Aumento della somma di denaro che può essere portata liberamente all'estero: quasi 8 volte superiore

Secondo la decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale su decreto del Presidente della Repubblica, il limite massimo di 25 mila lire che può essere portato liberamente all'estero in contanti è stato innalzato, tenendo conto dell'aumento dei tassi di cambio e dell'importo stabilito per l'identificazione nella normativa relativa alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

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Secondo la decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, l'importo che può essere portato liberamente all'estero in contanti è stato aumentato da 25 mila lire a 185 mila lire. Inoltre, è stato stabilito che le operazioni di compravendita di metalli preziosi effettuate senza consegna fisica siano considerate "operazioni di cambio".

POSSIBILITÀ DI FORNIRE GARANZIE IN VALUTA ESTERA

È stata data la possibilità ai mutuatari di fornire garanzie in valuta estera per i crediti in valuta/metalli preziosi ottenuti internamente, da parte delle società del gruppo o dei soci persone fisiche/giuridiche che detengono direttamente le quote dei mutuatari.

Oltre a ciò, considerando che i metalli preziosi e la valuta estera sono valori regolati dalla normativa sui cambi, che nella normativa sui cambi non esiste una definizione chiara degli importi contabili negoziati nei conti di deposito di metalli preziosi e che, per natura, si tratta di un importo contabile il cui valore è determinato in valuta estera finché non avviene la consegna fisica, è stato stabilito che le operazioni di compravendita di metalli preziosi effettuate senza consegna fisica siano considerate "operazioni di cambio".

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

È stata apportata una modifica per determinare l'ambito delle istituzioni che fungeranno da intermediari per le operazioni su derivati da effettuare all'estero e i casi in cui le operazioni possono essere effettuate senza l'intermediazione di istituzioni autorizzate, includendo anche ulteriori situazioni che potrebbero sorgere nell'ambito della normativa sui mercati dei capitali per i mercati pertinenti.

INTERVENTO CONTRO LE OPERAZIONI NON AUTORIZZATE

Inoltre, è stata introdotta una regolamentazione affinché le banche e gli istituti di pagamento e di moneta elettronica adottino le misure necessarie per prevenire e monitorare l'intermediazione in operazioni con leva finanziaria o operazioni su derivati da parte di soggetti non autorizzati. In questo contesto, verrà effettuato uno scambio di informazioni tra il Consiglio dei Mercati dei Capitali, l'Agenzia di Regolamentazione e Vigilanza Bancaria e la Banca Centrale della Repubblica di Turchia per l'adozione di tali misure.

Nella regolamentazione sono state incluse anche le disposizioni relative all'applicazione di sanzioni nei confronti di chi agisce come intermediario in tali operazioni senza autorizzazione e alla segnalazione al Ministero delle violazioni rilevate.