Decisione della Corte Costituzionale sul blocco dell'accesso: annullati i poteri della BTK

La Corte Costituzionale ha annullato le disposizioni che prevedevano la possibilità di rimuovere contenuti dalle pubblicazioni online in caso di accertamento di un reato da parte della BTK.

12punto

La Corte Costituzionale ha annullato alcune disposizioni aggiunte alla Legge n. 5651 tramite la Legge n. 7253, denominata "Legge sulla modifica della legge sulla regolamentazione delle pubblicazioni effettuate in ambiente internet e sulla lotta contro i reati commessi attraverso tali pubblicazioni".

Secondo la decisione della Corte Costituzionale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, il CHP ha presentato ricorso presso la Corte Costituzionale chiedendo l'annullamento di alcune disposizioni aggiunte alla Legge n. 5651 tramite la Legge n. 7253, denominata "Legge sulla modifica della legge sulla regolamentazione delle pubblicazioni effettuate in ambiente internet e sulla lotta contro i reati commessi attraverso tali pubblicazioni".

Anche il Tribunale penale di pace di Tavşanlı, in un caso di cui si stava occupando, ha ritenuto che le stesse disposizioni fossero contrarie alla Costituzione e ha fatto ricorso per legittimità costituzionale.

Riunendo i ricorsi, la Corte Costituzionale ha annullato le disposizioni della Legge n. 7253 che conferivano al Presidente dell'Autorità per le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (BTK) il potere di bloccare l'accesso d'ufficio, nonché gli articoli che prevedevano l'adozione di decisioni di blocco dell'accesso o di rimozione dei contenuti per le pubblicazioni in ambiente internet.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

Nella motivazione è stato spiegato che, secondo la norma, il Presidente della BTK poteva decidere la rimozione di contenuti relativi a pubblicazioni effettuate in ambiente internet che costituissero determinati reati prestabiliti, senza che fosse necessario l'avvio di un processo giudiziario contro la persona che ha effettuato la pubblicazione in questione, né che fosse richiesto che la persona fosse stata condannata da un tribunale penale.

Sottolineando che, affinché la procedura di rimozione dei contenuti potesse essere applicata, era considerato sufficiente che il Presidente avesse accertato la commissione dei reati elencati nel primo comma dell'articolo 8, nella motivazione è stato registrato quanto segue:

- "Si comprende che la misura prevista nelle norme oggetto del ricorso è una misura definitiva, slegata dal processo penale e applicata in base a un accertamento di reato effettuato dal Presidente. È stato valutato che l'adozione di una decisione di rimozione dei contenuti, che costituisce una misura definitiva basata su un accertamento di reato effettuato da un'autorità amministrativa prima che la commissione di atti definiti come reati dalle leggi penali sia stata accertata con una sentenza definitiva del tribunale, e l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancata esecuzione di tale decisione, violino la presunzione di innocenza.

- Le norme di cui si chiede l'annullamento limitano la libertà di espressione, consentendo la rimozione dei contenuti delle pubblicazioni effettuate in ambiente internet e/o il blocco dell'accesso a tali pubblicazioni, e, considerando che questa pubblicazione potrebbe anche essere una pubblicazione nell'ambito del giornalismo online, limitano la libertà di stampa."

La disposizione di annullamento entrerà in vigore tra 9 mesi.