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Annullamento del 'blocco dell'accesso' da parte della Corte Costituzionale: il commento dell'avv. Nursu Sıla Gürkan

L'avvocato Nursu Sıla Gürkan ha analizzato per 12punto la decisione della Corte Costituzionale di revocare il provvedimento di 'blocco dell'accesso' ai siti web e cosa ciò comporti.

Annullamento del 'blocco dell'accesso' da parte della Corte Costituzionale: il commento dell'avv. Nursu Sıla Gürkan

La Corte Costituzionale (AYM) ha emesso una sentenza in merito alla richiesta di annullamento di alcuni articoli della legge n. 5651, che consentiva l'adozione di provvedimenti di blocco dell'accesso e/o di rimozione di contenuti. La decisione entrerà in vigore nove mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'avvocato Nursu Sıla Gürkan ha analizzato per 12punto il contenuto e il significato di tale decisione.

Con la sentenza della Corte Costituzionale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, è stato annullato l'articolo 9 della legge n. 5651 sulla regolamentazione delle pubblicazioni su Internet e sulla lotta contro i reati commessi attraverso tali pubblicazioni.

L'articolo 9 conferiva a persone fisiche e giuridiche, nonché a istituzioni ed enti che sostenevano che i propri diritti personali fossero stati violati a causa di contenuti pubblicati su Internet, il diritto di richiedere la rimozione di tali contenuti e/o il blocco dell'accesso rivolgendosi direttamente al giudice di pace.

Esaminando la decisione della Corte Costituzionale, si osserva che l'articolo 9 della legge n. 5651 è stato annullato in quanto ritenuto contrario all'articolo 13 della Costituzione, che disciplina i limiti alla restrizione dei diritti e delle libertà fondamentali, all'articolo 26, che disciplina la libertà di espressione e di diffusione del pensiero, e all'articolo 28, che disciplina la libertà di stampa.

L'articolo 13 della Costituzione stabilisce che i diritti e le libertà fondamentali possono essere limitati solo per i motivi specificati nella Costituzione, senza intaccarne l'essenza, e che tale limitazione non può essere contraria alla lettera e allo spirito della Costituzione, alle esigenze dell'ordine sociale democratico e della Repubblica laica, né al principio di proporzionalità.

L'articolo 9 annullato si configurava come una norma che limitava la libertà di espressione e di diffusione del pensiero, nonché la libertà di stampa.

A causa del fatto che, in virtù di tale articolo, i giudici di pace prendevano decisioni rapide senza condurre un processo contraddittorio in merito al blocco dell'accesso ai contenuti che si presumeva violassero i diritti personali, si verificava una grave interferenza con la libertà di stampa e venivano emesse decisioni inique.

Infatti, non essendo possibile giungere a una decisione in breve tempo sull'effettiva violazione dei diritti personali, non era chiaro su quale base venisse presa la decisione di violazione; spesso ci si trovava di fronte a decisioni standard, indipendenti dal caso concreto.

È evidente che i provvedimenti di blocco dell'accesso emessi ai sensi dell'articolo 9, oltre a costituire una forma di censura sulla stampa, impedivano anche il diritto dell'opinione pubblica di accedere a notizie corrette.

Le notizie pubblicate in conformità con i principi deontologici della stampa al fine di informare l'opinione pubblica venivano rimosse in breve tempo con il pretesto dell'articolo 9, privando così il pubblico del diritto di accedere a informazioni corrette.

Del resto, anche la Corte Costituzionale ha sottolineato nella sua decisione che, poiché l'ambito e i limiti dell'articolo 9 della legge n. 5651 non erano definiti, veniva conferito alle autorità giudiziarie un ampio potere discrezionale e, inoltre, era quasi impossibile ottenere risultati dai ricorsi presentati contro le decisioni emesse ai sensi di tale articolo.

La mancanza di definizione dell'ambito e dei limiti dell'articolo portava sia all'abuso di un diritto riconosciuto dalla legge da parte di alcuni individui e istituzioni per i propri interessi, sia a una grave interferenza con la libertà di stampa e di espressione. Queste decisioni di censura venivano persino utilizzate come strumento per intimidire e minacciare gli operatori dell'informazione, dando origine al pericolo dell'autocensura.

Mentre nelle cause di risarcimento danni intentate per presunta violazione dei diritti personali le decisioni sull'effettiva sussistenza della violazione vengono prese a seguito di un processo approfondito, il fatto che la presunta violazione dei diritti personali venisse valutata in un tempo breve come 24 ore per emettere un ordine di blocco dell'accesso costituiva chiaramente una violazione della Costituzione.

Ritengo che sia stato fatto un passo importante per la libertà di stampa e per la prevenzione della censura. Poiché la decisione entrerà in vigore tra 9 mesi, questo articolo continuerà ad essere applicato fino a ottobre 2024.

Questa decisione della Corte Costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale proprio alla vigilia delle elezioni e nel giorno del 10 gennaio, Giornata dei Giornalisti Lavoratori, potrebbe rappresentare una pietra miliare per la prevenzione della censura sulla stampa e per la libertà di stampa.


Fonte della notizia: 12punto

10 gennaio Giornata dei Giornalisti Lavoratori Corte Costituzionale AYM Blocco dell'accesso Tribunale Gazzetta Ufficiale