Decisione di modifica sull'Assicurazione dei Crediti Commerciali sostenuta dallo Stato
La decisione di modifica del Comunicato sulle Tariffe, le Istruzioni e le Procedure Operative del Sistema di Assicurazione dei Crediti Commerciali sostenuto dallo Stato è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
12punto
L'Autorità di Regolamentazione e Vigilanza sulle Assicurazioni e sulla Previdenza Privata ha pubblicato un nuovo comunicato apportando modifiche al Comunicato sulle Tariffe, le Istruzioni e le Procedure Operative del Sistema di Assicurazione dei Crediti Commerciali sostenuto dallo Stato.
Il comunicato di modifica è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale come segue:
ARTICOLO 1- L'articolo 2 del Comunicato sulle Tariffe, le Istruzioni e le Procedure Operative del Sistema di Assicurazione dei Crediti Commerciali sostenuto dallo Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7/1/2023 con numero 32066, è stato modificato come segue.
“ARTICOLO 2- (1) Il presente Comunicato è stato redatto sulla base dell'articolo 33/A della Legge sulle Assicurazioni n. 5684 del 3/6/2007, della Decisione sul Sistema di Assicurazione dei Crediti Commerciali sostenuto dallo Stato entrata in vigore con la Decisione del Presidente n. 7012 del 30/3/2023 e dell'articolo 17 del Regolamento sulle Procedure Operative del Centro di Gestione dei Rischi Speciali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27/10/2021 con numero 31641.”
ARTICOLO 2- La lettera (f) del primo comma dell'articolo 3 dello stesso Comunicato è stata modificata come segue.
“f) PMI: le imprese conformi alla definizione stabilita nel Regolamento sulle Piccole e Medie Imprese entrato in vigore con la Decisione del Presidente n. 7297 del 24/5/2023,”
ARTICOLO 3- Nell'articolo 4, secondo comma, lettera (a) dello stesso Comunicato, l'espressione “nel Regolamento sulla Definizione, le Qualifiche e la Classificazione delle Piccole e Medie Imprese entrato in vigore con la Decisione del Consiglio dei Ministri n. 2005/9617 del 19/10/2005” è stata sostituita con “nel Regolamento sulle Piccole e Medie Imprese”; dopo l'espressione “essere stata costituita due anni prima” contenuta nel sottocomma (1) della stessa lettera, è stata aggiunta l'espressione “o che un'altra entità giuridica che detiene la maggioranza del suo capitale sia stata costituita almeno due anni prima”; l'espressione “all'anno” contenuta nel sottocomma (4) della stessa lettera è stata abrogata; l'espressione “duecentocinquanta” contenuta nello stesso sottocomma è stata sostituita con “cinquecento”; dopo il secondo comma dello stesso articolo è stato aggiunto il seguente comma e i commi successivi sono stati rinumerati di conseguenza; l'espressione “al 40%” contenuta nel quarto comma esistente dello stesso articolo è stata sostituita con “al 50%”, l'espressione “quinto” contenuta nel sesto comma esistente è stata sostituita con “sesto” e il settimo e l'ottavo comma esistenti dello stesso articolo sono stati abrogati.
“(3) L'entità giuridica che detiene la maggioranza del capitale di cui al sottocomma (1) della lettera (a) del secondo comma deve soddisfare le condizioni di cui ai sottocommi (2) e (3) della lettera (a).”
ARTICOLO 4- All'inizio del terzo comma dell'articolo 7 dello stesso Comunicato è stata aggiunta la seguente frase.
“Il Centro può emettere polizze direttamente.”
ARTICOLO 5- Nel quarto comma dell'articolo 8 dello stesso Comunicato, dopo l'espressione “alla riscossione e” è stata aggiunta l'espressione “al Centro”; nel quinto comma dello stesso articolo, l'espressione “è di 15 TL” è stata sostituita con “è di 30 TL” e l'espressione “il presente” è stata sostituita con “questo”.
ARTICOLO 6- All'articolo 10 dello stesso Comunicato è stato aggiunto il seguente comma.
“(6) La richiesta di indennizzo relativa all'assicurazione dei crediti commerciali nell'ambito del settimo comma dell'articolo 12 viene effettuata solo in caso di finalizzazione dell'esecuzione forzata. In questo caso, il pagamento dell'indennizzo viene effettuato dal Centro nel quadro delle questioni specificate nelle condizioni speciali.”
ARTICOLO 7- Nell'articolo 12 dello stesso Comunicato sono state apportate le seguenti modifiche.
a) La tabella contenuta nel primo comma dello stesso articolo è stata modificata come segue e l'espressione “quarto” contenuta nella nota a piè di pagina della stessa tabella è stata sostituita con “quinto”.
b) Le espressioni “3.000” contenute nel secondo comma dello stesso articolo sono state sostituite con “5.000”.
c) La tabella contenuta nel quarto comma dello stesso articolo è stata modificata come segue e le espressioni “quarto” e “1.000.000” contenute nella nota a piè di pagina della stessa tabella sono state sostituite rispettivamente con “quinto” e “2.000.000”.
ç) La prima frase del sesto comma dello stesso articolo è stata modificata come segue.
“Per gli acquirenti che verranno aggiunti alla polizza e con i quali l'assicurato inizierà a lavorare durante il periodo assicurativo, le operazioni vengono effettuate nell'ambito del primo-quinto comma di questo articolo e dell'articolo 8.”
d) Allo stesso articolo è stato aggiunto il seguente comma.
“(7) Nella determinazione del premio nell'ambito dell'Assicurazione dei Crediti Commerciali (DDAS-Ticari), può essere preso come base l'importo massimo di copertura richiesto dalla PMI invece dei tassi di premio determinati in base al fatturato nel primo comma. In questo caso, il premio viene pagato in anticipo e non si applicano le disposizioni del primo-sesto comma e dell'articolo 8. Prima della data di scadenza della polizza stipulata nell'ambito di questo comma, non può essere stipulata una seconda polizza nell'ambito di questo comma. Le PMI in possesso di una polizza DDAS-Ticari nell'ambito del primo comma non possono beneficiare di questo prodotto finché le loro polizze sono in vigore. Per la determinazione del premio e dell'importo massimo di indennizzo si prende come base la seguente tabella:
ARTICOLO 8- Dopo la prima frase del primo comma dell'articolo 14 dello stesso Comunicato è stata aggiunta la seguente frase.
“La copertura nell'ambito del settimo comma dell'articolo 12 viene applicata al 100%.”
ARTICOLO 9- Del presente Comunicato;
a) L'articolo 6, l'articolo 7, il settimo comma aggiunto all'articolo 12 del Comunicato e l'articolo 8 entrano in vigore due mesi dopo la data di pubblicazione,
b) Le altre disposizioni entrano in vigore alla data di pubblicazione.
ARTICOLO 10- Le disposizioni del presente Comunicato sono eseguite dal Presidente dell'Autorità di Regolamentazione e Vigilanza sulle Assicurazioni e sulla Previdenza Privata.