Elezioni locali, 1 dicembre ultimo giorno per le dimissioni dei candidati

L'YSK ha reso note le date entro cui i dipendenti pubblici e i dirigenti dei partiti politici che intendono candidarsi alle elezioni locali del 31 marzo 2024 devono rassegnare le dimissioni. Secondo la decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, il termine ultimo è il 1° dicembre.

12punto

L'Alto Consiglio Elettorale (YSK) ha comunicato che, per potersi candidare alle Elezioni Amministrative che si terranno il 31 marzo 2024, i dipendenti pubblici, i membri della magistratura, i dirigenti provinciali e distrettuali dei partiti politici, i membri delle Forze Armate Turche (TSK), nonché coloro che ricoprono incarichi nei consigli di amministrazione e di vigilanza di organizzazioni professionali con natura di ente pubblico, sindacati, banche pubbliche, unioni superiori e relative organizzazioni, o imprese e partnership partecipate, devono presentare la richiesta di dimissioni dal proprio incarico entro le ore 17.00 di venerdì 1° dicembre.

Nella decisione dell'YSK pubblicata in merito sulla Gazzetta Ufficiale, si specifica che, in conformità con l'articolo 8, primo comma, della Legge n. 2972 sulle Elezioni delle Amministrazioni Locali, dei Capi Quartiere (Muhtar) e dei Consigli degli Anziani, che stabilisce che "le elezioni amministrative si tengono ogni 5 anni. Il 1° gennaio del quinto anno di ogni periodo elettorale è la data di inizio delle elezioni. L'ultima domenica di marzo dello stesso anno è il giorno del voto", le elezioni amministrative si terranno domenica 31 marzo 2024.

È stato inoltre precisato che sono stati completati i lavori volti a determinare le date entro cui coloro che, per legge, devono dimettersi o lasciare il proprio incarico per potersi candidare, devono presentare la richiesta di dimissioni o di cessazione dal servizio.

Nella decisione viene ricordato che l'articolo 76 della Costituzione stabilisce che giudici e pubblici ministeri, membri delle alte corti, docenti universitari, membri del Consiglio per l'Istruzione Superiore (YÖK), dipendenti pubblici con status di funzionario e altri dipendenti pubblici che non rientrano nella categoria di lavoratori subordinati, nonché i membri delle TSK, non possono candidarsi né essere eletti deputati se non si dimettono dai loro incarichi.

La decisione ricorda che, ai sensi dell'articolo 17 della Legge n. 2972, i deputati, i sindaci, i membri dei consigli provinciali e comunali e i muhtar non sono tenuti a dimettersi per candidarsi alle elezioni amministrative, mentre non era presente una disposizione specifica per la candidatura di dipendenti pubblici, dirigenti provinciali e distrettuali di partiti politici, ufficiali e sottufficiali delle TSK, nonché per coloro che ricoprono incarichi nei consigli di amministrazione e di vigilanza di organizzazioni professionali con natura di ente pubblico, sindacati, banche pubbliche, unioni superiori e relative organizzazioni, o imprese e partnership partecipate.

In tale contesto, è stato stabilito che per la candidatura di dipendenti pubblici, dirigenti provinciali e distrettuali di partiti politici, ufficiali e sottufficiali, nonché per coloro che ricoprono incarichi nei consigli di amministrazione e di vigilanza di organizzazioni professionali con natura di ente pubblico, sindacati, banche pubbliche, unioni superiori e relative organizzazioni, o imprese e partnership partecipate, debbano essere applicati gli articoli 18 e 19 della Legge n. 2839 sulle Elezioni Parlamentari, richiamati dall'articolo 36 della Legge n. 2972, e l'articolo 40 della Legge n. 2820 sui Partiti Politici.

LA RICHIESTA DI DIMISSIONI DEVE AVVENIRE 1 MESE PRIMA DELLA DATA DELLE ELEZIONI

Nella decisione si comunica che, in conformità con l'articolo 18 della Legge n. 2839 sulle Elezioni Parlamentari, intitolato "Coloro che devono dimettersi per candidarsi", per potersi candidare alle Elezioni Amministrative del 31 marzo 2024, i dipendenti pubblici, i dirigenti provinciali e distrettuali di partiti politici, ufficiali e sottufficiali, nonché coloro che ricoprono incarichi nei consigli di amministrazione e di vigilanza di organizzazioni professionali con natura di ente pubblico, sindacati, banche pubbliche, unioni superiori e relative organizzazioni, o imprese e partnership partecipate, devono presentare la richiesta di dimissioni dal proprio incarico un mese prima della data di inizio delle elezioni.

Nella decisione, sottolineando che l'articolo 18 della Legge n. 2839 contiene la regola generale per coloro che devono lasciare l'incarico e che le eccezioni per i partecipanti alle Elezioni Amministrative sono elencate nell'articolo 17 della Legge n. 2972, viene affermato: "Poiché non sono inclusi nelle disposizioni di eccezione, anche i presidenti e i membri dei consigli di amministrazione delle organizzazioni provinciali e distrettuali dei partiti politici che desiderano candidarsi devono dimettersi".

Nello stesso articolo di legge, viene specificato che la condizione di "presentare richiesta di dimissioni" entro una certa data per potersi candidare è limitata alle dimissioni, e che non esiste una disposizione che escluda tale data per le cessazioni dal servizio che avverranno successivamente tramite pensionamento; viene quindi enfatizzato l'uso di un'espressione inclusiva come "cessazione dal servizio", senza distinguere tra dimissioni o pensionamento.

Richiamando l'attenzione sul fatto che, affinché le persone indicate dalla legge possano candidarsi, devono aver presentato le proprie dimissioni o la domanda di pensionamento entro il termine previsto, senza distinzione tra chi si dimette e chi va in pensione, e che in caso contrario non vi è alcuna possibilità legale di candidarsi alle elezioni del 31 marzo 2024, nella decisione è stato stabilito quanto segue:

"È stato deciso che i giudici e i pubblici ministeri, i membri degli organi giudiziari superiori, i docenti universitari, i membri del Consiglio per l'Istruzione Superiore e dell'Alto Consiglio per la Radio e la Televisione, i dipendenti pubblici con status di funzionario e gli altri dipendenti pubblici che non rientrano nella categoria di lavoratori subordinati, gli ufficiali e i sottufficiali, i presidenti e i membri dei consigli di amministrazione provinciali e distrettuali dei partiti politici, nonché coloro che ricoprono incarichi nei consigli di amministrazione e di vigilanza di organizzazioni professionali con natura di ente pubblico, sindacati, banche pubbliche, unioni superiori e relative organizzazioni, o imprese e partnership partecipate, devono presentare la richiesta di dimissioni dal proprio incarico entro e non oltre le ore 17.00 di venerdì 1° dicembre 2023.

Inoltre, è stato deciso che per questi soggetti si applichino le disposizioni relative alla cessazione dal servizio contenute nell'articolo 19 della stessa legge, e che i dipendenti pubblici che intendono candidarsi presentando domanda di pensionamento debbano inoltrare la richiesta di pensionamento, con decorrenza non successiva al 1° dicembre 2023, entro e non oltre le ore 17.00 di venerdì 1° dicembre 2023.

È stato infine deciso che anche i presidenti e i membri dei consigli di amministrazione provinciali e distrettuali dei partiti politici che intendono candidarsi debbano dimettersi entro e non oltre le ore 17.00 di venerdì 1° dicembre 2023, e che i principi e le procedure relative a tali dimissioni siano determinati in conformità con l'articolo 40 della Legge n. 2820 sui Partiti Politici."