Nuova normativa sui veicoli per disabili: attenzione a chi possiede un veicolo esente da ÖTV
È entrata in vigore una nuova normativa riguardante i veicoli acquistati da persone con disabilità con esenzione dall'imposta speciale sui consumi (ÖTV). D'ora in poi, il veicolo per disabili potrà essere utilizzato esclusivamente dalla persona con disabilità. Inoltre, qualora i veicoli per disabili vengano utilizzati da terzi, dovrà essere effettuata una notifica all'ufficio delle imposte (defterdarlık). Con la nuova normativa, è diventato obbligatorio anche il certificato di immatricolazione per i camper.
12punto
Il 'Regolamento recante modifiche al Regolamento sull'esecuzione dei servizi di vendita, trasferimento e immatricolazione dei veicoli', preparato dai Ministeri della Giustizia e dell'Interno, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore.
Le condizioni di utilizzo dei veicoli acquistati con l'esenzione dall'Imposta Speciale sui Consumi (ÖTV) per le persone con disabilità sono state riorganizzate. Di conseguenza, la dicitura “Il veicolo, dotato di speciali dispositivi di guida adatti alla disabilità e acquistato in esenzione da ÖTV, deve essere utilizzato esclusivamente dalla persona con disabilità” sarà inserita nei registri di immatricolazione del veicolo.
DIVIETO DI UTILIZZO DEI VEICOLI PER DISABILI DA PARTE DI TERZI
Nell'ambito della normativa, l'utilizzo del veicolo per disabili da parte di persone non disabili, anche se la persona con disabilità è presente a bordo, sarà possibile solo con un documento rilasciato dalle istituzioni o dagli enti competenti. In assenza di tale documento, è stato vietato l'utilizzo del veicolo da parte di persone non disabili. È stato specificato che, in caso di violazione di questa regola, verrà effettuata una segnalazione all'ufficio delle imposte (defterdarlık) del luogo in cui viene rilevata l'infrazione.
Saranno inseriti nei registri di immatricolazione i nomi di un massimo di due persone scelte tra i parenti di primo grado (consanguinei o affini), fratelli, coniuge o autisti assunti con contratto di lavoro certificato da notaio. I dati identificativi di queste persone saranno registrati sulla base dell'impegno presentato alle direzioni dell'ufficio delle imposte al momento dell'acquisto del veicolo.
Di conseguenza, nell'immatricolazione dei veicoli per disabili verrà inserita l'annotazione: “Il veicolo, dotato di speciali dispositivi di guida adatti alla disabilità e acquistato in esenzione dall'imposta speciale sui consumi, deve essere utilizzato personalmente dalla persona con disabilità”.
Secondo il regolamento, 'nel caso in cui venga accertato che i veicoli recanti tale annotazione non vengano utilizzati personalmente o vengano utilizzati senza la presenza a bordo della persona con disabilità che beneficia dell'esenzione, verrà effettuata una segnalazione all'ufficio delle imposte del luogo in cui è stato effettuato l'accertamento. Se non viene documentato dalle istituzioni e dagli enti competenti che il veicolo può essere utilizzato da persone non disabili, anche se la persona con disabilità che beneficia dell'esenzione è presente a bordo, sarà vietato l'utilizzo di tale veicolo da parte di terzi.'
Pertanto, con il regolamento, l'utilizzo da parte di terzi dei veicoli acquistati senza ÖTV tramite certificato di disabilità è stato vietato, in assenza della documentazione necessaria.
CERTIFICATO DI IMMATRICOLAZIONE PER CARAVAN
Inoltre, secondo le decisioni prese, la dicitura “e con un peso a pieno carico superiore a 750 chilogrammi” contenuta nel terzo comma dell'articolo 9 del regolamento è stata abrogata. Prima della modifica, l'articolo 9 del regolamento recitava:
"Le immatricolazioni di tutti i veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli militari, delle macchine operatrici e di quelli che operano su sistemi ferroviari, che devono essere immatricolati dalla Direzione Generale della Sicurezza secondo le disposizioni del presente Regolamento, nonché dei rimorchi e semirimorchi (i rimorchi agricoli non vengono immatricolati separatamente dal trattore a cui sono agganciati) che devono essere agganciati a veicoli a motore soggetti a immatricolazione e che hanno un peso a pieno carico superiore a 750 chilogrammi, sono effettuate dai notai, ai quali vengono rilasciati il certificato di immatricolazione del veicolo e il certificato di richiesta di stampa della targa."
Con la rimozione del limite di 750 chilogrammi, tutti i caravan trainabili sono stati inclusi nel suddetto articolo. Di conseguenza, per i caravan verranno creati il certificato di immatricolazione e il certificato di richiesta di stampa della targa. Le immatricolazioni saranno effettuate dai notai.
Non sarà più possibile effettuare la vendita tramite notaio con il certificato O1 e la fattura di vendita del caravan trainabile, come avviene attualmente.
La modifica al relativo articolo entrerà in vigore a partire dal 1° luglio.