Annullato il licenziamento del comandante dei sottotenenti dalle Forze Armate turche
Il 19° Tribunale Amministrativo di Ankara ha annullato all'unanimità la decisione di espellere dalle Forze Armate turche (TSK) il colonnello Alper Topsakal, che era stato licenziato con l'accusa di non aver impedito ai sottotenenti di scandire lo slogan "Siamo i soldati di Mustafa Kemal" durante la cerimonia di laurea dell'Accademia Militare; i membri del tribunale hanno valutato che il licenziamento fosse sproporzionato e che non vi fosse alcun elemento di reato concreto.
Müyesser Yıldız
Müyesser Yıldız - 12punto.com.tr
Il 19° Tribunale Amministrativo di Ankara ha annullato all'unanimità la decisione di espulsione dalle Forze Armate turche (TSK) del colonnello Alper Topsakal, all'epoca vice comandante dell'Accademia, licenziato con l'accusa di non aver impedito ai sottotenenti di incrociare le spade, recitare il Giuramento degli Ufficiali e gridare "Siamo i soldati di Mustafa Kemal" al termine della parte ufficiale della cerimonia di laurea dell'Accademia Militare dello scorso anno. Nella decisione di annullamento, adottata a maggioranza per quanto riguarda le motivazioni, il Presidente del Tribunale e un membro hanno dichiarato che il licenziamento era "sproporzionato", mentre un altro membro ha espresso l'opinione che non fosse stato commesso alcun reato concreto.
Il 19° Tribunale Amministrativo di Ankara, che nei mesi scorsi aveva respinto a maggioranza la richiesta di sospensione cautelare presentata da Alper Topsakal, ha tenuto l'udienza di merito lo scorso 21 ottobre. La decisione di annullare all'unanimità il provvedimento di espulsione dalle TSK, presa il 4 novembre dopo l'udienza, è stata notificata oggi alle parti.
"SI POTEVA APPLICARE UNA SANZIONE MINORE INVECE DEL LICENZIAMENTO"
Nella sentenza, il Presidente del Tribunale e un membro hanno ritenuto il licenziamento di Topsakal illegittimo per le seguenti ragioni:
"Il rispetto di un giusto equilibrio tra le azioni oggetto di sanzione disciplinare e le sanzioni stesse è un requisito dello Stato di diritto. Gli organi autorizzati a irrogare sanzioni disciplinari, pur rimanendo vincolati alla normativa, devono tenere in considerazione gli elementi di idoneità, necessità e proporzionalità, che sono sottoprincipi della proporzionalità, uno dei principi universali del diritto. Nel caso in questione, non è stato dimostrato che il ricorrente avesse dato alcun permesso, approvazione o avesse avuto un coinvolgimento nell'azione compiuta, e l'azione è stata eseguita dopo la conclusione della cerimonia ufficiale. In tale contesto, non è proporzionato considerare il ricorrente responsabile individualmente e in egual misura delle azioni dei suoi subordinati e punirlo con la sanzione dell'espulsione dalle Forze Armate. L'atto imputato al ricorrente potrebbe essere valutato nell'ambito della negligenza nella supervisione dei subordinati; l'atto imputato e la sanzione inflitta non coincidono, pertanto non si è verificata la condizione di 'tipicità'. Si è giunti alla conclusione che l'atto del ricorrente potrebbe essere valutato solo nell'ambito della disposizione sulle 'indiscipline che richiedono la decurtazione dello stipendio', ovvero 'Negligenza nella supervisione dei subordinati: mostrare negligenza nella supervisione, nel controllo e nella vigilanza dei propri subordinati e di coloro che sono sotto il proprio comando'. Di conseguenza, non è stata riscontrata legittimità legale nel provvedimento di punire il ricorrente con la sanzione dell'espulsione dalle Forze Armate."
IL GIUDICE MEMBRO: "NON C'È ALCUN REATO"
Il membro del collegio, che aveva scritto una motivazione di dissenso di 7 pagine nel respingere la richiesta di annullamento del provvedimento cautelare presentata da Alper Topsakal, ha contestato anche la motivazione della sentenza di annullamento nel merito con un'ulteriore opinione dissenziente di 6 pagine.
Sottolineando che nessuno può essere ritenuto legalmente responsabile per un atto che non ha commesso e che, inoltre, non esiste alcuna disposizione normativa che preveda che i comandanti di scuola o altri superiori siano responsabili in egual misura delle azioni dei loro subordinati, il giudice membro ha sottolineato in sintesi quanto segue:
"Non vi è alcuna prova concreta e legalmente accettabile che il ricorrente abbia commesso una colpa o una negligenza in merito alle questioni imputate, e non è stato dimostrato concretamente che gli atti oggetto dell'accusa siano stati commessi. Poiché non può esserci punizione per un comportamento che non si è concretizzato o che non è stato dimostrato attraverso un atto attivo o passivo in termini di diritto disciplinare e amministrativo, non condivido la motivazione della decisione di maggioranza, poiché ritengo che il provvedimento di espulsione dalle TSK, basato su supposizioni o interpretazioni e su accuse in cui non si è verificata la condizione di 'tipicità', debba essere annullato per le ragioni sopra esposte."
Si prevede che questa decisione farà giurisprudenza nei ricorsi presentati sia dal comandante di battaglione Halit Türkoğlu che dai sottotenenti.