Decisione della CEDU sul 'Külliye': Irricevibile

La Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha dichiarato all'unanimità "irricevibile" il ricorso presentato dall'Unione delle Camere degli Ingegneri e degli Architetti Turchi (TMMOB) in merito alla modifica del piano regolatore per la costruzione del Complesso Presidenziale (Külliye) sui terreni della Fattoria Forestale di Atatürk.

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La Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha dichiarato "irricevibile" il ricorso presentato dall'Unione delle Camere degli Ingegneri e degli Architetti Turchi (TMMOB) in merito al "Complesso Presidenziale".

Secondo la decisione della CEDU, la sezione di Ankara della TMMOB si era rivolta alla Corte sostenendo che il loro "diritto di accesso a un tribunale fosse stato violato", a causa della mancata esecuzione di un ordine di sospensione cautelare emesso durante una causa contro il piano regolatore del 2010, che copriva l'area dei confini della Fattoria Forestale di Atatürk, e della conseguente prosecuzione dei lavori di costruzione del Complesso Presidenziale.

Nel suo ricorso, la TMMOB ha sostenuto di difendere gli interessi pubblici e che le decisioni giudiziarie non erano state attuate.

La CEDU, dopo aver esaminato il ricorso, ha stabilito all'unanimità che lo stesso è irricevibile.

DALLE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

Nella decisione della CEDU si afferma che, nella causa intentata per l'annullamento della modifica del piano regolatore, il Tribunale Amministrativo aveva deciso la sospensione dell'esecuzione il 10 febbraio 2014, ma che poco dopo era stato messo in atto un altro piano regolatore.

Nella sentenza della CEDU si precisa che il tribunale amministrativo ha annullato il primo piano nel 2015, ma che, in seguito all'annullamento della sentenza da parte del Consiglio di Stato, ha poi deciso di respingere la richiesta di annullamento.

La decisione ricorda che anche il ricorso presentato dai ricorrenti alla Corte Costituzionale era stato respinto con la motivazione che "i ricorrenti non potevano dimostrare un impatto concreto sulla salute, sulla proprietà, sulla vita privata e su questioni simili a cui erano stati direttamente esposti a causa dei piani e dei progetti attuati".

Nella sentenza, in cui vengono riportate le dichiarazioni dei ricorrenti secondo cui si erano "assunti la missione di difendere gli interessi pubblici" a causa della costruzione del Complesso Presidenziale sui terreni della Fattoria Forestale di Atatürk, si legge: "Queste dichiarazioni non sono sufficienti a dimostrare che i procedimenti dinanzi ai tribunali amministrativi fossero direttamente determinanti per i diritti e gli obblighi di natura civile ai sensi del diritto a un equo processo, come stabilito dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo".

Nella decisione, in cui si afferma che il ricorso è incompatibile ratione materiae con le disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, è stato registrato quanto segue:

"La Corte giunge alla conclusione che il ricorso debba essere respinto ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 35 della Convenzione. Per questi motivi, la Corte ha deciso all'unanimità che il ricorso è irricevibile."

Il terzo paragrafo dell'articolo 35 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo stabilisce che i ricorsi individuali sono irricevibili se "incompatibili con le disposizioni della Convenzione o dei suoi protocolli, manifestamente infondati o abusivi" oppure se "il ricorrente non ha subito un pregiudizio significativo".