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Gazzetta Ufficiale – 31 marzo – 13 aprile 2025

Condivido una sintesi degli sviluppi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale tra il 31 marzo e il 13 aprile 2025.

Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ha pubblicato il Comunicato sul Codice Alimentare Turco relativo a Burro e Burro Anidro (Comunicato n. 2025/9). Secondo il comunicato, per garantire il gusto e l'aroma tipici nella produzione dei prodotti, sarà possibile utilizzare "colture starter". Il burro potrà contenere al massimo il 2% di sale. Nel burro aromatizzato non potranno essere utilizzate sostanze aromatizzanti che possano indurre a imitazione o adulterazione. Non sarà possibile aggiungere aromi al burro anidro e al burro privo di sostanze aromatizzanti. Non sarà consentito aggiungere aromi di latte e prodotti lattiero-caseari alle varietà di burro e non sarà possibile utilizzare immagini di animali sull'etichetta.

Il Ministero del Commercio ha pubblicato il Comunicato recante modifiche al Comunicato sul controllo di conformità di alcuni prodotti di consumo. D'ora in poi, per i prodotti di consumo sotto la responsabilità del Ministero, in particolare tessili e calzature, qualora siano presenti componenti di origine animale, le informazioni sulla specie animale da cui sono stati ottenuti dovranno essere comunicate ai consumatori.

Il Ministero della Famiglia e dei Servizi Sociali ha abrogato il "Regolamento sull'assegno di maternità" pubblicato il 23 maggio 2015, emanando un nuovo "Regolamento sull'assegno di maternità". In base a ciò, per i bambini nati vivi dopo il 1° gennaio 2025, l'assegno di maternità sarà corrisposto a condizione che uno dei genitori sia cittadino turco e che la famiglia risieda in Turchia, previa presentazione della domanda entro 12 mesi dalla data di nascita per il primo figlio, e prima del compimento dei 5 anni per i figli successivi. L'importo dell'assegno di maternità sarà determinato in base al numero di figli nati vivi in precedenza dalla madre. Nel determinare questo numero, verranno conteggiati anche i figli nati prima del 2025. Per il primo figlio è previsto un pagamento una tantum di 5 mila lire; per il secondo figlio, un assegno mensile di 1500 lire fino al compimento dei 5 anni (incluso il sessantesimo mese) a partire dal mese in cui viene presentata la domanda; per il terzo figlio e i successivi, un assegno mensile di 5 mila lire fino al compimento dei 5 anni (incluso il sessantesimo mese) a partire dal mese in cui viene presentata la domanda. Per coloro che hanno diritto all'assegno di maternità per un bambino nato vivo prima del 1° gennaio 2025, si applicheranno le disposizioni del regolamento abrogato, a condizione che presentino domanda entro il 1° giugno 2025.

L'Agenzia di Regolamentazione e Vigilanza Bancaria (BDDK) ha pubblicato il Comunicato sul calcolo del tasso di attività verdi delle banche. Il tasso di attività verdi sarà calcolato dividendo le attività conformi presenti nei bilanci non consolidati delle banche per le attività totali rientranti nell'ambito del tasso di attività verdi, al fine di misurare il contributo delle banche alla sostenibilità ambientale. Saranno considerate "attività conformi" quelle che forniscono un contributo significativo agli obiettivi ambientali, rispettano gli standard minimi di sicurezza sociale e non danneggiano l'ambiente. I crediti per capitale circolante e altri crediti di natura simile, concessi a imprese che hanno generato almeno il novanta percento del loro fatturato dell'ultimo esercizio finanziario da attività conformi e che non hanno ottenuto alcun reddito da fonti energetiche non rinnovabili nell'ultimo anno, e la cui destinazione d'uso non può essere determinata, saranno considerati attività conformi nel calcolo del tasso di attività verdi.

L'Agenzia di Regolamentazione e Vigilanza Bancaria (BDDK) ha pubblicato il Regolamento su procedure e principi relativi ai fondi che le banche di sviluppo e investimento otterranno dai clienti del credito, dalle partecipazioni e dai soci. Secondo il regolamento, i fondi che le banche di sviluppo e investimento utilizzeranno dai mercati monetari, dai mercati dei capitali, dai mercati organizzati e dalle banche saranno esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. La somma dei fondi ottenuti nell'ambito del contratto di finanziamento e forniti dal cliente del credito non potrà superare l'importo totale del rischio di credito derivante da "crediti in contanti o crediti non in contanti utilizzati tramite lettere di garanzia, controgaranzie, fideiussioni, avalli, girate, accettazioni e altri impegni di tale natura, nonché operazioni di leasing finanziario, metodi di vendita, metodi di locazione, metodi di partecipazione, metodi di mandato". D'ora in poi, i soci, le controllate, le società collegate e le società a controllo congiunto potranno fornire fondi a condizione che venga stipulato un contratto di finanziamento. Il totale dei fondi forniti direttamente o indirettamente da un socio non potrà superare l'importo del patrimonio netto corrispondente alla quota di partecipazione del relativo socio nel capitale della banca di sviluppo e investimento. Tuttavia, questo limite non si applicherà ai fondi forniti da azionisti qualificati, dai soci diretti o indiretti facenti parte del loro gruppo di rischio e dai soci diretti o indiretti aventi personalità giuridica pubblica. Non sarà più possibile ottenere fondi nemmeno dai soci basati su partecipazioni acquisite in borsa che non rientrano nell'ambito della partecipazione qualificata. Le banche di sviluppo e investimento dovranno conformarsi alle disposizioni del presente regolamento entro il 1° aprile 2026.