Dichiarazione della Direzione Generale della Sicurezza sui 'jammer': 'L'uso da parte dei comuni non è legale'
La Direzione Generale della Sicurezza ha risposto con una dichiarazione scritta alla polemica sui 'jammer' scoppiata dopo le immagini di alcune valigie riprese all'ingresso di un hotel, che coinvolgevano il sindaco della municipalità metropolitana di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, e il suo staff. La polizia ha sottolineato che l'uso di jammer da parte dei comuni è contrario alla legge.
Le immagini delle valigie, riprese dalle telecamere di sicurezza durante l'ingresso del sindaco della municipalità metropolitana di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, e del suo seguito in un hotel, hanno suscitato accesi dibattiti nell'opinione pubblica.
Esponenti del CHP avevano dichiarato che le valigie contenevano dispositivi jammer, una notizia che ha avuto una vasta eco. In seguito al crescere delle polemiche, la Direzione Generale della Sicurezza ha rilasciato una dichiarazione scritta fornendo dettagli sulla questione.
Nella dichiarazione rilasciata dalla Direzione Generale della Sicurezza, è stato chiarito il quadro normativo relativo all'uso dei jammer. La nota riporta quanto segue:
"In data 27.04.2025, si è ritenuto opportuno fornire le seguenti precisazioni in merito alle modalità di utilizzo e alle sanzioni penali relative ai disturbatori di frequenza (jammer), in risposta a quanto apparso su alcuni organi di stampa.
Il terzo comma dell'articolo 2 della Legge sulle Comunicazioni Elettroniche n. 5809 stabilisce che le Forze Armate Turche, il Comando Generale della Gendarmeria, il Comando della Guardia Costiera e, nell'ambito dei compiti definiti dai relativi Decreti Presidenziali, il Ministero degli Affari Esteri, la Presidenza delle Telecomunicazioni, l'Organizzazione Nazionale di Intelligence (MİT) e la Direzione Generale della Sicurezza possono utilizzare disturbatori di frequenza (jammer) nell'ambito dei loro compiti di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale."
Nella nota della polizia è stato sottolineato in particolare che i comuni non rientrano tra queste istituzioni. La dichiarazione afferma: "I sindaci e i comuni non figurano tra le persone, gli enti e le organizzazioni autorizzate a utilizzare disturbatori di frequenza (jammer) ai sensi della Legge n. 5809".
È stato inoltre precisato che l'interruzione delle comunicazioni tramite l'uso di disturbatori di frequenza da parte di persone ed enti non autorizzati costituisce reato ai sensi dell'articolo 124 del Codice Penale Turco.
La Direzione Generale della Sicurezza ha infine precisato che non viene impartita alcuna formazione sull'uso di dispositivi jammer alle unità di protezione che operano al suo interno, segnalando che l'istituzione non gestisce alcun processo di formazione ufficiale in merito.
Fonte della notizia: 12punto
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