basato sulla vendita di beni o servizi ai consumatori ma principalmente sull'acquisizione di nuovi venditori diretti, o che non sia stato istituito un sistema per informare il consumatore. Questa disposizione entrerà in vigore 9 mesi dopo la pubblicazione della legge.
Con il regolamento, viene offerta ai destinatari la possibilità di conciliazione anche per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte dal Consiglio per la Pubblicità.
In questo modo, tenendo conto dei costi pubblici che deriverebbero dai processi giudiziari relativi agli atti amministrativi derivanti dalla violazione delle disposizioni sulla pubblicità commerciale e sulle pratiche commerciali sleali, nonché dei benefici pubblici che si otterrebbero ponendo fine alla violazione e al processo in modo rapido e definitivo, si consente l'applicazione dell'istituto della conciliazione, già in vigore per altre violazioni della legge, anche per le disposizioni relative alla pubblicità commerciale e alle pratiche commerciali sleali. Viene garantita l'uguaglianza in termini di possibilità di conciliazione per le persone fisiche o giuridiche soggette alla sanzione.
DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMMERCIO ELETTRONICO
Con la modifica apportata alla Legge sulla regolamentazione del commercio elettronico, al fine di incoraggiare le attività di commercio elettronico transfrontaliero dei fornitori di servizi intermediari di commercio elettronico, che facilitano l'accesso delle imprese ai mercati esteri, nonché gli investimenti in alta tecnologia, il doppio del totale delle vendite effettuate all'estero tramite i marketplace e delle spese di investimento effettuate con il certificato di incentivo all'investimento del Ministero dell'Industria e della Tecnologia sarà dedotto dal volume netto delle transazioni che costituisce la base per il calcolo della tassa di licenza.
Al fine di beneficiare dell'opportunità di sconto concessa con il regolamento volto a proteggere l'ambiente di concorrenza leale e la struttura multi-giocatore del settore, è stata introdotta la condizione che il volume netto delle transazioni del fornitore di servizi intermediari di commercio elettronico non superi il 20 percento del volume del commercio elettronico calcolato dal Ministero utilizzando i dati del Sistema di Informazione sul Commercio Elettronico (ETBİS), che esprime il totale del volume netto delle transazioni dei fornitori di servizi intermediari di commercio elettronico e dei fornitori di servizi di commercio elettronico rientranti nell'ambito della legge.
Per il calcolo della tassa di licenza relativa all'anno 2024, sarà dedotto dal volume netto delle transazioni il quadruplo del totale delle vendite effettuate all'estero tramite i marketplace del fornitore di servizi intermediari di commercio elettronico e delle spese di investimento effettuate ottenendo il certificato di incentivo all'investimento, mentre per il calcolo della tassa di licenza relativa all'anno 2025, sarà dedotto il triplo di tali vendite e spese.
Queste disposizioni entreranno in vigore alla data della loro pubblicazione, con validità a partire dal 1° gennaio 2024, e per i contribuenti a cui è stato assegnato un periodo contabile speciale, a partire dal periodo contabile iniziato nel 2024.