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Il 10° Pacchetto di Riforma Giudiziaria è stato approvato dalla Grande Assemblea Nazionale Turca

Con il 10° Pacchetto di Riforma Giudiziaria approvato dalla Grande Assemblea Nazionale Turca (TBMM), sono stati aumentati i limiti minimi e massimi delle pene detentive a tempo determinato per i tentativi di reato. Sono state inasprite anche le pene per i reati di lesioni personali intenzionali e minacce. Il limite minimo della pena detentiva per chi guida sotto l'effetto di alcol o droghe è stato elevato da 3 a 6 mesi. I detenuti gravemente malati o disabili, impossibilitati a proseguire la detenzione in carcere, potranno scontare la pena presso il proprio domicilio. È stata inoltre riformata la condizione di libertà vigilata per i detenuti in regime di semilibertà che mantengono una buona condotta.

Il 10° Pacchetto di Riforma Giudiziaria è stato approvato dalla Grande Assemblea Nazionale Turca

Il disegno di legge, noto al pubblico come "10° Pacchetto di Riforma Giudiziaria", recante modifiche alla Legge sull'Esecuzione delle Pene e delle Misure di Sicurezza e ad altre leggi, è stato approvato dall'Assemblea Generale della TBMM.

Con la legge, si apportano modifiche alla Legge sull'Esecuzione Forzata e sul Fallimento in conformità con la decisione di annullamento della Corte Costituzionale.

Di conseguenza, per quanto riguarda la presentazione e l'esame dei ricorsi in appello e in cassazione, si farà riferimento ai limiti monetari vigenti al momento dell'avvio della causa o della presentazione del reclamo. Viene abrogata la disposizione che prevedeva che l'aumento del limite monetario, dovuto alla rivalutazione, non si applicasse alle decisioni prese nuovamente a seguito di annullamento da parte dei tribunali regionali o della Corte di Cassazione, stabilendo che si debbano applicare i limiti monetari validi alla data della prima decisione.

In linea con la decisione di annullamento della Corte Costituzionale, la modifica apportata alla Legge sul Notariato stabilisce che ai notai, in caso di accertamento di comportamenti non conformi ai requisiti e ai doveri della loro carica, verrà inflitta una delle sanzioni disciplinari in base alla natura della situazione e alla gravità dell'azione.

Vengono elencati separatamente gli atti che richiedono sanzioni di avvertimento, censura, multa, sospensione temporanea dall'esercizio della professione e radiazione, stabilendo in quali casi debbano essere applicate. Ad eccezione della radiazione, anche le azioni simili per natura e gravità a quelle specificate nella norma saranno definite come azioni che richiedono la relativa sanzione disciplinare.

Il titolo della disposizione "Effetto delle pene precedenti" nella Legge viene modificato in "Applicazione di una sanzione disciplinare di grado superiore o inferiore e prescrizione". Di conseguenza, se un notaio, a cui è stata inflitta una sanzione disciplinare, commette un nuovo atto che richiede una sanzione disciplinare entro 5 anni dalla data in cui tale sanzione è divenuta definitiva, per questo nuovo atto verrà applicata la sanzione disciplinare di un grado superiore a quella prevista dalla Legge.

A un notaio che commette per la prima volta un atto che richiede una sanzione disciplinare e il cui lavoro passato è stato positivo, potrà essere applicata una sanzione di un grado inferiore a quella prevista, ad eccezione dei casi che richiedono la radiazione. Salvo i casi di radiazione, se sono trascorsi 3 anni dalla conoscenza degli atti che richiedono un'indagine disciplinare, non potrà essere aperta alcuna indagine; se sono trascorsi 5 anni dalla data in cui è stato commesso l'atto, non potrà essere inflitta alcuna sanzione disciplinare. Se per lo stesso atto è stata aperta un'indagine o un procedimento penale, si applicheranno i termini di prescrizione stabiliti dal codice penale. Se il Consiglio Disciplinare decide di attendere l'esito del procedimento penale, il potere di infliggere la sanzione si prescriverà un anno dopo che la decisione del tribunale sarà divenuta definitiva.

Al fine di armonizzare tali disposizioni, viene abrogata la norma della Legge relativa al "Comportamento contrario ai divieti" e viene modificata la sanzione per i notai che non versano entro i termini la quota dei ricavi delle operazioni comuni da depositare nel conto corrente comune dei notariati.

In conformità con la decisione della Corte Costituzionale, viene modificata la Legge sulla Procedura di Giustizia Amministrativa. Di conseguenza, per determinare le cause avviate presso il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi e fiscali in cui l'udienza è obbligatoria secondo le condizioni specificate nella Legge, nonché per le decisioni soggette ad appello o cassazione, si farà riferimento al limite monetario alla data di avvio della causa.

AUMENTANO LE PENE DETENTIVE PER TENTATIVO DI REATO E LESIONI PERSONALI INTENZIONALI

Con la modifica apportata al Codice Penale Turco, vengono aumentati i limiti minimi e massimi della pena detentiva a tempo determinato da infliggere al colpevole in caso di tentativo di reato, al posto dell'ergastolo o dell'ergastolo aggravato. Di conseguenza, in caso di tentativo di reato, al colpevole verrà inflitta una pena da 13 a 20 anni di reclusione al posto dell'ergastolo aggravato, a seconda della gravità del danno o del pericolo causato, mentre tale periodo viene regolato da 14 a 21 anni; la disposizione che prevedeva una pena da 9 a 15 anni al posto dell'ergastolo viene modificata in un periodo da 10 a 18 anni.

Vengono aumentate anche le pene detentive per il reato di lesioni personali intenzionali. Il limite minimo della pena detentiva per chi causa intenzionalmente dolore fisico, deterioramento della salute o della capacità di percezione di un'altra persona viene elevato da 1 anno a 1 anno e 6 mesi. Nel caso in cui l'effetto dell'atto di lesione intenzionale sulla persona sia lieve e risolvibile con un semplice intervento medico, la pena detentiva da 4 mesi a 1 anno, inflitta su querela della vittima, viene modificata in un periodo da 6 mesi a 1 anno e 6 mesi. Se il reato è commesso contro una donna, il limite minimo della pena viene elevato da 6 a 9 mesi.

Vengono aumentate anche le pene detentive per le lesioni intenzionali aggravate dalle conseguenze. Di conseguenza, se l'atto di lesione intenzionale causa l'indebolimento permanente della funzione di uno dei sensi o organi della vittima, difficoltà permanente nel parlare, una cicatrice permanente sul viso, una situazione che mette in pericolo la vita o, se commesso contro una donna incinta, causa il parto prematuro, il limite minimo della pena detentiva viene elevato da 3 a 4 anni; il limite minimo della pena detentiva da applicare in base all'effetto della frattura o lussazione sulle funzioni vitali, nel caso in cui la lesione intenzionale causi una frattura o lussazione ossea, viene elevato da 5 a 6 anni.

Se l'atto di lesione intenzionale causa una malattia incurabile o lo stato vegetativo della vittima, la perdita della funzione di uno dei sensi o organi, la perdita della capacità di parlare o di procreare, la deformazione permanente del viso o, se commesso contro una donna incinta, causa l'aborto, il limite minimo della pena detentiva viene elevato da 5 a 6 anni; il limite minimo della pena detentiva da applicare in base all'effetto della frattura o lussazione sulle funzioni vitali, nel caso in cui l'atto causi una frattura o lussazione ossea, viene elevato da 8 a 9 anni.

Se la lesione intenzionale ha causato la morte, il limite minimo e massimo della pena detentiva viene modificato da 8-12 anni a 10-14 anni. In caso di morte a seguito di lesione intenzionale che ha causato frattura o lussazione ossea, il limite minimo della pena detentiva viene elevato da 12 a 14 anni.

LOTTA EFFICACE CONTRO IL REATO DI MINACCIA

La legge mira a combattere più efficacemente il reato di minaccia e a garantirne la deterrenza.

Di conseguenza, nel caso di minaccia di causare un grave danno al patrimonio o altro male, il limite minimo della pena detentiva da infliggere su querela della vittima sarà di 2 mesi.

Se la minaccia è commessa con armi, travisandosi, tramite lettere anonime o segni speciali; da più persone insieme, o sfruttando il potere intimidatorio di organizzazioni criminali esistenti o presunte, il limite massimo della pena detentiva viene elevato da 5 a 7 anni.

AUMENTANO LE PENE PER I "MOSTRI DEL TRAFFICO"

Vengono aumentate anche le pene per chi mette in pericolo la sicurezza stradale. Di conseguenza, il limite minimo della pena detentiva per chi guida veicoli di trasporto terrestre, marittimo, aereo o ferroviario in modo pericoloso per la vita, la salute o il patrimonio delle persone viene elevato da 3 a 4 mesi; il limite minimo della pena detentiva per chi guida sotto l'effetto di alcol o droghe, o pur non essendo in grado di guidare in sicurezza per altri motivi, viene elevato da 3 a 6 mesi.

Ad eccezione dei condannati all'ergastolo aggravato, coloro che, a causa di una grave malattia o disabilità, non sono in grado di condurre una vita autonoma nelle condizioni dell'istituto penitenziario e che non rappresentano un pericolo per la sicurezza pubblica, potranno scontare la pena presso il proprio domicilio.

Secondo la Legge sulle modifiche alla Legge sull'Esecuzione delle Pene e delle Misure di Sicurezza, approvata dall'Assemblea Generale della TBMM, un detenuto in buona condotta che si trova in un istituto penitenziario aperto o in un centro di rieducazione minorile e a cui manca 1 anno o meno alla liberazione condizionale, per beneficiare della misura della libertà vigilata, dovrà aver trascorso in carcere almeno un decimo del tempo che deve trascorrere nell'istituto penitenziario fino alla data della liberazione condizionale, non inferiore a 5 giorni.

Viene introdotta la possibilità di liberazione condizionale per i detenuti a cui si applicano le disposizioni sulla recidiva per la seconda volta. In questo contesto, per le pene detentive a tempo determinato, il tasso di liberazione condizionale sarà applicato come tre quarti.

In caso di applicazione delle disposizioni sulla recidiva per la seconda volta, il condannato potrà beneficiare della liberazione condizionale se ha scontato in buona condotta nell'istituto penitenziario 39 anni dell'ergastolo aggravato, 33 anni dell'ergastolo, al massimo 32 anni in caso di condanna a più pene detentive a tempo determinato, o due terzi della pena detentiva a tempo determinato.

DISPOSIZIONI SPECIALI DI ESECUZIONE

Con la legge, viene ampliato l'ambito delle disposizioni speciali di esecuzione e viene introdotta la disposizione per l'esecuzione della pena presso il domicilio per i detenuti che hanno compiuto 80 anni.

Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del detenuto, potrà decidere che la pena detentiva di durata complessiva pari o inferiore a 3 anni per i reati intenzionali, e pari o inferiore a 5 anni per i reati colposi (escluso l'omicidio colposo), sia scontata negli istituti penitenziari durante i fine settimana, entrando il venerdì alle 19:00 e uscendo la domenica alla stessa ora; oppure durante le notti, entrando ogni giorno (esclusi i fine settimana) alle 19:00 e uscendo il giorno successivo alle 07:00. La modalità di esecuzione potrà essere applicata anche nei giorni feriali, a condizione che la durata sia la stessa, in base alla vita lavorativa e alla situazione familiare del detenuto, nonché all'ordine e al funzionamento degli istituti penitenziari.

Fatte salve le responsabilità civili relative al risarcimento integrale del danno causato dal reato oggetto della condanna, tramite restituzione in natura, ripristino dello stato precedente o risarcimento, il giudice dell'esecuzione potrà decidere che la pena detentiva sia scontata presso il domicilio per: donne, bambini o persone che hanno compiuto 65 anni condannati a un totale di 3 anni; persone che hanno compiuto 70 anni condannate a un totale di 4 anni; persone che hanno compiuto 75 anni condannate a un totale di 5 anni; persone che hanno compiuto 80 anni condannate a un totale di 6 anni o meno.

Ad eccezione dei condannati all'ergastolo aggravato, il giudice dell'esecuzione potrà decidere che la pena sia scontata presso il domicilio per i detenuti condannati alla reclusione o la cui pena pecuniaria sia stata convertita in reclusione durante il processo di esecuzione, qualora venga accertato, secondo la procedura stabilita nella relativa disposizione, che a causa di una grave malattia o disabilità non siano in grado di condurre una vita autonoma nelle condizioni dell'istituto penitenziario e che non rappresentino un pericolo grave e concreto per la sicurezza pubblica.

La situazione del detenuto sarà riesaminata dalla Procura della Repubblica a intervalli annuali secondo la procedura stabilita. In caso di accertamento del miglioramento delle condizioni del detenuto, il giudice dell'esecuzione revocherà la decisione di scontare la pena presso il domicilio. Il detenuto sarà monitorato dalla direzione della libertà vigilata e dalle autorità di polizia locali. Per i detenuti con una pena totale superiore a 10 anni, sarà obbligatorio il monitoraggio tramite dispositivi elettronici. In caso di violazione di tali obblighi, la decisione di scontare la pena presso il domicilio sarà revocata dal giudice dell'esecuzione.

Il giudice dell'esecuzione potrà decidere che la pena sia scontata presso il domicilio per le donne detenute che hanno partorito da almeno 6 mesi e che sono state condannate a una pena detentiva totale pari o inferiore a 5 anni, o la cui pena pecuniaria sia stata convertita in reclusione durante il processo di esecuzione. Per coloro a cui è stata concessa la modalità speciale di esecuzione della pena, si applicheranno le disposizioni sull'esecuzione della pena, inclusa la liberazione condizionale e la misura della libertà vigilata, in base al regime di esecuzione a cui sono soggette.

I detenuti che non adempiono a determinati obblighi relativi all'applicazione della libertà vigilata non potranno beneficiare delle modalità speciali di esecuzione.

Viene introdotta una disposizione di armonizzazione per consentire la possibilità di liberazione condizionale ai detenuti a cui si applicano le disposizioni sulla recidiva per la seconda volta.

La disposizione che obbliga i detenuti in buona condotta, che si trovano in un istituto penitenziario aperto o in un centro di rieducazione minorile e a cui manca 1 anno o meno alla liberazione condizionale, a trascorrere almeno un decimo del tempo necessario nell'istituto penitenziario per beneficiare della libertà vigilata, non si applicherà ai reati commessi prima della data di entrata in vigore della stessa.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL CONSIGLIO DEI GIUDICI E DEI PUBBLICI MINISTERI

Con la legge, in conformità con la decisione di annullamento della Corte Costituzionale, viene modificata la Legge sul Diritto Internazionale Privato e di Procedura Civile.

Di conseguenza, anche in caso di scelta della legge applicabile nel contratto di lavoro, viene data la possibilità di applicare la legge più strettamente correlata al contratto di lavoro invece della legge scelta, nell'ambito del potere discrezionale del giudice, qualora in base a tutte le circostanze del caso esista una legge più strettamente correlata, ad eccezione delle disposizioni che la legge del luogo in cui viene svolto il lavoro è tenuta ad applicare al momento dell'esecuzione del lavoro.

Secondo la modifica apportata alla Legge sul Consiglio dei Giudici e dei Pubblici Ministeri, coloro che sono stati eletti tra i membri delle alte corti e il cui mandato nel Consiglio termina, torneranno alla carica di membro dell'alta corte da cui provenivano per completare il mandato rimanente, senza necessità di alcuna procedura e senza il requisito di un posto vacante; il primo posto vacante sarà loro assegnato.

Con la mozione dell'AKP approvata, è stata apportata una modifica all'articolo 27 del disegno di legge per prevenire incertezze che potrebbero sorgere nella pratica riguardo a coloro che non sono stati eletti membri delle alte corti.

Di conseguenza, coloro che sono stati eletti tra i giudici e i pubblici ministeri della magistratura ordinaria e amministrativa e il cui mandato nel Consiglio termina per qualsiasi motivo, saranno assegnati a un incarico ritenuto idoneo in uno dei tre luoghi scelti, tenendo conto della loro anzianità, dall'Assemblea Generale. Tuttavia, coloro che hanno completato il mandato e che sono stati eletti tra i giudici e i pubblici ministeri della magistratura ordinaria potranno essere eletti dall'Assemblea Generale come membri della Corte di Cassazione, e quelli eletti tra i giudici e i pubblici ministeri della magistratura amministrativa come membri del Consiglio di Stato, indipendentemente dalla presenza di posti vacanti. In assenza di posti vacanti, i primi posti che si renderanno liberi saranno loro assegnati.

Le procedure di elezione o nomina saranno effettuate entro 30 giorni dalla data di cessazione del mandato nel Consiglio. Fino al completamento della procedura di elezione o nomina, gli interessati saranno considerati in congedo e continueranno a beneficiare dei diritti personali legati al mandato nel Consiglio.

In conformità con la decisione di annullamento della Corte Costituzionale, la modifica apportata al Codice di Procedura Civile stabilisce che, nell'applicazione dei limiti monetari relativi all'obbligo di prova documentale e al divieto di prova testimoniale contro i documenti, si farà riferimento alla data in cui è stato compiuto l'atto giuridico; nell'applicazione dei limiti monetari relativi alle decisioni soggette ad appello, alle decisioni non soggette a cassazione, nonché alle disposizioni relative all'esame e all'udienza di cassazione, si farà riferimento all'importo alla data di avvio della causa.

In linea con le mozioni di identico contenuto presentate dall'AKP e dal Partito Yeni Yol, gli articoli 12, 14, 15, 16, 17, 23, 24 e 25 sono stati stralciati dal disegno di legge.

Al termine delle discussioni, nella votazione effettuata, il disegno di legge noto al pubblico come "10° Pacchetto di Riforma Giudiziaria", recante modifiche alla Legge sull'Esecuzione delle Pene e delle Misure di Sicurezza e ad altre leggi, è stato approvato dall'Assemblea Generale della TBMM.


Fonte della notizia: AA

10° Pacchetto Giudiziario