Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il Ministero interviene sui marciapiedi! Quale sarà la loro larghezza?

Il Ministero dell'Ambiente, dell'Urbanistica e del Cambiamento Climatico ha stabilito le norme per la progettazione e la costruzione di strade, vie, giardini pubblici, parchi e percorsi pedonali nelle aree ricreative, ovvero gli spazi esterni destinati alla circolazione dei pedoni.

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Secondo quanto comunicato dal Ministero, il Ministero dell'Ambiente, dell'Urbanistica e del Cambiamento Climatico ha completato il lavoro normativo volto a migliorare la qualità progettuale di percorsi pedonali, marciapiedi e camminamenti.

In questo contesto, il "Regolamento sulle norme di progettazione per percorsi pedonali e marciapiedi" è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Il regolamento, preparato per garantire una circolazione pedonale sicura e confortevole nel crescente traffico urbano e per promuovere uno stile di vita attivo volto a prevenire i problemi di salute legati all'obesità, ha definito le regole per la progettazione e la costruzione di strade, vie, giardini pubblici, parchi e percorsi pedonali nelle aree ricreative, ovvero gli spazi esterni destinati alla circolazione dei pedoni.

Grazie a questa disposizione, prima della realizzazione di marciapiedi e percorsi pedonali, i progetti dovranno essere preparati dall'Amministrazione; in questo modo si eviteranno applicazioni errate e si aumenterà la qualità dell'esecuzione.

Con l'attuazione di queste norme, le aree di circolazione pedonale diventeranno più accessibili e, eliminando ostacoli e barriere sui marciapiedi e sui percorsi pedonali, sarà garantito ai pedoni un cammino sicuro e senza interruzioni.

I CAVI ELETTRICI NON SARANNO LASCIATI SCOPERTI SUI MARCIAPIEDI

Sui percorsi pedonali non dovrà esserci alcun ostacolo fino a un'altezza di almeno 2 metri e 20 centimetri. I passaggi pedonali e le aree sottostanti le scale che si trovano al di sotto di questa altezza saranno chiusi con metodi appropriati.

Sui percorsi pedonali non saranno tollerate buche o ostacoli che rappresentino un pericolo per le persone; saranno adottate misure come ringhiere per le aree con rischio di caduta e i cavi elettrici non saranno lasciati scoperti sui marciapiedi. Per l'illuminazione dei percorsi pedonali e dei marciapiedi si dovranno rispettare le regole specificate nel regolamento.

Nell'ambito del regolamento, in caso di lavori di costruzione lungo il marciapiede, saranno adottate misure per non mettere in pericolo i pedoni. Se le attività di costruzione si svolgono a meno di 1,5 metri dal marciapiede e a un'altezza superiore a 2,5 metri, sarà costruito un passaggio protetto sopra il marciapiede.

Per evitare il parcheggio dei veicoli sulle aree di circolazione pedonale, uno dei maggiori problemi per i pedoni, l'amministrazione competente installerà barriere protettive.

L'ALTEZZA DEI MARCIAPIEDI NON SUPERERÀ I 15 CENTIMETRI

Secondo il regolamento, che definisce le caratteristiche fisiche dei marciapiedi, l'altezza degli stessi non supererà in nessun punto i 15 centimetri.

La larghezza dei marciapiedi sarà determinata tenendo conto dello scopo di utilizzo della zona e della larghezza stradale prevista nel piano regolatore.

I marciapiedi saranno considerati in 3 sezioni distinte: la "fascia di sicurezza pedonale" che separa la carreggiata dall'area di circolazione pedonale, l'"area di camminamento netta del marciapiede" che garantisce un trasporto pedonale sicuro e senza interruzioni, priva di ostacoli verticali e orizzontali, e la "fascia di rispetto della proprietà" che garantisce il collegamento delle proprietà ai marciapiedi.

Nella fascia di sicurezza pedonale sarà possibile piantare vegetazione e saranno collocati elementi di arredo urbano come cestini per i rifiuti, pali della luce, cartelli e pannelli.

Anche nella strada più stretta, la larghezza minima dell'area di camminamento netta non sarà inferiore a 1,5 metri, mentre la larghezza totale del marciapiede sarà applicata per almeno 2 metri e 25 centimetri.

I percorsi pedonali secondari nei giardini pubblici, nei parchi e nelle aree ricreative non potranno essere costruiti con una larghezza inferiore a 1 metro e 20 centimetri.

NON SONO STATE DIMENTICATE LE PERSONE CON DISABILITÀ

Nelle aree di circolazione pedonale saranno diffuse rampe per marciapiedi e superfici tattili per facilitare l'accesso alle persone con disabilità, e saranno utilizzati dispositivi di segnalazione ausiliari.

Sui marciapiedi e sui percorsi pedonali saranno utilizzati materiali antiscivolo per la pavimentazione. La loro manutenzione e riparazione saranno effettuate dai comuni.

Per ridurre l'inquinamento da gas di scarico e il rumore nelle città, saranno creati corridoi pedonali verdi con alberi ininterrotti lungo i marciapiedi e i percorsi pedonali, che fungeranno sia da barriera che da pozzo di assorbimento del carbonio, fornendo un effetto microclimatico per bilanciare l'aumento di calore causato dagli edifici e dal traffico veicolare; il paesaggio urbano sarà migliorato con questi assi verdi.

MISURE PER FACILITARE IL DRENAGGIO DELLE ACQUE PIOVANE

Saranno applicate misure per facilitare il drenaggio delle acque piovane contro il rischio di inondazioni e allagamenti.

Tra le novità introdotte dal regolamento vi è anche la creazione di giardini della pioggia nella fascia di sicurezza dei marciapiedi, al fine di consentire all'acqua piovana di infiltrarsi nel terreno.

Il regolamento sarà applicato ai nuovi marciapiedi e percorsi pedonali da costruire o rinnovare nelle aree dotate di piano regolatore a partire dal 1° luglio 2024.