Istituito il Fondo per la Famiglia e la Gioventù

La legge sull'istituzione del Fondo per la Famiglia e la Gioventù è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed è entrata in vigore.

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Secondo la legge, è stato istituito il Fondo per la Famiglia e la Gioventù, dotato di personalità giuridica pubblica e dipendente dal Ministero del Tesoro e delle Finanze.

La legge sull'istituzione del Fondo per la Famiglia e la Gioventù è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed è entrata in vigore.

I MINISTRI NOMINERANNO I MEMBRI

Il consiglio di amministrazione del fondo sarà composto da cinque membri: il Vice Ministro del Tesoro e delle Finanze, che presiederà il consiglio, il Vice Ministro della Famiglia e dei Servizi Sociali, il Vice Ministro della Gioventù e dello Sport, il Vice Ministro dell'Energia e delle Risorse Naturali e il Vice Ministro dell'Industria e della Tecnologia. Le decisioni del consiglio saranno prese a maggioranza. I vice ministri saranno nominati dai rispettivi ministri.

Il Fondo per la Famiglia e la Gioventù sarà gestito dal consiglio di amministrazione. Il consiglio sarà autorizzato a determinare i progetti a cui destinare le risorse del fondo, l'importo delle risorse da trasferire e i programmi di spesa.

I servizi di segreteria del Fondo per la Famiglia e la Gioventù saranno svolti dal Ministero del Tesoro e delle Finanze.

LE RISORSE DEL FONDO

Le risorse del fondo saranno costituite dal 20% della quota statale riscossa ai sensi della Legge sul Petrolio Turco e dei diritti statali riscossi nell'ambito della Legge sulle Miniere; dagli importi trasferiti fino al 10% dalle entrate dei fondi esistenti o di futura istituzione, tramite decisione del Presidente; dagli importi derivanti dai rimborsi previsti nell'ambito dei progetti; da ogni tipo di donazione, aiuto e sovvenzione in denaro di provenienza nazionale o estera; e da altre entrate.

Il Presidente sarà autorizzato a ridurre a zero o a raddoppiare la percentuale della quota statale riscossa ai sensi della Legge sul Petrolio Turco e dei diritti statali riscossi nell'ambito della Legge sulle Miniere.

Le spese del fondo saranno costituite dagli importi trasferiti alle istituzioni e organizzazioni competenti per incentivi, sovvenzioni, sostegni, prestiti e garanzie nell'ambito dei progetti approvati dal consiglio di amministrazione, dalle commissioni e dai costi di servizio derivanti da tali operazioni, dalle spese per la gestione delle risorse del fondo e dalle spese operative.

TRASFERIMENTI DI RISORSE

Per i progetti approvati dal consiglio di amministrazione in linea con gli scopi del fondo, le risorse saranno trasferite dal fondo alle istituzioni e agli enti pubblici tramite decisione del consiglio, per essere pagate nell'ambito del programma di spesa.

La responsabilità relativa alla fattibilità economica e tecnica dei progetti, nonché all'utilizzo conforme alla normativa, efficace, economico ed efficiente degli importi trasferiti dal fondo, spetterà alle istituzioni e agli enti competenti.

Gli importi trasferiti saranno registrati come entrate nel bilancio generale per le amministrazioni rientranti nel bilancio generale, e nel bilancio delle rispettive istituzioni ed enti pubblici per le altre amministrazioni.

Le amministrazioni competenti saranno autorizzate a registrare gli importi come stanziamenti nei capitoli di bilancio corrispondenti e a trasferire all'anno successivo le quote non spese entro l'anno.

Nei progetti che prevedono un rimborso, gli importi trasferiti saranno rimborsati alle istituzioni e agli enti pubblici competenti. Le amministrazioni competenti saranno autorizzate a registrare gli importi rimborsati come entrate e stanziamenti nel bilancio generale per le amministrazioni rientranti nel bilancio generale, e nel bilancio delle rispettive istituzioni ed enti per le altre. Gli importi registrati come entrate e stanziamenti saranno trasferiti al fondo dalle istituzioni ed enti competenti entro e non oltre il 10° giorno lavorativo del mese successivo, come spesa di bilancio.

Nel caso in cui i progetti approvati dal consiglio di amministrazione abbiano una durata limitata e gli importi pagati nell'ambito del programma di spesa non vengano utilizzati dalle istituzioni ed enti competenti, le somme non spese saranno trasferite al fondo dalle istituzioni ed enti competenti entro e non oltre il 10° giorno lavorativo successivo alla conclusione del progetto, come spesa di bilancio.

Per consentire il trasferimento delle risorse alle istituzioni ed enti competenti verso i beneficiari e per riscuotere eventuali rimborsi, tali istituzioni ed enti potranno stipulare protocolli con fornitori di servizi di pagamento operanti ai sensi della Legge sui Sistemi di Regolamento dei Pagamenti e dei Titoli, sui Servizi di Pagamento e sugli Istituti di Moneta Elettronica, con società finanziarie operanti ai sensi della Legge sulle Società di Leasing Finanziario, Factoring, Finanziamento e Finanziamento del Risparmio, e con istituti di garanzia del credito.

I DATI FINANZIARI SARANNO CONDIVISI

In caso di richiesta di dati e informazioni da parte del fondo, le istituzioni ed enti competenti e le organizzazioni firmatarie dei protocolli saranno tenuti a fornire ogni tipo di dato e informazione richiesta in merito ai progetti presentati al consiglio di amministrazione, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal fondo.

I dati finanziari relativi al fondo saranno condivisi con l'opinione pubblica con cadenza almeno semestrale.

Il fondo sarà esente dall'imposta sulle società. Non si riterrà costituita alcuna impresa economica a causa delle entrate ottenute dalle attività svolte dal fondo nell'ambito dei suoi compiti. Tale esenzione coprirà anche le ritenute fiscali da effettuare sui guadagni e sui redditi del fondo ai sensi della Legge sull'Imposta sul Reddito e della Legge sull'Imposta sulle Società.

Inoltre, il fondo sarà esente da imposte di bollo e tasse. Le donazioni e gli aiuti effettuati al fondo saranno esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni; gli importi degli interessi e i dividendi riscossi dalle banche e dalle società finanziarie a causa degli importi trasferiti dal fondo ai beneficiari saranno esenti dall'imposta sulle operazioni bancarie e assicurative e dalle ritenute da effettuare a favore del fondo di sostegno all'utilizzo delle risorse.

L'intero ammontare delle donazioni e degli aiuti in denaro effettuati al fondo potrà essere dedotto dal reddito dichiarato o dal profitto aziendale ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta sul reddito o dell'imposta sulle società, ai sensi delle disposizioni della Legge sull'Imposta sulle Società, a condizione che sia indicato separatamente nella dichiarazione dei redditi o dell'imposta sulle società.

Le procedure e i principi di funzionamento del fondo, le sue risorse e le sue spese, nonché le procedure e i principi relativi ai trasferimenti di risorse dal fondo, saranno determinati da un regolamento emanato dal Presidente.