La Corte Costituzionale annulla la norma sulla gestione dei porti per 49 anni
La Corte Costituzionale ha annullato la norma che estendeva a 49 anni il diritto di gestione dei porti nell'ambito delle privatizzazioni.
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La Corte Costituzionale ha deciso di annullare la disposizione di legge che prevedeva l'estensione a 49 anni della durata dei contratti di gestione per alcuni porti appartenenti alla Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ (TDI) e alla Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD), i cui contratti originali avevano una durata inferiore.
LA DECISIONE PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE
Secondo la sentenza motivata della Corte Costituzionale, datata 18 gennaio e pubblicata nell'edizione odierna della Gazzetta Ufficiale, la Corte ha esaminato il ricorso presentato da Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç e altri 132 parlamentari del CHP, decidendo per l'annullamento della relativa disposizione inserita nella legge omnibus n. 7429 del 22 dicembre 2022, che aveva modificato la legge sulle privatizzazioni.
La norma annullata consentiva di estendere, per una sola volta e fino a un massimo di 49 anni a partire dalla data di inizio del diritto, la durata dei contratti di durata inferiore ai 49 anni, firmati a seguito della privatizzazione dei porti tramite il metodo di concessione/trasferimento dei diritti di gestione, a condizione che venissero soddisfatti i requisiti necessari.
L'ACCENTO SULLA LIBERTÀ CONTRATTUALE
Nella motivazione, l'Alta Corte ha ricordato di aver già annullato in precedenza, con una sentenza pubblicata nel 2022, una disposizione simile contenuta nel primo comma dell'articolo transitorio 30 della legge sulle privatizzazioni. La Corte ha sottolineato che, offrendo la possibilità di stipulare contratti aggiuntivi alle parti già contraenti, si finisce per limitare la libertà contrattuale, privando altri soggetti non coinvolti nei contratti di privatizzazione della possibilità di concorrere alla scadenza dei contratti esistenti.
La Corte ha rilevato che tale situazione comporta una limitazione sproporzionata, violando di conseguenza la libertà contrattuale, e ha osservato che ciò potrebbe portare i porti a essere valutati al di sotto del loro reale valore di privatizzazione, concludendo che il comma in questione è contrario ai relativi articoli della Costituzione.