Quali diritti introduce la legge n. 6384 sulle funzioni, le procedure e i principi di lavoro della Commissione per i risarcimenti, approvata nell'ambito dell'8° pacchetto di riforma giudiziaria?
Ai sensi dell'articolo 148 della Costituzione, la Corte Costituzionale verifica la conformità delle leggi, dei decreti presidenziali e del Regolamento interno della Grande Assemblea Nazionale di Turchia alla Costituzione, sia sotto il profilo formale che sostanziale, e decide sui ricorsi individuali.
Chiunque può ricorrere alla Corte Costituzionale sostenendo che uno dei diritti e delle libertà fondamentali garantiti dalla Costituzione, rientrante nell'ambito della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sia stato violato dal potere pubblico.
Il diritto al ricorso individuale e, per tali ragioni, il ricorso alla Corte Costituzionale rimangono pienamente validi. Non è infatti possibile modificare una disposizione costituzionale tramite una legge ordinaria. Pertanto, i cittadini possono continuare ad avvalersi del ricorso individuale. Questa via rimane aperta e valida.
La modifica più significativa introdotta dal pacchetto di riforma giudiziaria è stata apportata con l'articolo 3, con l'obiettivo di ridurre il numero di ricorsi individuali. La motivazione addotta è che i ricorsi individuali aumentano il carico di lavoro della Corte Costituzionale. Si è voluto sostituire il ricorso individuale con un diritto al risarcimento.
Le modifiche apportate alla Legge n. 6384 sulla risoluzione di alcune domande presentate alla Corte europea dei diritti dell'uomo mediante pagamento di un risarcimento costituiscono il fulcro di questo pacchetto di riforma. Le modifiche ai titoli della legge, nonché alle sezioni relative allo scopo e all'ambito di applicazione, sono l'oggetto di questo articolo. A causa dell'ampliamento dell'ambito di applicazione della legge n. 6384 e, di conseguenza, della definizione delle funzioni della commissione, sono stati apportati cambiamenti al nome e allo scopo della legge stessa.
Il nome della Legge n. 6384 del 9/1/2013 sulla risoluzione di alcune domande presentate alla Corte europea dei diritti dell'uomo mediante pagamento di un risarcimento è stato modificato in “Legge sulle funzioni, le procedure e i principi di lavoro della Commissione per i risarcimenti”.
Il testo dell'articolo relativo allo scopo è stato così riformulato:
Lo scopo della presente legge è determinare le funzioni, le procedure e i principi di lavoro della Commissione per i risarcimenti. (ARTICOLO 1)
Possiamo spiegare l'ambito di applicazione, ovvero il campo di applicazione di questa legge, come segue:
a) È possibile richiedere un risarcimento nei casi in cui i procedimenti giudiziari nell'ambito di indagini e processi penali non vengano conclusi entro un termine ragionevole.
b) È possibile richiedere un risarcimento nei procedimenti giudiziari nell'ambito del diritto privato che non vengano conclusi entro un termine ragionevole.
c) È possibile richiedere un risarcimento nei casi in cui i procedimenti giudiziari nell'ambito del diritto amministrativo non vengano conclusi entro un termine ragionevole.
d) Copre i ricorsi presentati alla Corte europea dei diritti dell'uomo con l'accusa che le decisioni giudiziarie siano state eseguite in ritardo, in modo incompleto o non siano state eseguite affatto.
e) Tenendo conto dell'intensità delle sentenze di violazione emesse contro il nostro Paese in linea con la giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell'uomo in merito ai diritti protetti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dai protocolli aggiuntivi di cui la Turchia è parte, le disposizioni della presente legge possono essere applicate anche ad altre aree di violazione “relative ai ricorsi presentati alla Corte europea dei diritti dell'uomo” tramite decisione del Presidente.
f) Risarcimento per danni morali con l'accusa che i procedimenti giudiziari nell'ambito di indagini e processi penali, nonché i procedimenti in ambito di diritto privato e amministrativo, non siano stati conclusi entro un termine ragionevole,
g) Copre anche le domande presentate alla Commissione per la richiesta di risarcimento di ogni tipo di danno materiale e morale derivante da misure cautelari ai sensi del secondo comma dell'articolo 142 della Legge sulla procedura penale n. 5271 del 4/12/2004, ed è possibile richiedere un risarcimento.
h) Le disposizioni della presente legge non si applicano ai ricorsi derivanti da indagini di natura amministrativa. (Ambito di applicazione - ARTICOLO 2)
In questa legge sono state stabilite le funzioni, le procedure e i principi di lavoro della Commissione per i risarcimenti. Il prolungamento ingiustificato e privo di motivazione dei processi e delle procedure sopra descritte causa purtroppo gravi disagi ai cittadini. Soprattutto nelle controversie di lavoro, cause che dovrebbero concludersi in 6 mesi non finiscono quasi mai in 6 anni. Questi tribunali non conoscono forse il concetto di giustizia di classe? Inoltre, quando licenziano un lavoratore per motivi morali, il datore di lavoro non paga né l'indennità di anzianità né l'indennità di preavviso; c'è una vera e propria oppressione in questo ambito per mano del tribunale.
È una triste realtà che i tribunali ritardino le cause con una grandissima indifferenza. Contro tutto ciò, gli avvocati e i cittadini che cercano giustizia devono essere coraggiosi e informati per far valere i propri diritti.
L'utilizzo dei diritti introdotti da questa legge fungerà da monito per giudici e pubblici ministeri qualora non concludano i processi e le indagini entro un termine ragionevole.
Tuttavia, i cittadini devono rivendicare i propri diritti. I diritti presso la Commissione per i risarcimenti devono essere esercitati con conoscenza, cura e coraggio, senza alcuna negligenza. Altrimenti, anche noi cittadini saremo responsabili dell'arbitrarietà e della corruzione del sistema giudiziario.
Il garante della democrazia e dell'indipendenza della magistratura è il cittadino. Dobbiamo agire con questa consapevolezza. Altrimenti, avremo molto di cui rammaricarci.
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